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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37080/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud7o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c5é ha concluso chiedendo 4-o39-~, 11,(2-‹. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (per avere attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di convivere con [OSCURATO:PERSONA]). 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 483 cod. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato, lamentando in buona sostanza che non si sia affrontato l'aspetto soggettivo del reato. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art.99 cod. pen., non essendo sufficiente evidenziare, ai fini della affermazione della recidiva, la emergenza di precedenti penali. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 62-bis cod. pen. 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 133 cod. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile.

I motivi articolati sono generici e meramente reiterativi di censure per le quali la corte territoriale aveva già fornito risposte precise ed esaurienti. 4.1.11 primo motivo di ricorso non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione puntuale e affatto illogica, ha illustrato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 483 c.p., integrato dalla cosciente volontà di dichiarare una condizione della propria vita personale non corrispondente a quella reale (convivenza con il [OSCURATO:PERSONA]) e dalla consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (ex multis, Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041- 02), allo scopo di conseguire un risultato (il colloquio con il detenuto) altrimenti non conseguibile.

4.2. Gli altri motivi dedotti erano in realtà già articolati in maniera del tutto generica nell'atto di appello, in cui ci si limitava a chiedere "la rideterminazione della pena inflitta attraverso una rimodulazione di tutte le componenti relative al trattamento sanzionatorio, ben potendo pervenirsi attraverso la individuazione di una pena base prossima al minimo edittale, l'esclusione della contestata recidiva e la concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, ad un concreto adeguamento della pena alla reale entità dei fatti"; ed ora, pure a fronte delle risposte ciò nondimeno fornite dalla corte territoriale, ci si limita alle censure sopra riportate.

La corte territoriale aveva, invero, messo in evidenza - così esaurientemente rispondendo alle pretese genericamente avanzate - che "quanto al trattamento sanzionatorio va confermata l'entità della pena come determinata dal tribunale che anzi, al fine di meglio adeguare la pena al caso concreto, ha anche benevolmente e nonostante i precedenti a carico concesso le attenuanti genetiche, dovendosi tener conto che la condotta illecita ha anche comportato l'ammissione della Raimo, seppur in due sole occasioni, ai colloqui all'interno di una struttura carceraria"; e aveva altresì precisato che "correttamente infine il tribunale ha tenuto conto della contestata recidiva reiterata, sussistente non solo sul piano strettamente formale ma anche per essere il nuovo reato espressione della sempre crescente pericolosità sociale dell'imputata, incline con allarmante costanza alla violazione del vivere civile" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud7o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c5é ha concluso chiedendo 4-o39-~, 11,(2-‹. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (per avere attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di convivere con [OSCURATO:PERSONA]). 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 483 cod. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato, lamentando in buona sostanza che non si sia affrontato l'aspetto soggettivo del reato. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art.99 cod. pen., non essendo sufficiente evidenziare, ai fini della affermazione della recidiva, la emergenza di precedenti penali. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 62-bis cod. pen. 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. I motivi articolati sono generici e meramente reiterativi di censure per le quali la corte territoriale aveva già fornito risposte precise ed esaurienti. 4.1.11 primo motivo di ricorso non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione puntuale e affatto illogica, ha illustrato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 483 c.p., integrato dalla cosciente volontà di dichiarare una condizione della propria vita personale non corrispondente a quella reale (convivenza con il [OSCURATO:PERSONA]) e dalla consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (ex multis, Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041- 02), allo scopo di conseguire un risultato (il colloquio con il detenuto) altrimenti non conseguibile. 4.2. Gli altri motivi dedotti erano in realtà già articolati in maniera del tutto generica nell'atto di appello, in cui ci si limitava a chiedere "la rideterminazione della pena inflitta attraverso una rimodulazione di tutte le componenti relative al trattamento sanzionatorio, ben potendo pervenirsi attraverso la individuazione di una pena base prossima al minimo edittale, l'esclusione della contestata recidiva e la concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, ad un concreto adeguamento della pena alla reale entità dei fatti"; ed ora, pure a fronte delle risposte ciò nondimeno fornite dalla corte territoriale, ci si limita alle censure sopra riportate. La corte territoriale aveva, invero, messo in evidenza - così esaurientemente rispondendo alle pretese genericamente avanzate - che "quanto al trattamento sanzionatorio va confermata l'entità della pena come determinata dal tribunale che anzi, al fine di meglio adeguare la pena al caso concreto, ha anche benevolmente e nonostante i precedenti a carico concesso le attenuanti genetiche, dovendosi tener conto che la condotta illecita ha anche comportato l'ammissione della Raimo, seppur in due sole occasioni, ai colloqui all'interno di una struttura carceraria"; e aveva altresì precisato che "correttamente infine il tribunale ha tenuto conto della contestata recidiva reiterata, sussistente non solo sul piano strettamente formale ma anche per essere il nuovo reato espressione della sempre crescente pericolosità sociale dell'imputata, incline con allarmante costanza alla violazione del vivere civile" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav
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