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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06095/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 25784-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sant'[OSCURATO:PERSONA], n. 96, presso io studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2989/19/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata il 25.05.2017; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 25 ottobre 2022 dal Conigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], celebrata ai sensi dell'art. 23, RGN 25784/2017 Cons refr:EiFederici • \-41. comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020,n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza e dal ricorso sì evince che la società chiese il rimborso di un credito IVA, maturato dalla SAGIT s.r,I., avente causa della ricorrente, relativo agli anni 2000/2002.

Al silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria seguì la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che con sentenza n. 1564/01/2015 ne rigettò le ragioni, ritenendo giustificata la sospensione del rimborso ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, accolse l'appello della società con sentenza n. 2989/19/2017.

Il giudice regionale non riconobbe la legittimità della sospensione del rimborso, in ragiohe di crediti erariali esigui cui si contrapponeva la solidità economica della contribuente.

Rilevò inoltre che l'atto di sospensione fosse peraltro privo di una valida motivazione.

L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con un motivo, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso.

All'esito della udienza pubblica del 25 ottobre 2022 la causa è stata riservata e decisa.

L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art.390 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla erronea interpretazione della norma.

Preliminarmente deve tuttavia esaminarsi l'istanza di rinuncia al ricorso, depositata dall'Amministrazione finanziaria nelle more del giudizio, sottoscritta per assenso dalla società controricorrente, con compensazione delle spese di lite.

RGN 25784/2017 Cons re est. [OSCURATO:PERSONA] la memoria ritualmente depositata l'Agenzia delle entrate ha infatti dichiarato la cessazione dell'interesse alla prosecuzione della causa, per il venir meno dei presupposti della sospensione del rimborso.

Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e

391. cod. proc. civ., con compensazione delle spese.

P:Q.N11.

Dichiara l'estinzione del giudizio; compensa le spese.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 25784-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sant'[OSCURATO:PERSONA], n. 96, presso io studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2989/19/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata il 25.05.2017; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 25 ottobre 2022 dal Conigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], celebrata ai sensi dell'art. 23, RGN 25784/2017 Cons refr:EiFederici • \-41. comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020,n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza e dal ricorso sì evince che la società chiese il rimborso di un credito IVA, maturato dalla SAGIT s.r,I., avente causa della ricorrente, relativo agli anni 2000/2002. Al silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria seguì la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che con sentenza n. 1564/01/2015 ne rigettò le ragioni, ritenendo giustificata la sospensione del rimborso ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, accolse l'appello della società con sentenza n. 2989/19/2017. Il giudice regionale non riconobbe la legittimità della sospensione del rimborso, in ragiohe di crediti erariali esigui cui si contrapponeva la solidità economica della contribuente. Rilevò inoltre che l'atto di sospensione fosse peraltro privo di una valida motivazione. L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con un motivo, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso. All'esito della udienza pubblica del 25 ottobre 2022 la causa è stata riservata e decisa. L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art.390 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla erronea interpretazione della norma. Preliminarmente deve tuttavia esaminarsi l'istanza di rinuncia al ricorso, depositata dall'Amministrazione finanziaria nelle more del giudizio, sottoscritta per assenso dalla società controricorrente, con compensazione delle spese di lite. RGN 25784/2017 Cons re est. [OSCURATO:PERSONA] la memoria ritualmente depositata l'Agenzia delle entrate ha infatti dichiarato la cessazione dell'interesse alla prosecuzione della causa, per il venir meno dei presupposti della sospensione del rimborso. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391. cod. proc. civ., con compensazione delle spese. P:Q.N11. Dichiara l'estinzione del giudizio; compensa le spese. Così deciso in Ro
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