CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 16/06/2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, del 22/03/2019, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l'aumento di cui all'art. 63 n. 4 cod. pen., ha rideterminato per l'effetto la pena ed ha confermato nel resto la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 628, commi primo e terzo n. 1 e 3 quinquies, 648, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputata operato dalla teste sig.ra [OSCURATO:PERSONA], è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'accuratezza della teste nella descrizione dell'imputata e pag. 5 sui numerosi riscontri alle dichiarazioni testimoniali) ed è, comunque, manifestamente infondato in quanto la motivazione risulta essere adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settem