Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25771/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e3474difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 85/2021 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 202/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25888/2021Numero di raccolta generale 25771/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Genova hDaat a pubblicazione 24/09/2026accolto il gravame, proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenzadel Tribunale di Imperia, n. 18/2020, che aveva annullato gliavvisi di addebito opposti dal signor [OSCURATO:PERSONA] n° 352 201600004733 48 000 e n. 352 2016 00014007 22

000.2. In particolare, la Corte territoriale, previa rivalutazione ditutto il compendio probatorio acquisito, ha ritenuto sussistenti ipresupposti fondanti l’iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] alla Gestionecommercianti, come contestato dall’I.N.P.S., respingendo,quindi, l’opposizione proposta dalla parte privata avverso ipredetti avvisi di addebito e dichiarando inammissibili e,comunque, infondate, le domande - formulate in via subordinatadal [OSCURATO:PERSONA] – volte a beneficiare della riduzione della metà deicontributivi previdenziali richiesti in virtù della sua età. [OSCURATO:PERSONA] condannato l’appellato soccombente alla rifusione dellespese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo gradoin euro 4.000,00 e per il secondo grado in euro 3.300,00 oltrespese generali.3.

Propone ricorso per cassazione il signor [OSCURATO:PERSONA],formulando quattro motivi, illustrati anche con memoria, ex art.380-bis c.p.c.

L’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]., ha rilasciato procura speciale in calce alla copianotificata del ricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo di ricorso, la parte lamenta la violazione efalsa applicazione dei principi sull’onere della prova, ex art.2697 c.c. e sulla valutazione delle prove testimoniali edocumentali acquisite al processo, ex artt. 115 e 116 c.pN.cum.,e roin re gistro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5 c.p.c., e Ncuimòe roc odi nra ccolta generale 25771/2026riferimento al disposto della legge n. 662/1996.

Col medesimDoat a pubblicazione 24/09/2026motivo, il ricorrente si duole dell’omessa motivazione, dellacontraddittorieta’ e illogicita’ manifesta, dell’omesso esame difatti decisivi del giudizio, della falsa/erronea applicazione dinorme di diritto e di orientamenti giurisprudenziali consolidati.2.

Nell’ambito sempre della prima ampia ed articolata doglianza,la parte contesta il giudizio di rivalutazione delle risultanzeistruttorie operato dalla Corte di appello, in particolare perchéquest’ultima avrebbe attribuito portata assorbente alledichiarazioni rese in sede ispettiva, peraltro malamentevalutate, senza alcuna comparazione con gli altri elementiprobatori, comunque acquisiti nel processo di primo grado, tra iquali le deposizioni rese dai testimoni, le copiose produzionidocumentali, i fatti non contestati ex art. 115 c.p.c..3.

Sostiene, quindi, la parte privata che il giudice d’appelloavrebbe, con una motivazione del tutto apparente e tautologica,omesso di valutare circostanze rilevanti, violando la regola diriparto dei carichi probatori valevole in materia.4.

Il primo motivo, così sinteticamente ricostruito, èinammissibile per diversi concorrenti profili.Esso, intanto, prospetta, genericamente e cumulativamente,vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores iniudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi diimpugnazione per cassazione e con l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, per cui una simile tecnicaespositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità ilcompito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singolecensure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2282 del 2024; 33348 del2018; n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016).Numero registro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026Numero di raccolta generale 25771/2026Invero, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolataDa,t a pubblicazione 24/09/2026delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, nel quale il singolomotivo assume una funzione identificativa condizionata dallasua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassativedi censura formalizzate, con una limitata elasticità dallegislatore.

La tassatività e la specificità del motivo di censuraesigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleatedal codice di rito (v., Cass. n. 12355/2020; n. 18202/2008).5.

Inoltre (cfr. Cass. n. 14599/2025), il mezzo articolato, con ilquale si denuncia la violazione di legge, non individua in realtàalcuna affermazione della sentenza impugnata nella quale sidovrebbe ravvisare un errore di interpretazione di norme dilegge o del loro ambito applicativo (falsa applicazione).

Lacensura ruota, in realtà, sull’affermazione che gli elementi diprova valorizzati dalla Corte territoriale, tra i quali ledichiarazioni raccolte in sede ispettiva, non proverebbero laesistenza dei presupposti per l’obbligo d’iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] allagestione Commercianti.6.

In tal modo la parte ricorrente non considera che, in tema diricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consistenella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; diversamente, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità.

Ed invero, il vizio diviolazione di legge postula che l'accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscussNoum;e rola re gistro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026censura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattNiusmpeero cdii era ccolta generale 25771/2026astratta normativa, senza contestare la valutazione delDleat a pubblicazione 24/09/2026risultanze di causa (per tutte: Cass. 8 aprile 2024, n.9272; 16luglio 2024, n.19651).

In questa sede la parte contesta, invece,la valutazione delle risultanze di causa, assumendo che le stessenon sarebbero idonee ad attestare la esistenza dei presuppostiper l’obbligo accertato dall’Istituto.7.

Deve altresì osservarsi che, secondo il costante orientamentodi questa Corte, «l'anomalia motivazionale denunciabile in sededi legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza dellamotivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di"sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»(Cass. Sez.

U. 7/04/2014, n.8053 e succ. conformi).Ebbene, la doglianza come formulata non contiene nemmeno inastratto l’affermazione circa la violazione dello standard delminimo costituzionale nei termini sopra ricordati.8.

D'altra parte, come questa Suprema Corte ha già avuto mododi chiarire (Cass., n. 33502/2025; 12652 del 2020, n. 25710 del2024), il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione edargomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente,in base all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, come nella fattispecie inNumero registro generale 25888/2021esame, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti glNi umero sezionale 3474/2026Numero di raccolta generale 25771/2026argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamentDeat a pubblicazione 24/09/2026esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e conl'iter argomentativo seguito.9.

Inammissibile è pure la asserita violazione dell'art 2697 cod.civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, -evenienza qui non ricorrente - non anche quando, a seguito diuna incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto taleonere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo peril vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cpc (Cass. n.17313/2020; n. 35573/2021).10.

Infine, va detto che, in tema di ricorso per cassazione, unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo sesi alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014):ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.11.

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto logicamente connessi.12.

Col secondo motivo, viene dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. e omesso esame del fatto decisivo Nudmeerlola re gistro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026tempestiva formulazione della domanda subordinata dNi umceuroi dai ral ccolta generale 25771/2026capo b) delle conclusioni di parte ricorrente e delDlaat a pubblicazione 24/09/2026riproposizione della stessa in sede di appello in relazione all’art.360, comma primo, n. 5 c.p.c.13.

Col terzo motivo, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. – vizio di omessa pronuncia sulla domandasubordinata svolta da parte ricorrente e inerente alla richiestadi rideterminazione della pretesa contributiva e delle sommeaggiuntive, in misura non superiore al tasso degli interessi legaliex art. 116, comma 15, lettera a, della legge n. 388 del 2000.14.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la Corte di Appello di Genova con lasentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiaratoinammissibile ed improcedibile la domanda - formulata in viasubordinata - volta a beneficiare della riduzione alla metà deicontributivi previdenziali richiesti dall’I.N.P.S., in virtù del fattoche era ed è pensionato ultrasessantacinquenne.15.

Le censure sono inammissibili.16.

Invero, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili ledomande subordinate “perché solo ritrascritte nelle conclusioni(che a loro volta ripropongono quelle formulate nel primo gradodi giudizio) e non sorrette da alcuna argomentazione nella partemotiva della memoria di costituzione dell’appellato ex art. 346c.p.c”.17.

Il ricorrente ha censurato questo capo della decisionerilevando che «evidentemente è sfuggito al Giudice di SecondoGrado che la domanda è fondata su un fatto inconfutabilmentedimostrato – l’età del ricorrente (!) ed il suo pensionamento – esul disposto dell’art. 59, comma 15, della Legge n. 449/1997, atenore del quale “per i lavoratori autonomi già pensionati pressoNumero registro generale 25888/2021le gestioni dell’I.N.P.S. e con più di 65 anni di età il contributoN umero sezionale 3474/2026Numero di raccolta generale 25771/2026previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura delDlaat a pubblicazione 24/09/2026metà …”.

La parte, nel terzo motivo, ha inoltre insistitonell’affermazione del proprio diritto a godere della riduzionedelle aliquote contributive.18.

Ora, in primis, si evidenzia che la censura non attinge ladecisione in modo pertinente e specifico e non scalfisce lapronuncia impugnata, non confrontandosi con la sua reale ratiodecidendi.

Infatti, sulle domande subordinate, la Corte si èespressa con una pronuncia preliminare di rito, di per séassorbente, d’inammissibilità, procedendo, poi “in ogni caso” aduna dichiarazione ad abundantiam d’infondatezza.19.

Ebbene, la parte non ha sviluppato alcuna adeguataargomentazione dimostrativa volta a censurare ilprovvedimento impugnato nel suo precipuo contenuto di dictumd’inammissibilità e manca, quindi, una critica puntuale allaeffettiva decisione, come invece richiesto dall’art. 366, primocomma, n. 4, c.p.c. e dalla costante giurisprudenza di legittimitàsul principio di specificità, e ciò considerata anche la violazionedel principio di autosufficienza del motivo.20.

La parte si è, infatti, limitata a riportare a pag. 24 delricorso, con riferimento alle domande subordinate, che «(iltutto, peraltro, era stato argomentato alla pag. 18 del ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado ed era statoespressamente riproposto ex art. 346 c.p.c. – cfr. pag. 13 –nella memoria di costituzione in appello 30.11.2020)».

Nelricorso non è stato, quindi, riportato adeguatamente ilcontenuto dei predetti atti processuali e non sono statetrascritte le parti testuali rilevanti, in thesi, dimostrativedell’erroneità della pronuncia d’inammissibilità, formulata in viapreliminare dalla Corte.21.Trova applicazione, peraltro, il consolidato priNnucmieproio re gistro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026affermato da questa Corte secondo cui la parte integraNlummeeron dti era ccolta generale 25771/2026vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado propostoDa,t a pubblicazione 24/09/2026oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche unadomanda subordinata superata dall’accoglimento delladomanda principale, è tenuta, in caso di appello dellacontroparte, a riprodurre la relativa questione al giudiced’appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale ai sensidell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda è proposta conchiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamenteintellegibile per la controparte ed il giudicante (v.

Cass. n. 5784del 2020, Cass. n. 20520 del 2018).22.

Col quarto motivo, la parte si duole che la Corte di [OSCURATO:PERSONA], riformando integralmente la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe condannato ingiustamente [OSCURATO:PERSONA] rifondere all’I.N.P.S. le spese di entrambi i gradi di giudizio.Tale condanna, ad avviso del ricorrente, oltre che ingiusta,sarebbe stata disposta in violazione dell’art. 92, secondocomma, c.p.c. laddove è previsto che, in caso di mutamentonormativo e della giurisprudenza rispetto a questioni dirimentiquali sono quelle oggetto del presente contenzioso, il giudicepossa provvedere alla compensazione.23.

Il motivo è chiaramente inammissibile, non sviluppandoadeguatamente neppure le ragioni di contestazione dellacorrettezza della pronuncia, rispetto all’applicazione dell’art. 92cit., e ciò anche tenuto conto del principio pacifico, secondo cui,in tema di spese, i rapporti tra la regola della soccombenza equella della compensazione sono costruiti in termini di normagenerale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenzaè ammessa in presenza di elementi eccezionali che lagiustifichino, il cui discrezionale apprezzamento è riservaNutmoe roa rle gistro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026giudice di merito (Cass.n. 20755 del 2025).

Numero di raccolta generale 25771/202624.

Il ricorso va quindi complessivamente dichiaratDoat a pubblicazione 24/09/2026inammissibile.25.

Per le spese, non vi è luogo a provvedere, non risultando26.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 15settembre 2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026Numero di raccolta generale 25771/2026Data pubblicazione 24/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e3474difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 85/2021 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 202/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25888/2021Numero di raccolta generale 25771/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Genova hDaat a pubblicazione 24/09/2026accolto il gravame, proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenzadel Tribunale di Imperia, n. 18/2020, che aveva annullato gliavvisi di addebito opposti dal signor [OSCURATO:PERSONA] n° 352 201600004733 48 000 e n. 352 2016 00014007 22 000.2. In particolare, la Corte territoriale, previa rivalutazione ditutto il compendio probatorio acquisito, ha ritenuto sussistenti ipresupposti fondanti l’iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] alla Gestionecommercianti, come contestato dall’I.N.P.S., respingendo,quindi, l’opposizione proposta dalla parte privata avverso ipredetti avvisi di addebito e dichiarando inammissibili e,comunque, infondate, le domande - formulate in via subordinatadal [OSCURATO:PERSONA] – volte a beneficiare della riduzione della metà deicontributivi previdenziali richiesti in virtù della sua età. [OSCURATO:PERSONA] condannato l’appellato soccombente alla rifusione dellespese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo gradoin euro 4.000,00 e per il secondo grado in euro 3.300,00 oltrespese generali.3. Propone ricorso per cassazione il signor [OSCURATO:PERSONA],formulando quattro motivi, illustrati anche con memoria, ex art.380-bis c.p.c. L’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]., ha rilasciato procura speciale in calce alla copianotificata del ricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo di ricorso, la parte lamenta la violazione efalsa applicazione dei principi sull’onere della prova, ex art.2697 c.c. e sulla valutazione delle prove testimoniali edocumentali acquisite al processo, ex artt. 115 e 116 c.pN.cum.,e roin re gistro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5 c.p.c., e Ncuimòe roc odi nra ccolta generale 25771/2026riferimento al disposto della legge n. 662/1996. Col medesimDoat a pubblicazione 24/09/2026motivo, il ricorrente si duole dell’omessa motivazione, dellacontraddittorieta’ e illogicita’ manifesta, dell’omesso esame difatti decisivi del giudizio, della falsa/erronea applicazione dinorme di diritto e di orientamenti giurisprudenziali consolidati.2. Nell’ambito sempre della prima ampia ed articolata doglianza,la parte contesta il giudizio di rivalutazione delle risultanzeistruttorie operato dalla Corte di appello, in particolare perchéquest’ultima avrebbe attribuito portata assorbente alledichiarazioni rese in sede ispettiva, peraltro malamentevalutate, senza alcuna comparazione con gli altri elementiprobatori, comunque acquisiti nel processo di primo grado, tra iquali le deposizioni rese dai testimoni, le copiose produzionidocumentali, i fatti non contestati ex art. 115 c.p.c..3. Sostiene, quindi, la parte privata che il giudice d’appelloavrebbe, con una motivazione del tutto apparente e tautologica,omesso di valutare circostanze rilevanti, violando la regola diriparto dei carichi probatori valevole in materia.4. Il primo motivo, così sinteticamente ricostruito, èinammissibile per diversi concorrenti profili.Esso, intanto, prospetta, genericamente e cumulativamente,vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores iniudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi diimpugnazione per cassazione e con l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, per cui una simile tecnicaespositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità ilcompito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singolecensure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2282 del 2024; 33348 del2018; n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016).Numero registro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026Numero di raccolta generale 25771/2026Invero, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolataDa,t a pubblicazione 24/09/2026delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, nel quale il singolomotivo assume una funzione identificativa condizionata dallasua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassativedi censura formalizzate, con una limitata elasticità dallegislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censuraesigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleatedal codice di rito (v., Cass. n. 12355/2020; n. 18202/2008).5. Inoltre (cfr. Cass. n. 14599/2025), il mezzo articolato, con ilquale si denuncia la violazione di legge, non individua in realtàalcuna affermazione della sentenza impugnata nella quale sidovrebbe ravvisare un errore di interpretazione di norme dilegge o del loro ambito applicativo (falsa applicazione). Lacensura ruota, in realtà, sull’affermazione che gli elementi diprova valorizzati dalla Corte territoriale, tra i quali ledichiarazioni raccolte in sede ispettiva, non proverebbero laesistenza dei presupposti per l’obbligo d’iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] allagestione Commercianti.6. In tal modo la parte ricorrente non considera che, in tema diricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consistenella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; diversamente, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità. Ed invero, il vizio diviolazione di legge postula che l'accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscussNoum;e rola re gistro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026censura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattNiusmpeero cdii era ccolta generale 25771/2026astratta normativa, senza contestare la valutazione delDleat a pubblicazione 24/09/2026risultanze di causa (per tutte: Cass. 8 aprile 2024, n.9272; 16luglio 2024, n.19651). In questa sede la parte contesta, invece,la valutazione delle risultanze di causa, assumendo che le stessenon sarebbero idonee ad attestare la esistenza dei presuppostiper l’obbligo accertato dall’Istituto.7. Deve altresì osservarsi che, secondo il costante orientamentodi questa Corte, «l'anomalia motivazionale denunciabile in sededi legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza dellamotivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di"sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»(Cass. Sez. U. 7/04/2014, n.8053 e succ. conformi).Ebbene, la doglianza come formulata non contiene nemmeno inastratto l’affermazione circa la violazione dello standard delminimo costituzionale nei termini sopra ricordati.8. D'altra parte, come questa Suprema Corte ha già avuto mododi chiarire (Cass., n. 33502/2025; 12652 del 2020, n. 25710 del2024), il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione edargomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente,in base all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, come nella fattispecie inNumero registro generale 25888/2021esame, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti glNi umero sezionale 3474/2026Numero di raccolta generale 25771/2026argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamentDeat a pubblicazione 24/09/2026esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e conl'iter argomentativo seguito.9. Inammissibile è pure la asserita violazione dell'art 2697 cod.civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, -evenienza qui non ricorrente - non anche quando, a seguito diuna incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto taleonere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo peril vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cpc (Cass. n.17313/2020; n. 35573/2021).10. Infine, va detto che, in tema di ricorso per cassazione, unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo sesi alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014):ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.11. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto logicamente connessi.12. Col secondo motivo, viene dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. e omesso esame del fatto decisivo Nudmeerlola re gistro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026tempestiva formulazione della domanda subordinata dNi umceuroi dai ral ccolta generale 25771/2026capo b) delle conclusioni di parte ricorrente e delDlaat a pubblicazione 24/09/2026riproposizione della stessa in sede di appello in relazione all’art.360, comma primo, n. 5 c.p.c.13. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. – vizio di omessa pronuncia sulla domandasubordinata svolta da parte ricorrente e inerente alla richiestadi rideterminazione della pretesa contributiva e delle sommeaggiuntive, in misura non superiore al tasso degli interessi legaliex art. 116, comma 15, lettera a, della legge n. 388 del 2000.14. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la Corte di Appello di Genova con lasentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiaratoinammissibile ed improcedibile la domanda - formulata in viasubordinata - volta a beneficiare della riduzione alla metà deicontributivi previdenziali richiesti dall’I.N.P.S., in virtù del fattoche era ed è pensionato ultrasessantacinquenne.15. Le censure sono inammissibili.16. Invero, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili ledomande subordinate “perché solo ritrascritte nelle conclusioni(che a loro volta ripropongono quelle formulate nel primo gradodi giudizio) e non sorrette da alcuna argomentazione nella partemotiva della memoria di costituzione dell’appellato ex art. 346c.p.c”.17. Il ricorrente ha censurato questo capo della decisionerilevando che «evidentemente è sfuggito al Giudice di SecondoGrado che la domanda è fondata su un fatto inconfutabilmentedimostrato – l’età del ricorrente (!) ed il suo pensionamento – esul disposto dell’art. 59, comma 15, della Legge n. 449/1997, atenore del quale “per i lavoratori autonomi già pensionati pressoNumero registro generale 25888/2021le gestioni dell’I.N.P.S. e con più di 65 anni di età il contributoN umero sezionale 3474/2026Numero di raccolta generale 25771/2026previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura delDlaat a pubblicazione 24/09/2026metà …”. La parte, nel terzo motivo, ha inoltre insistitonell’affermazione del proprio diritto a godere della riduzionedelle aliquote contributive.18. Ora, in primis, si evidenzia che la censura non attinge ladecisione in modo pertinente e specifico e non scalfisce lapronuncia impugnata, non confrontandosi con la sua reale ratiodecidendi. Infatti, sulle domande subordinate, la Corte si èespressa con una pronuncia preliminare di rito, di per séassorbente, d’inammissibilità, procedendo, poi “in ogni caso” aduna dichiarazione ad abundantiam d’infondatezza.19. Ebbene, la parte non ha sviluppato alcuna adeguataargomentazione dimostrativa volta a censurare ilprovvedimento impugnato nel suo precipuo contenuto di dictumd’inammissibilità e manca, quindi, una critica puntuale allaeffettiva decisione, come invece richiesto dall’art. 366, primocomma, n. 4, c.p.c. e dalla costante giurisprudenza di legittimitàsul principio di specificità, e ciò considerata anche la violazionedel principio di autosufficienza del motivo.20. La parte si è, infatti, limitata a riportare a pag. 24 delricorso, con riferimento alle domande subordinate, che «(iltutto, peraltro, era stato argomentato alla pag. 18 del ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado ed era statoespressamente riproposto ex art. 346 c.p.c. – cfr. pag. 13 –nella memoria di costituzione in appello 30.11.2020)». Nelricorso non è stato, quindi, riportato adeguatamente ilcontenuto dei predetti atti processuali e non sono statetrascritte le parti testuali rilevanti, in thesi, dimostrativedell’erroneità della pronuncia d’inammissibilità, formulata in viapreliminare dalla Corte.21.Trova applicazione, peraltro, il consolidato priNnucmieproio re gistro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026affermato da questa Corte secondo cui la parte integraNlummeeron dti era ccolta generale 25771/2026vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado propostoDa,t a pubblicazione 24/09/2026oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche unadomanda subordinata superata dall’accoglimento delladomanda principale, è tenuta, in caso di appello dellacontroparte, a riprodurre la relativa questione al giudiced’appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale ai sensidell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda è proposta conchiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamenteintellegibile per la controparte ed il giudicante (v. Cass. n. 5784del 2020, Cass. n. 20520 del 2018).22. Col quarto motivo, la parte si duole che la Corte di [OSCURATO:PERSONA], riformando integralmente la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe condannato ingiustamente [OSCURATO:PERSONA] rifondere all’I.N.P.S. le spese di entrambi i gradi di giudizio.Tale condanna, ad avviso del ricorrente, oltre che ingiusta,sarebbe stata disposta in violazione dell’art. 92, secondocomma, c.p.c. laddove è previsto che, in caso di mutamentonormativo e della giurisprudenza rispetto a questioni dirimentiquali sono quelle oggetto del presente contenzioso, il giudicepossa provvedere alla compensazione.23. Il motivo è chiaramente inammissibile, non sviluppandoadeguatamente neppure le ragioni di contestazione dellacorrettezza della pronuncia, rispetto all’applicazione dell’art. 92cit., e ciò anche tenuto conto del principio pacifico, secondo cui,in tema di spese, i rapporti tra la regola della soccombenza equella della compensazione sono costruiti in termini di normagenerale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenzaè ammessa in presenza di elementi eccezionali che lagiustifichino, il cui discrezionale apprezzamento è riservaNutmoe roa rle gistro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026giudice di merito (Cass.n. 20755 del 2025). Numero di raccolta generale 25771/202624. Il ricorso va quindi complessivamente dichiaratDoat a pubblicazione 24/09/2026inammissibile.25. Per le spese, non vi è luogo a provvedere, non risultando26. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 15settembre 2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 25888/2021Numero sezionale 3474/2026Numero di raccolta generale 25771/2026Data pubblicazione 24/09/2026