CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 31600 / 20 20 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3675/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 novembre 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. A seguito di processo verbale di constatazione redatto il 24 ottobre 2017, l’Agenzia delle entrate propose a [OSCURATO:SOCIETA]. il recupero a tassazione di redditi non dichiarati e negatività non deducibili in relazione all’anno di imposta 2013. La società contribuente ritenne corretti i rilievi dell’Ufficio ma, al contempo, ravvisòla sussistenza di un errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno, consistito nella registrazione di note di credito per complessivi € 1.378.682,40 che erano, invece, di competenza temporale dell’anno precedente. Per questa ragione, essa provv ide ad effettuare ravvedimento operoso con l’integrale pagamento delle imposte e sanzioni dovute, esponendo tuttavia, nella medesima sede, anche le speci fiche variazioni in diminuzione del reddito con costi in misura pari alle note di credito erroneamente appostate. Il 17 luglio 2018 l’amministrazione finanziaria notificò alla contribuente un avviso di accertamento con il quale, preso atto del ravvedimentooperoso, lo considerava perfezionato solo parzialmente, previo rilievo del fatto che sulle variazioni in diminuzione la stessa si era sottratta al confronto con l’Ufficio; con l’atto impositivo , pertanto, recuperò a tassazione l’importo corrispondente alle note di credito, a titolo di accantonamenti non deducibili. 2. La società contribuente impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse il ricorso.Il successivo appello, proposto dall’amministrazione finanziaria innanzi alla C.T.R. del Lazio, f u accolto. I giudici regionali ritennero che le prestazioni di cui alle note di credito – consistenti in forniture di materie prime, poi stornate, da parte di tale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –fossero inesistenti, essendo emerso in sede di verificazioni ispettive che quest’ultima società era priva di reale struttura aziendale idonea a consentire lo svolgimento di un’attività economica, quantomeno in forma compatibile con le prestazioni in questione. In particolare, la stessa società non risultava avere la disponibilità di un magazzino nel quale stivare la merce che le risultava essere stata – a fronte di note emesse a distanza di un anno dalla supposta fornitura – ed aveva sede legale p resso l’ufficio dell’avvocato che aveva trasmesso le dichiarazioni fiscali. D’altro canto, in capo alla società contribuente non risultavano rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, o prodotti in corso di lavorazione, che consentissero il tracciamento dell’ingente quantitativo di materiale oggetto di tali forniture e della successiva, affermata restituzione; né sussistevano documenti di trasporto che consentissero di collocare effettivamente le operazioni di restituzione nell’anno 2012. A fronte di tale quadro indiziario fortemente significativo, poi, la C.T.R. rilevò che la società contribuente, gravata della prova dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non aveva minimamente assolto al relativo onere. 3. Avverso detta sentenza Satel ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. L’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso. Considerato che:1. Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe dovuto limitarsi a statuire circa la pertinenza o meno delle note di credito all’anno di imposta 2012, anziché pronunziarsi sull’esistenza delle operazioni dalle stesse documentate. 2. Il secondo motivo deduce, nuovamente, nullità della sentenza per contrasto con l’art. 112 cod. proc. civ. Ad avviso della ricorrente, la C.T.R. avrebbe, per un verso, statuito sulla questione della falsità delle fatture, tema ogge tto di accertamento nell’ambito di una diversa lite tributaria pendente e, per altro verso, omesso di pronunziarsi sulla ridetta questione di corretta imputazione temporale delle note di credito. 3. Anche con il terzo mezzo di impugnazione è invocata la nullità della sentenza, che la ricorrente fa discendere dalla motivazione «irrimediabilmente ed insanabilmente contraddittoria» che sorregge il rilievo di inesistenza delle operazioni, affermando che, ove così fosse, ne discenderebbe, in termini del tutto illogici, la conseguenza di una sua falsa riduzione, a proprio svantaggio, dell’importo degli effettivi costi di esercizio sostenuti nell’anno 2013. 4. Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando violazione degli artt. 53 Cost., 83 e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, svolge censura di tono analogo a quello del motivo che precede, affermando che proprio l’inesistenza delle operazioni in base alle quali erano state emesse le fatture legittimava la variazione in diminuzione del reddito complessivo, quale conseguenza del mancato concorso delle note di credito alla sua determinazione. 5. Con il quinto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.La ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero trascurato di esaminare il suo decisivo assunto in base al quale, come testualmente riporta, «se le sei note di credito emesse nel 2013 dalla [OSCURATO:PERSONA] sono false, allora la [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2013 ha dichiarato un reddito maggiore di ben € 1.378.682,00». 6. Il sesto motivo deduce nuovamente nullità della sentenza per «omessa pronuncia sull’oggetto del processo». Riportando per intero il primo motivo del proprio ricorso in primo grado e le controdeduzioni al primo motivo di appello avversario, la società contribuente afferma, ancora una volta, che il giudizio verteva unicamente sulla corretta imputazione temporale delle note di credito in questione, profilo invece trascurato dai giudici d’appello. 7. Con il settimo motivo, formulato in subordine rispetto al precedente per la ritenuta ipotesi di statuizione implicita sulla questione, la ricorrente assume che la motivazione della sentenza impugnata non consente in alcun modo di individuare in quale anno andavano registrate le note di credito a riduzione dei costi di acquisto delle materie prime. 8. Infine, con l’ottavo motivo di ricorso,la contribuente formula il postulato un base al quale la normativa tributaria, in specie nei suoi profili sanzionatori, costituisce in senso lato “materia penale”, in termini peraltro già ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza della CEDU. Da tanto essa fa discendere la necessità di approntare a favore del contribuente il sistema di garanzie proprio di tale materia, a partire dall’attribuzione delle relative controversie non già ad un giudice speciale, quale il giudice tributario, ma alla giurisdizione ordinaria, pena una palese violazione dell’art. 102, comma secondo, Cost.6 9. Il primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo motivo sono meritevoli di scrutinio congiunto, in quanto connessi. Tutti i motivi, infatti, veicolano – seppur da diversa angolazione, corrispondente ad una peculiare articolazione del vizio in relazione all’art. 360, comma primo, cod. proc. civ. – un’identica questione, individuata come error in iudicando della C.T.R. , che avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la pertinenza o meno delle note di credito all’anno di imposta 2012. 9.1. Le censure sono manifestamente infondate. Come correttamente rilevato nella premessa in fatto della sentenza d’appello, la contribuente contestò l’atto impositivo evidenziando ch’esso non teneva conto della propria dichiarazione integrativa, comportante una variazione in diminuzione del reddito complessivo; il rilievo di tale circostanza, riconosciuto dalla sentenza di primo grado, venne contrastato dall’ A mministrazione sotto plurimi profili, ed « anche in considerazione della circostanza che da indagini effettuate le società fornitrici sono risultate “cartiere”»; siffatta ragione di contestazione, come le restanti, era integralmente riportata nel corpo dell’atto impositivo. Sulla base di tale premessa, i giudici d’appello hanno scrutinato il primo motivo di gravame dell’Amministrazionee ne hanno riten uta la fondatezza, sulla base delle prove rispettivamente offerte ed in conformità ai criteri di riparto dell’onere corrispondente; di tale circostanza, quindi, essi hanno affermato la portata assorbente in relazione al thema decidendum. 9.2. Tale statuizione è esente dai vizi di nullità variamente denunziati. Essa, infatti, ha ad oggetto un presupposto della pretesa erariale, espressamente indicato nell’atto impositivo e già oggetto di contrapposte allegazioni in primo grado; né, per la stessa ragione, sussistono i lamentati profili di contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione, o l’omessa pronunzia sull’oggetto del giudizio. Quanto, poi, alla denunziata insussistenza di una statuizione esplicita sulla corretta appostazione temporale de i costi, è appena il caso di rilevare che l’affermazione del fatto che si tratta di costi per operazioni inesistenti rende superflua qualsiasi ulteriore specificazione. 10. Quest’ultimo rilievo evidenzia, altresì, la radicale infondatezza delquinto motivo di ricorso. Lo stesso, peraltro, è prima ancora inammissibile, poiché la contribuente non indica né evidenzia il fatto storico del quale la sentenza d’appello avrebbe trascurato lo scrutinio, riproponendo , invece,il complesso delle propri e allegazioni, in termini non conformi al paradigma normativo di formulazione della censura (cfr. Cass. n 24035/2018; Cass. n. 21152/2014). 11. L’ottavo motivo, infine, si risolve nella deduzione di una questione di legittimità costituzionale che appare manifestamente infondata. La possibilità di riconoscere natura cd. euro-penale alle (sole) sanzioni amministrative tributarie, infatti e come noto, non spiega alcun effetto sulla giurisdizione speciale alla quale il legislatore ha affidato il relativo accertamento. Ciò impone, infatti, solo la necessità che nel procedimento amministrativo istruttorio e sanzionatorio fiscale il contribuente si vedariconosciuti i diritti fondamentali previsti dal diritto europeo in favore dell’indagato, quali la presunzione di innocenza e il conseguente regime probatorio, il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, la proporzionalità della sanzione, il diritto ad un doppio grado di giudizio, i l divieto della ricerca indiscriminata di prove.Diritti, tutti questi, ampiamente riconosciuti nel nostro ordinamento, come del resto la contribuente neppure contesta. 12. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 13.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, de