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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 37097/2022

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.606/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1462/2018 depositatail 28/09/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1462/2018, depositata il 28.9.2018, la Corte d’Appello di Genova, inparziale accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 971/2015, ha respinto la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti del Tortello e del Salati, quali amministratori della predetta società, in relazione al danno che egli affermava di aver subito per effetto della vendita a prezzo non congruo di un complesso immobiliare (palazzina/casolare siti in Andora, via Merula 36) di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. alla Sara di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., società riconducibile alla moglie del Tortello.

Il Tribunale di Savona aveva, invece, condannato i due amministratori Tortello e Salati al pagamento in solido in favore dell’Errico della somma di € 20.602,85, rigettando le altre domande risarcitorie proposte dall’Errico in relazione sia all’attribuzione al Tortello del compenso di € 70.000,00, sia all’esecuzione da parte di entrambi gli amministratori di d elibere assembleari inesistenti o invalide, oltre al pagamento ingiustificato di compensi alla moglie del Tortello.

La Corte d’Appello ha osservato che, anche ammettendo che gli amministratori avessero venduto un immobile della società ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato e che tale vendita fosse avvenuta in conflitto di interessi (in quanto avvenuta in favore di società di cui Tortello e la moglie erano soci), si tratterebbe comunque di una vendita che ha inciso pregiudizievolmente sulla conservazione del patrimonio sociale e che ha quindi cagionato in via diretta un danno alla società e solo in via riflessa al valore della quota di partecipazione dell’Errico.

Inoltre la Corte d’Appello, nel rigettare l’appello incidentale proposto dall’Errico (con riferimento alle altre domande risarcitorie rigettate in primo grado), ha osservato che dalle allegazioni dell’appellante incidentale emergeva che non poteva ravvisarsi in capo al Tortello una responsabilità ex art. 2476 comma 6° cod. civ., dovendosi comunque escludere un danno “diretto” a carico di quest’ultimo, che non fosse meramente il riflesso di quello cagionato al patrimonio della società.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi, depositando altresì (tardivamente) la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso,illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2476 comma 3° cod. civ. nonché l’omessa motivazione circa l’asserita mancata proposizione da parte del socio [OSCURATO:PERSONA] dell’azione ex art. 2476 comma 3° cod. civ..

Si duole il ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che egli non ave sse proposto anche l’azione contrattuale ex art. 2476 comma 3° cod. civ..

In realtà, aveva proposto tale azione contestando gli inadempimenti posti in essere dagli amministratori ai loro doveri, seppur richiedendo solo il ristoro dei danni attinenti alla propria specifica posizione.

2. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda - che compete al giudice di merito purchè non travalichi i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta) e non incorra nel vizio di motivazione (vedi Cass.n. 13602/2019) - ha coerentemente ritenuto che l’Errico aveva proposto l’azione ex art. 2476 comma 6° cod. civ., e non l’azione sociale ex art. 2476 comma 3° cod. civ, e non aveva quindi agito come sostituto processuale, ex art. 81 cod. proc. civ., della società.

Il giudice di secondo grado ha rettamente valorizzato la circostanza che l’Errico aveva proposto una domanda finalizzata non al risarcimento del danno a favore della società, ma in proprio favore, chiedendo quindi il risarcimento di un danno “ diretto” al proprio patrimonio.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2476 comma 6° cod. civ. (nel testo ratione temporis applicabile) circa la configurazione del danno subito dal socio.

Deduce il ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello aveva interpretato l’art. 2476 comma 6° cod. civ. con gli stessi parametri interpretativi dell’art. 2395 cod. civ.

Invoca la specificità della disciplina delle società a responsabilità limitata rispetto a quella delle società per azioni, la caratterizzazione maggiormente personalistica della s.r.l. in cui il ruolo dei soci è, sostanzialmente, assimilabile a quello dei soci di società di persone.

Osserva, inoltre, il ricorrente che, tenuto conto che, nel caso di specie, l’amministratore infedele Tortello era socio largamente maggioritario della società (80%), dovrebbe ammettersi la legittimazione del socio che agisce a pretendere il ristoro pro quota per sé, e non integrale a favore della società, in quanto, diversamente, si andrebbe a favorire proprio il socio amministratore contro il socio che agisce.

Nel caso concreto, era comunque evidente la vendita, da parte dell’amministratore, dell’unico cespite immobiliare ad una società riconducibile allo stesso ed alla propria moglie ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2476 terzo e sesto comma c.c. con riferimento alle doglianze che hanno formato oggetto dell’appello incidentale, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2476 1° comma e 1176 c.c. con riferimento alla vendita a [OSCURATO:SOCIETA] a prezzo vile e in conflitto di interessi, nonché l’illegittima ed eccezionale attribuzione del compenso all’amministratore.

5. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono in parte infondati, in parte inammissibili.

In primo luogo, se, da un lato, il ricorrente ha dedotto nel primo motivo di aver esercitato (anche) l’azione sociale, dall’altro, contraddittoriamente, lo stesso, nello svolgere argomentazioni a fondamento della proposta domanda di risarcimento del danno a proprio favore, non contesta, tuttavia, nella sostanza, che il dedotto atto di mala gestio compiuto dagli amministratori (vendita di un cespite sociale a prezzo incongruo) avrebbe arrecato, in primis, un pregiudizio al patrimonio della società, e solo di riflesso a lui .

Ciò nonostante, egli invoca comunque il diritto del socio ad ottenere pro quota il ristoro, sia per una sorta di esigenza di equità (diversamente potrebbe essere favorito l’amministratore infedele detentore di una cospicua partecipazione sociale), sia in virtù del carattere personalistico della società a responsabilità limitata, come rimodellata dalla riforma del diritto societario.

Tali considerazioni suggestive non sono meritevoli di accoglimento, in quanto stridono con la natura di società di capitali della s.r.l. – non certo mutata a seguito dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario - la quale ha una personalità giuridica distinta da quella dei soci, con la conseguenza che non possono liquidarsi, nemmeno pro quota, a favore dei soci, i danni incontestabilmente arrecati alla società.

Il carattere maggiormente personalistico della società a responsabilità limitata consente al socio di agire, ex art. 2476 comma 3° cod. civ., (quale sostituto processuale della stessa società) per sanzionare l’amministratore infedele, senza che sia necessaria l’approvazione di una apposita delibera per l’esercizio dell’azione di responsabilità, ma non può spingersi fino alla commistione – auspicata, invece, dal ricorrente - dell’interesse individuale del socio con quello della società, essendo ciò incompatibile con la struttura del modello societario prescelto dai soci.

Pertanto, l’art. 2476 comma 6° cod. civ. esige - esattamente come l’art. 2935 cod. civ. dettato per le s.p.a., del quale riproduce la stessa formula letterale (soci e terzi “direttamente” danneggiati da atti colposi e dolosi degli amministratori) - che il comportamento doloso o colposo dell’amministratore, posto in essere tanto nell’esercizio dell’ufficio, quanto al di fuori delle incombenze ad esso correlate, abbia determinato un danno che incida direttamente sul patrimonio del socio o del terzo (vedi Cass. Civ. 20 maggio 2020, n. 9206): mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale che incida soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci, l’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.

Non vi è dubbio, infatti, che - a differenza del terzo che non può risentire del danno se non da un atto che incida direttamente sul proprio patrimonio - il socio è pregiudicato anche dal danno che si produce nel patrimonio della società, che determina una riduzione del valore reale della sua partecipazione.

Tuttavia, si tratta di danno “riflesso”, e, come tale, esula dalla fattispecie dell’art. 2476 comma 6° cod. civ. (così come da quella dell’art. 2395 c.c.), potendo essere risarcito solo in favore della società ai sensi dell’art. 2476 comma 3° cod. civ. (artt. 2393 e 2393-bis c.c. per la società per azioni).

In conclusione, l’inconfigurabilità, nel caso di specie, di un danno “diretto” arrecato al socio comporta l’irrilevanza di tutte le deduzioni svolte dal ricorrente con riferimento in concreto sia alla predetta cessione (valore delle diverse stime, etc, considerazioni in ogni caso di merito), sia in relazione all’attribuzione all’amministratore del compenso di € 70.000,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida in € 5.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.606/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1462/2018 depositatail 28/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1462/2018, depositata il 28.9.2018, la Corte d’Appello di Genova, inparziale accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 971/2015, ha respinto la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti del Tortello e del Salati, quali amministratori della predetta società, in relazione al danno che egli affermava di aver subito per effetto della vendita a prezzo non congruo di un complesso immobiliare (palazzina/casolare siti in Andora, via Merula 36) di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. alla Sara di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., società riconducibile alla moglie del Tortello. Il Tribunale di Savona aveva, invece, condannato i due amministratori Tortello e Salati al pagamento in solido in favore dell’Errico della somma di € 20.602,85, rigettando le altre domande risarcitorie proposte dall’Errico in relazione sia all’attribuzione al Tortello del compenso di € 70.000,00, sia all’esecuzione da parte di entrambi gli amministratori di d elibere assembleari inesistenti o invalide, oltre al pagamento ingiustificato di compensi alla moglie del Tortello. La Corte d’Appello ha osservato che, anche ammettendo che gli amministratori avessero venduto un immobile della società ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato e che tale vendita fosse avvenuta in conflitto di interessi (in quanto avvenuta in favore di società di cui Tortello e la moglie erano soci), si tratterebbe comunque di una vendita che ha inciso pregiudizievolmente sulla conservazione del patrimonio sociale e che ha quindi cagionato in via diretta un danno alla società e solo in via riflessa al valore della quota di partecipazione dell’Errico. Inoltre la Corte d’Appello, nel rigettare l’appello incidentale proposto dall’Errico (con riferimento alle altre domande risarcitorie rigettate in primo grado), ha osservato che dalle allegazioni dell’appellante incidentale emergeva che non poteva ravvisarsi in capo al Tortello una responsabilità ex art. 2476 comma 6° cod. civ., dovendosi comunque escludere un danno “diretto” a carico di quest’ultimo, che non fosse meramente il riflesso di quello cagionato al patrimonio della società. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi, depositando altresì (tardivamente) la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso,illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2476 comma 3° cod. civ. nonché l’omessa motivazione circa l’asserita mancata proposizione da parte del socio [OSCURATO:PERSONA] dell’azione ex art. 2476 comma 3° cod. civ.. Si duole il ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che egli non ave sse proposto anche l’azione contrattuale ex art. 2476 comma 3° cod. civ.. In realtà, aveva proposto tale azione contestando gli inadempimenti posti in essere dagli amministratori ai loro doveri, seppur richiedendo solo il ristoro dei danni attinenti alla propria specifica posizione. 2. Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda - che compete al giudice di merito purchè non travalichi i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta) e non incorra nel vizio di motivazione (vedi Cass.n. 13602/2019) - ha coerentemente ritenuto che l’Errico aveva proposto l’azione ex art. 2476 comma 6° cod. civ., e non l’azione sociale ex art. 2476 comma 3° cod. civ, e non aveva quindi agito come sostituto processuale, ex art. 81 cod. proc. civ., della società. Il giudice di secondo grado ha rettamente valorizzato la circostanza che l’Errico aveva proposto una domanda finalizzata non al risarcimento del danno a favore della società, ma in proprio favore, chiedendo quindi il risarcimento di un danno “ diretto” al proprio patrimonio. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2476 comma 6° cod. civ. (nel testo ratione temporis applicabile) circa la configurazione del danno subito dal socio. Deduce il ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello aveva interpretato l’art. 2476 comma 6° cod. civ. con gli stessi parametri interpretativi dell’art. 2395 cod. civ. Invoca la specificità della disciplina delle società a responsabilità limitata rispetto a quella delle società per azioni, la caratterizzazione maggiormente personalistica della s.r.l. in cui il ruolo dei soci è, sostanzialmente, assimilabile a quello dei soci di società di persone. Osserva, inoltre, il ricorrente che, tenuto conto che, nel caso di specie, l’amministratore infedele Tortello era socio largamente maggioritario della società (80%), dovrebbe ammettersi la legittimazione del socio che agisce a pretendere il ristoro pro quota per sé, e non integrale a favore della società, in quanto, diversamente, si andrebbe a favorire proprio il socio amministratore contro il socio che agisce. Nel caso concreto, era comunque evidente la vendita, da parte dell’amministratore, dell’unico cespite immobiliare ad una società riconducibile allo stesso ed alla propria moglie ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2476 terzo e sesto comma c.c. con riferimento alle doglianze che hanno formato oggetto dell’appello incidentale, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2476 1° comma e 1176 c.c. con riferimento alla vendita a [OSCURATO:SOCIETA] a prezzo vile e in conflitto di interessi, nonché l’illegittima ed eccezionale attribuzione del compenso all’amministratore. 5. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono in parte infondati, in parte inammissibili. In primo luogo, se, da un lato, il ricorrente ha dedotto nel primo motivo di aver esercitato (anche) l’azione sociale, dall’altro, contraddittoriamente, lo stesso, nello svolgere argomentazioni a fondamento della proposta domanda di risarcimento del danno a proprio favore, non contesta, tuttavia, nella sostanza, che il dedotto atto di mala gestio compiuto dagli amministratori (vendita di un cespite sociale a prezzo incongruo) avrebbe arrecato, in primis, un pregiudizio al patrimonio della società, e solo di riflesso a lui . Ciò nonostante, egli invoca comunque il diritto del socio ad ottenere pro quota il ristoro, sia per una sorta di esigenza di equità (diversamente potrebbe essere favorito l’amministratore infedele detentore di una cospicua partecipazione sociale), sia in virtù del carattere personalistico della società a responsabilità limitata, come rimodellata dalla riforma del diritto societario. Tali considerazioni suggestive non sono meritevoli di accoglimento, in quanto stridono con la natura di società di capitali della s.r.l. – non certo mutata a seguito dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario - la quale ha una personalità giuridica distinta da quella dei soci, con la conseguenza che non possono liquidarsi, nemmeno pro quota, a favore dei soci, i danni incontestabilmente arrecati alla società. Il carattere maggiormente personalistico della società a responsabilità limitata consente al socio di agire, ex art. 2476 comma 3° cod. civ., (quale sostituto processuale della stessa società) per sanzionare l’amministratore infedele, senza che sia necessaria l’approvazione di una apposita delibera per l’esercizio dell’azione di responsabilità, ma non può spingersi fino alla commistione – auspicata, invece, dal ricorrente - dell’interesse individuale del socio con quello della società, essendo ciò incompatibile con la struttura del modello societario prescelto dai soci. Pertanto, l’art. 2476 comma 6° cod. civ. esige - esattamente come l’art. 2935 cod. civ. dettato per le s.p.a., del quale riproduce la stessa formula letterale (soci e terzi “direttamente” danneggiati da atti colposi e dolosi degli amministratori) - che il comportamento doloso o colposo dell’amministratore, posto in essere tanto nell’esercizio dell’ufficio, quanto al di fuori delle incombenze ad esso correlate, abbia determinato un danno che incida direttamente sul patrimonio del socio o del terzo (vedi Cass. Civ. 20 maggio 2020, n. 9206): mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale che incida soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci, l’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. Non vi è dubbio, infatti, che - a differenza del terzo che non può risentire del danno se non da un atto che incida direttamente sul proprio patrimonio - il socio è pregiudicato anche dal danno che si produce nel patrimonio della società, che determina una riduzione del valore reale della sua partecipazione. Tuttavia, si tratta di danno “riflesso”, e, come tale, esula dalla fattispecie dell’art. 2476 comma 6° cod. civ. (così come da quella dell’art. 2395 c.c.), potendo essere risarcito solo in favore della società ai sensi dell’art. 2476 comma 3° cod. civ. (artt. 2393 e 2393-bis c.c. per la società per azioni). In conclusione, l’inconfigurabilità, nel caso di specie, di un danno “diretto” arrecato al socio comporta l’irrilevanza di tutte le deduzioni svolte dal ricorrente con riferimento in concreto sia alla predetta cessione (valore delle diverse stime, etc, considerazioni in ogni caso di merito), sia in relazione all’attribuzione all’amministratore del compenso di € 70.000,00. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida in € 5.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
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