CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00549/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21427-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 4378/7/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che riferisce l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso e nella memoria depositata a ridosso dell'udienza di trattaizone esponeva che: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza depositata in data 10 maggio 2021, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate; la parte contribuente proponeva ricorso pervenuto il notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 17 giugno 2021 ma non provvedeva a depositarlo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 17 giugno 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 14 agosto 2021; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. Ric. 2021 n. 21427 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.800, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] anni Conti [OSCURATO:PERSONA]