CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1[970 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 1.3 luglio 2021 del Tribunale di Spoleto che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della sanzione amministrativa della sospensione di anni quattro della patente di guida, di cui alla sentenza della Corte di appello di Perugia del 29 settembre 2017, divenuta definitiva, in ordine al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando che le sanzioni amministrative accessorie non sono equiparabili alle pene accessorie, ha rilevato di non avere competenza specifica in materia, dovendo radicarsi tale competenza esclusivamente in capo al giudice della cognizione. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 676 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 2021 ha accertato la connotazione sostanzialmente penale della sanzione accessoria della revoca e sospensione della patente di guida, al fine di evitare distinzioni trattamentali tra sanzioni egualmente suscettibili di incidere, in senso afflittivo, su diritti fondamentali della persona, a prescindere dalla loro natura giuridica. La sospensione della patente, quindi, costituisce pena accessoria, la cui determinazione - al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato - rientrerebbe nella competenza del giudice dell'esecuzione sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di offrire motivazione alcuna in ordine alla doglianza sollevata dalla difesa e relativa al fatto che i giudici della cognizione avevano applicato a Rosignoli la pena accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima, senza fornire sul punto alcuna motivazione. 2.3. Con memoria del 14 gennaio 2022, il ricorrente evidenzia che il principio espresso nella richiamata sentenza della Corte costituzionale, secondo il quale la sanzione della revoca e della sospensione della patente di guida è "sostanzialmente penale" dovrebbe determinare l'accoglimento del ricorso, posto che il giudice dell'esecuzione ha declinato la propria competenza sulla base dell'asserita natura amministrativa della sanzione accessoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il denunciato errore nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria non può essere emendato in sede esecutiva, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione ha correttamente rigettato la richiesta di Rosignoli. Al riguardo, questa Corte ha già affermato che, in sede esecutiva, l'illegittimità della pena accessoria applicata dal giudice della cognizione può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie o quantità, questa risulti eccedente il limite legale, e non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 20466 del 27/01/2015, Nardi, Rv. 263506). Nel caso di specie, la dedotta errata determinazione di durata della sospensione della patente di guida non si pone extra ordinem, né risulta eccedente l'astratto limite temporale previsto dal legislatore. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ./9 spese processuali e pi versament.j della somma di tremila eur [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7in nzo Si ni -n ' ' ,A.