CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 41696/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, previa dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in relazione al capo B) in relazione alle fatture n. 121, 132, 174, 320, ha rideterminato la pena con riferimento alla emissione della fattura n. 507 per operazioni inesistenti, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata ed anche generica, avendo la Corte d'appello rideterminato la pena, per effetto della dichiarazione di prescrizione del reato, nella misura del minimo edittale. A fronte di ciò la difesa lamenta in via del tutto generica il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, il ricorso neppure si confronta non indicando quali elementi positivi avrebbero dovuti essere valutati a tal fine. Dall'altro canto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 1 ))1 Così deciso in Roma, 1'08 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nsore