CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2024
Cassazione n. 12838/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20184/2021 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, alla piazza Cavour presso la Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocatoPASTORE LUIGI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,alla via PO n .12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d 'APPELLO di LECCE n. 10/2021 depositata il08/01/2021. R.g. n. 20184 del 2021; Ad. 2/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 02/05/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA]Alba impugna, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 10 in data 8/01/2021; risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi d’impugnazione, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione; datali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente e non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia con accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p.q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazion