CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 17880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a BORGOROSE il 07/09/1948 avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 25 novembre 2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], di parziale riforma della statuizione di condanna emessa, in primo grado, in relazione ai delitti di cui agli artt. 7 I. n. 4/19 e 316-ter cod. pen., con la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio nella pena finale di anni uno e mesi cinque di reclusione, all'esito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con sui si deduce la violazione di legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 15 cod. pen: la ricorrente, già con l'atto di appello, aveva infatti dedotto che nel caso di specie vi fosse stata un violazione del principio di specialità, dovendosi ritenere che nel caso di specie ricorresse un'ipotesi di concorso apparente di norme e, in questa sede, reitera la doglianza, evidenziando che gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale sul punto non siano convincenti, atteso che il precedente ivi citato (sent. 26/06/2025, n. 26690) era relativo alla distinta ipotesi di concorso tra l'ipotesi delittuosa di cui al comma 2 dell'art. 7 I. n. 4/19 e l'art. 316-ter cod. pen., mentre nel caso di specie si verte in un' ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 7 I. n. 4/19, reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, sicché il mendacio dichiarativo contestato nel caso di specie rappresenta elemento costitutivo anche del delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen., e dovrebbe, per l'effetto, in applicazione del principio di specialità, ritenersi sussista solo il più grave delitto di cui all'art. 7 citato. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] B. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendosi ritenere che la fattispecie di reato già previsa dall'art. 7 d. I. n. 4/19 costituisca norma speciale rispetto alla previsione di cui all'art. 316 ter cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio nella pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione per il solo capo A) (art. 7 d. I. n. 4/19), previa eliminazione della pena di mesi uno di reclusione applicata, in continuazione, in relazione al menzionato capo B) (art. 316-ter cod. pen.). 1.1. Il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., invocato dal ricorrente a fondamento dell'unico motivo di ricorso, impone in questa sede di procedere alla individuazione del rapporto tra le due fattispecie incriminatrici oggetto (di 2contestazione e di statuizione di responsabilità nei confronti del ricorrente, ovvero, rispettivamente, l'art. 316 -ter cod. pen e l'art. 7 d.l. n. 4/19, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/19. Quanto alla prima ipotesi di reato, inclusa nel libro secondo del codice penale, titolo II, capo I, dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione, lo stesso, rubricato "Indebita percezione di erogazioni pubbliche", espressamente prevede, al primo comma che: "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.". Il secondo comma dell'art. 316-ter citato prevede, poi, la sola sanzione amministrativa ove la somma indebitamente percepita non superi la soglia di euro 3.999,96. Quanto, invece, al citato art. 7 d. I. n. 4/19, disposizione contenuta in una legge "speciale" -come emerge evidente dalla stessa indicazione contenuta nel relativo titolo, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" - tale norma, rubricata: "Sanzioni" prevedeva due distinte ipotesi delittuose, come di seguito riportato: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.". Entrambe le fattispecie di reato, quella codicistica e quella della legge speciale, quindi, prevedono reati comuni (e ciò, nonostante la collocazione dell'art. 316-ter cod. pen nel capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, laddove la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto attivo e l'abuso, rispettivamente, della qualità o del potere costituiscono circostanze aggravanti), e sanzionano penalmente, con limiti editta marcatamente differenziati, le ipotesi di mendacio dichiarativo ovvero l'omes 3comunicazione di informazioni dovute. Tali condotte dichiarative, però, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen. sono assoggettate a sanzione penale solo ove alle stesse consegua l'evento costituito dal conseguimento delle erogazioni pubbliche, per un ammontare superiore alla previsa soglia di punibilità, essendo, diversamente, sempre punibili - a prescindere dal pagamento dei ratei e dal relativo ammontare - nell'ipotesi di cui all'art. 7 d.l. n. 4/19. Nessun dubbio, poi, che il reddito di cittadinanza possa essere ricondotto alla categoria normativa delle erogazioni pubbliche declinata dal legislatore penale, atteso che la disposizione codicistica ad esse riconduce, in maniera indiscutibilmente ampia, oltre ai finanziamenti ed ai mutui agevolati, le "altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, o dalle Comunità europee". Tuttavia, evidenziate le affinità e ragioni di sostanziale sovrapposizione delle due fattispecie, il legislatore, nell'esercizio della propria prerogativa, ha ritenuto di non regolare espressamente il reciproco confine tra le due disposizioni, premurandosi di prevedere la sola clausola di residualità tra l'indebita percezione di erogazioni pubbliche e il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., con ciò delegando all'interprete la risoluzione delle questioni relative ai rapporti tra le fattispecie di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e all'art. 316-ter cod. pen., anche affrontando eventuali profili di frizione costituzionale, alla luce sia del principio di cui all'art. 3 Cost., che della responsabilità penale personale di cui all'art. 27 Cost.. Tale attività deve, evidentemente, svolgersi tenendo in debita considerazione le specifiche previsioni sanzionatorie di ciascuna delle disposizioni e, più in generale, il principio (rispetto al quale l'art. 15 cod. pen. costituisce strumento di garanzia e mitigazione sanzionatoria) per il quale in presenza di più previsioni penali che disciplinino la stessa condotta, l'interprete dovrà valutare se le stesse siano in rapporto di specialità ed applicare solo la disposizione speciale, così eliminando la duplicità di sanzioni penali per il medesimo fatto e l'inevitabile sovraccarico sanzionatorio conseguente, che già ex se certamente contrasta con il principio di personalità (e proporzionalità) della responsabilità penale. 2. Ebbene, quanto al profilo di necessario rispetto dei canoni di costituzionalità, che in questa sede si ritiene di individuare quale punto di partenza nell'esame del rapporto tra le citate disposizioni, si osserva che questa Corte ha già chiaramente ritenuto che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede una pena edittale superiore a quelle rispettivamente contemplate, per casi simili,. dagli artt. 316-ter cod. pen. e 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, 4in quanto giustificata, per un verso, dall'esigenza di sanzionare penalmente illeciti che non raggiungono la soglia di punibilità prevista dal citato art. 316-ter, contenendo, con sanzione adeguata, l'indebito accesso a un beneficio di larga applicazione e, per altro verso, dalla diversa "rado" punitiva, posto che viene in rilievo, in tal caso, l'esigenza di punire la condotta di chi «rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso», al fine dell'indebito conseguimento di benefici. (Sez. 3, n. 7528 del 09/11/2023, dep. 2024, Tedeschi, Rv. 285954 - 03). Nella motivazione di tale sentenza, per quanto qui maggiormente interessa ai fini della censura formulata, al paragrafo 1.2.2., la ritenuta infondatezza della questione di legittimità costituzione viene argomentata esplicitando la "ratio legis" della previsione di limiti sanzionatori più elevati per la fattispecie di cui all'art 7 citato rispetto a quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., per la scelta di creare, "nell'ambito della legge speciale sul reddito di cittadinanza, una fattispecie penale speciale dotata di un apparato sanzionatorio più grave di quello del richiamato art. 316- ter, nella consapevolezza del fatto che il reddito di cittadinanza è un beneficio di portata significativa e relativamente facile da conseguire da parte di un gran numero di persone, prestandosi, per le modalità di accesso particolarmente agevoli, ad essere occasione per la produzione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o per l'omissione di informazioni dovute. Il più gravoso trattamento sanzionatorio previsto dal richiamato art. 7 del dl. n. 4 del 2019 è dunque pienamente ragionevole su un piano costituzionale, in quanto giustificato, sia dall'esigenza di colpire attraverso lo strumento penale l'area degli illeciti che non raggiungono la soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter cod. pen., sia dalla necessità di far corrispondere ad un beneficio di così larga applicazione e di così facile accesso - tanto che numerosi sono i procedimenti penali avviati in materia - una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva. Dunque, l'art. 316-ter codice penale non può assumersi come tertium comparationis in un giudizio di ragionevolezza, sussistendo tra l'art. 7 del dl. n. 4 del 2019 e tale disposizione un rapporto di specialità assistito da chiare e coerenti ragioni sistematiche.". Si afferma quindi chiaramente come le disparità sanzionatorie, potenzialmente dedottjeuali rilevanti in relazione ai canoni di cui all'artt. 3 e 27 Cost., debbano invece risolversi nel senso della prevalenza, per specialità, della disposizione di cui all'art. 7 d.l. n. 4/19. 3. In via di ulteriore considerazione, si osserva che oltre all'estensione della forbice edittale prevista dal menzionato art. 7, anche la connotazione di tale fattispecie quale reato caratterizzato dal dolo specifico ("... al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3...") costituiscono argomenti di ulteriore conferma della dedotta specialità: mentre, infatti, il conseguimento dell'erogazione pubblica costituisce evento costitutivo del reato di indebit 5percezione di erogazioni pubbliche, il mendacio dichiarativo, anche per omissione, previsto in materia di reddito di cittadinanza, ne prescinde, anticipando la rilevanza penale di comportamenti illeciti sempreché sia accompagnato anche dal richiamato dolo specifico. Tale interpretazione, del resto, risulta del tutto allineata alla ricostruzione sistematica che della fattispecie in tema di reddito di cittadinanza ha delineato la Corte nella sua massima composizione, sede nella quale ha chiarito che: "Il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il Rdc impedendone la dispersione a favore di chi non ne ha (o non ne ha più) diritto o ne ha diritto in misura minore. È reato posto a tutela del patrimonio dell'ente erogante e, in particolare, delle specifiche (e limitate) risorse destinate all'erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso." (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435, paragrafo 7 della motivazione). 4. Dalle considerazioni che precedono, tuttavia, non si intende far discendere, quale effetto, l'irrilevanza del conseguimento del beneficio del reddito di cittadinanza, alla stregua di un "post factum" non punibile: piuttosto, tenuto conto dell'ampiezza della cornice edittalie degli ulteriori elementi di specialità sopra analizzati, il conseguimento effettivo del beneficio (tra l'altro oggetto della proiezione della volontà specifica dell'autore del reato, che, come detto, si connota in ragione della previsione di un dolo specifico), ed il relativo importo (senza alcuna previsione di soglia), lungi dal determinare la applicazione dell'ulteriore fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., debbono, più correttamente, essere valutati alla stregua di indici di gravità del fatto, ex art. 133, comma primo, n. 2, cod. pen., della quale il giudice deve tenere conto nell'esercizio del potere discrezionale di applicazione della pena. In via più generale, va, simmetricamente, osservato che il conseguimento del beneficio economico, elemento costitutivo dell'art. 316-ter cod. pen. dal quale il legislatore fa discendere anche il discrimine tra fatto di rilievo penale e fatto di rilievo amministrativo, non può, invece, ad avviso di questo collegio, individuarsi alla stregua di elemento di diversità di tale ultima fattispecie rispetto al delitto previsto in tema di reddito di cittadinanza, cui dovrebbe quindi conseguire la non operatività del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. e l'applicazione congiunta dell'ulteriore ipotesi delittuosa di cui all'art. 316 -ter cod. pen. La ragione principale di tale conclusione (pur nella consapevolezza del diverso orientamento, espresso da questa sezione con la sentenza n. 10277 del 13 gennaio 2026), risiede proprio nella considerazione della cornice sanzionatoria della norma speciale di cui all'art. 7 d. I. n. 4/19, idonea, proprio in ragione della sua estensione, a conse ire la parannetrazione della pena ai diversi gradi di gravità del fatto, sin a 6 tricomprendere anche i casi in cui al mendacio dichiarativo segua il conseguimento del beneficio perseguito dall'autore del fatto. 4. Sotto altro profilo, si osserva che, ai fini dell'eventuale individuazione degli elementi distintivi delle due fattispecie, astrattamente idonei ad escluderne una relazione in termini di specialità ex art. 15 cod. pen., dopo aver escluso che a tale fine possa valorizzarsi l'elemento dell'evento consistente nel conseguimento del beneficio, neppure si ritiene che tale diversità possa fondarsi su una sostanziale disomogeneità del bene-interesse tutelato dalle due fattispecie poste a confronto, come pure ritenuto da altro precedente di questa sezione (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Warnakulasuriya, Rv. 288387 - 01), atteso che, senza dubbio, entrambe, mirano a tutelare la gestione delle risorse "dello Stato", di pertinenza del bilancio statale (o anche europeo nel caso di cui all'art. 316-ter cod. pen), al fine di evitare che le stesse vengano distolte dall'obiettivo di consentire l'allocazione di benefici e provvidenze in favore di persone effettivamente rispondenti, per requisiti normativi, alle categorie di soggetti effettivamente meritevoli. Detto altrimenti, non è ragionevolmente ricollegabile alla previsione dell'art. 316-ter cod. pen. una finalità meramente correlata al buon andamento della pubblica amministrazione (pur tenendo in debito conto la relativa collocazione sistematica, sebbene bilanciata dalla già menzionata esclusione dello schema del reato proprio), dovendosi riconoscere alla richiamata disposizione una finalità di tutela eminentemente patrimoniale, laddove l'interesse tutelato dall'art. 316-ter cod. pen. viene individuato nella esigenza di garantire sia il corretto iter formativo della volontà della pubblica amministrazione nella gestione dei procedimenti di concessione o erogazione delle risorse economiche pubbliche, sia la loro corretta allocazione, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo per evitarne l'indebito conseguimento (Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio, Rv. 287649 - 02; Sez. 5, n. 6641 del 16/02/2009, Zollo, Rv. 243339; Sez. 6, n. 31737 del 25/06/2008, Sposato, Rv. 240978). Ebbene, non pare possa revocarsi in dubbio che tali interessi (alla corretta formazione della volontà ed alla corretta allocazione del beneficio) siano altresì l'oggetto precipuo della fattispecie di reato prevista dal più volte citato articolo 7 d.l. n. 4/19. 5. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, eliminando quindi la pena di mesi uno di reclusione applicata per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. in continuazione con la fattispecie di reato di cui all'art. 7 d. I. 4/19. 7 P.Q.MIl Co sigliere estensore Il PresidenteMARIA SABINkCALABRETTA [OSCURATO:PERSONA] L Deposilhia in Cancelleria oggi, I 9 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] rrobito 8