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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 16776/2022

Testo disponibile della fonte

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e ORDINANZA sul ricorso 9746/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.175, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], preso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 142/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/01/2018; Sez.

I - RG 9746/2018 camera di consiglio 22.3.2022 1 t -044y4 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il Tribunale di Ivrea ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a consegnare a [OSCURATO:PERSONA] entro il 29 febbraio 2016 tutta la documentazione delle operazioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio e, pertinenti, segnatamente, ai rapporti di conto corrente e deposito titoli, oltre che ai libretti postali accesi presso la filiale di Ivrea della detta società, di cui era intestatario o cointestatario il defunto [OSCURATO:PERSONA].

Ha inoltre condannato Poste italiane a risarcire all'attore tutti i danni che si erano e si sarebbero prodotti in futuro a causa della mancata consegna della richiamata documentazione.

2. — La pronuncia di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2018.

Per quanto qui rileva, il Giudice distrettuale ha osservato che l'art. 119 t.u.b. prevedeva il diritto del cliente o del suo successore ad ottenere copie di atti o documenti bancari «senza limitazione all'ostensibilità, ivi compresi i dati relativi a terzi che dovessero esservi contenuti»; ha disatteso, inoltre, il motivo di gravame basato sulla lamentata violazione dell'art. 278 c.p.c., evidenziando che, per un verso, parte attrice aveva fin dall'inizio limitato la domanda risarcitoria all'an e che, per altro verso, il mancato consenso di Poste non era sufficiente a interdire una pronuncia del Tribunale sul punto.

3. — Ricorre per cassazione, con tre motivi, Poste italiane.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 119, comma 4, t.u.b., in riferimento agli artt. 7, 8, 9, 10 d.lgs. n. 196/2003, oltre che l'omesso esame circa un fatto decisivo Sez.

I - RG 9746/2018 camera di consiglio 22.3.2022 2 per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente lamenta non essere stato esaminato, nel merito, il punto centrale della controversia, attinente al contemperamento del diritto di accesso ex art. 119, comma 4, t.u.b. col diritto alla riservatezza dei terzi.

Viene lamentato che il giudice di appello abbia omesso di esaminare la censura vertente sull'affermazione del Tribunale per cui il diritto di accesso contemplato dalla detta norma sarebbe «illimitato rispetto alla tutela dei terzi».

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c. con riferimento agli artt. 101 e 112 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, anche in relazione all'art. 119 t.u.b. e al d.lgs. n. 196/2003.

Viene osservato che l'art. 278 c.p.c. subordina la facoltà del giudice di disporre una condanna generica all'assenza di un'opposizione della parte rispetto alla quale la pronuncia è destinata a produrre i suoi effetti; è dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto insussistente alcuna sua responsabilità, con ciò «manifestando, implicitamente, opposizione al riconoscimento di danni in favore del resistente».

Il terzo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.92 c.p.c. e dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002.

Viene rilevato che, per le ragioni esposte nei precedenti motivi, la sentenza impugnata risultava essere gravemente ingiusta nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese dichiarando sussistenti i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

2. — La controricorrente ha formulato un'eccezione di improcedibilità che si riassume in ciò: [OSCURATO:PERSONA], pur affermando, nel ricorso, che la sentenza impugnata le era stata notificata, non ha depositato copia autentica della pronuncia munita della relata di notifica.

Sez.

I - RG 9746/2018 camera di consiglio 22.3.2022 3 E' da osservare, però, che l'impugnazione è comunque tempestiva, avendo riguardo al temine breve si sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di appello.

Infatti, nell'ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., salvo però il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. 25 maggio 2021, n. 14360).

3. — Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è inammissibile.

Esso è carente di specificità, in quanto la società istante non chiarisce come fosse stata formulata, in sede di merito, la relativa eccezione: e cioè in quali precisi termini essa avesse dedotto che il diritto di accesso ai documenti oggetto dell'istanza ex art. 119, comma 4, t.u.b. avrebbe leso la tutela dei terzi.

Va qui rammentato che chi ricorre per cassazione ha il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione; il ricorso per cassazione deve infatti contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. 13 gennaio 2021, n. 342; Cass. 31 maggio 2011, n. 11984).

Il secondo mezzo è infondato.

Sez.

I - RG 9746/2018 camera di consiglio 22.3.2022 4 Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso, espresso o tacito, del convenuto (Cass. Sez.

U. 23 novembre 1995, n. 12103; Cass. 21 marzo 2016, n. 5551).

Il terzo motivo è inammissibile.

Esso non contiene alcuna autonoma censura, essendosi l'istante limitato a opporre che gli obblighi gravanti sulla ricorrente — quanto al rimborso delle spese di lite e al versamento di quanto prescritto in forza dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 — troverebbero il loro fondamento in una pronuncia di merito che si vorrebbe cassata: ma che, di contro, per quanto fin qui esposto, merita integrale conferma.

4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in euro 5.000,00 per compensi, otre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 9746/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.175, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], preso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 142/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/01/2018; Sez. I - RG 9746/2018 camera di consiglio 22.3.2022 1 t -044y4 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il Tribunale di Ivrea ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a consegnare a [OSCURATO:PERSONA] entro il 29 febbraio 2016 tutta la documentazione delle operazioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio e, pertinenti, segnatamente, ai rapporti di conto corrente e deposito titoli, oltre che ai libretti postali accesi presso la filiale di Ivrea della detta società, di cui era intestatario o cointestatario il defunto [OSCURATO:PERSONA]. Ha inoltre condannato Poste italiane a risarcire all'attore tutti i danni che si erano e si sarebbero prodotti in futuro a causa della mancata consegna della richiamata documentazione. 2. — La pronuncia di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2018. Per quanto qui rileva, il Giudice distrettuale ha osservato che l'art. 119 t.u.b. prevedeva il diritto del cliente o del suo successore ad ottenere copie di atti o documenti bancari «senza limitazione all'ostensibilità, ivi compresi i dati relativi a terzi che dovessero esservi contenuti»; ha disatteso, inoltre, il motivo di gravame basato sulla lamentata violazione dell'art. 278 c.p.c., evidenziando che, per un verso, parte attrice aveva fin dall'inizio limitato la domanda risarcitoria all'an e che, per altro verso, il mancato consenso di Poste non era sufficiente a interdire una pronuncia del Tribunale sul punto. 3. — Ricorre per cassazione, con tre motivi, Poste italiane. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 119, comma 4, t.u.b., in riferimento agli artt. 7, 8, 9, 10 d.lgs. n. 196/2003, oltre che l'omesso esame circa un fatto decisivo Sez. I - RG 9746/2018 camera di consiglio 22.3.2022 2 per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente lamenta non essere stato esaminato, nel merito, il punto centrale della controversia, attinente al contemperamento del diritto di accesso ex art. 119, comma 4, t.u.b. col diritto alla riservatezza dei terzi. Viene lamentato che il giudice di appello abbia omesso di esaminare la censura vertente sull'affermazione del Tribunale per cui il diritto di accesso contemplato dalla detta norma sarebbe «illimitato rispetto alla tutela dei terzi». Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c. con riferimento agli artt. 101 e 112 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, anche in relazione all'art. 119 t.u.b. e al d.lgs. n. 196/2003. Viene osservato che l'art. 278 c.p.c. subordina la facoltà del giudice di disporre una condanna generica all'assenza di un'opposizione della parte rispetto alla quale la pronuncia è destinata a produrre i suoi effetti; è dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto insussistente alcuna sua responsabilità, con ciò «manifestando, implicitamente, opposizione al riconoscimento di danni in favore del resistente». Il terzo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.92 c.p.c. e dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002. Viene rilevato che, per le ragioni esposte nei precedenti motivi, la sentenza impugnata risultava essere gravemente ingiusta nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese dichiarando sussistenti i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato. 2. — La controricorrente ha formulato un'eccezione di improcedibilità che si riassume in ciò: [OSCURATO:PERSONA], pur affermando, nel ricorso, che la sentenza impugnata le era stata notificata, non ha depositato copia autentica della pronuncia munita della relata di notifica. Sez. I - RG 9746/2018 camera di consiglio 22.3.2022 3 E' da osservare, però, che l'impugnazione è comunque tempestiva, avendo riguardo al temine breve si sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di appello. Infatti, nell'ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., salvo però il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. 25 maggio 2021, n. 14360). 3. — Il ricorso è infondato. Il primo motivo è inammissibile. Esso è carente di specificità, in quanto la società istante non chiarisce come fosse stata formulata, in sede di merito, la relativa eccezione: e cioè in quali precisi termini essa avesse dedotto che il diritto di accesso ai documenti oggetto dell'istanza ex art. 119, comma 4, t.u.b. avrebbe leso la tutela dei terzi. Va qui rammentato che chi ricorre per cassazione ha il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione; il ricorso per cassazione deve infatti contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. 13 gennaio 2021, n. 342; Cass. 31 maggio 2011, n. 11984). Il secondo mezzo è infondato. Sez. I - RG 9746/2018 camera di consiglio 22.3.2022 4 Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso, espresso o tacito, del convenuto (Cass. Sez. U. 23 novembre 1995, n. 12103; Cass. 21 marzo 2016, n. 5551). Il terzo motivo è inammissibile. Esso non contiene alcuna autonoma censura, essendosi l'istante limitato a opporre che gli obblighi gravanti sulla ricorrente — quanto al rimborso delle spese di lite e al versamento di quanto prescritto in forza dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 — troverebbero il loro fondamento in una pronuncia di merito che si vorrebbe cassata: ma che, di contro, per quanto fin qui esposto, merita integrale conferma. 4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in euro 5.000,00 per compensi, otre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, i
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