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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02950/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uQ,A Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e OksanàKulchytska ricorrono avverso la sentenza n. 3267/2024 della Corte di appello di Bologna che - a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza n. 771/2023 - ha confermato la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 216 legge fall., rideterminando la durata delle pene accessorie; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge in relazione alla disciplina della prescrizione - non sia deducibile e sia manifestamente infondato; rilevato, in proposito, che la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza n. 771/2023 ha annullato la sentenza del 7 luglio 2022 emessa della Corte di appello di Bologna, che, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, aveva dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nonostante la sentenza della Quinta Sezione avesse circoscritto la cognizione del giudice del rinvio alle sole pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall.; ritenuto che l'eccezione di prescrizione sia manifestamente infondata e in contrasto con quanto previsto dall'art. 627 cod. proc. pen, posto che ove l'annullamento di una sentenza riguardi esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l'affermazione della responsabilità, non intaccata dall'annullamento, acquista autorità di cosa giudicata, non avendo essa connessione essenziale con la parte annullata, di tal che l'estinzione del reato per prescrizione, dunque, non può essere invocata; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uQ,A Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e OksanàKulchytska ricorrono avverso la sentenza n. 3267/2024 della Corte di appello di Bologna che - a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza n. 771/2023 - ha confermato la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 216 legge fall., rideterminando la durata delle pene accessorie; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge in relazione alla disciplina della prescrizione - non sia deducibile e sia manifestamente infondato; rilevato, in proposito, che la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza n. 771/2023 ha annullato la sentenza del 7 luglio 2022 emessa della Corte di appello di Bologna, che, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, aveva dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nonostante la sentenza della Quinta Sezione avesse circoscritto la cognizione del giudice del rinvio alle sole pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall.; ritenuto che l'eccezione di prescrizione sia manifestamente infondata e in contrasto con quanto previsto dall'art. 627 cod. proc. pen, posto che ove l'annullamento di una sentenza riguardi esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l'affermazione della responsabilità, non intaccata dall'annullamento, acquista autorità di cosa giudicata, non avendo essa connessione essenziale con la parte annullata, di tal che l'estinzione del reato per prescrizione, dunque, non può essere invocata; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 02950/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris