CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del-07/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Di pc-i i ARAR F mfAilf 1155iglil Ric,),,Ri [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Trieste del 7 febbraio 2020 che, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trieste resa il 28 settembre 2016 all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 260.000,00 di multa, in ordine (capo a) al reato di cui all'art. 12, commi 3, lett. a), d), 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 26 giugno 2015 in Trieste aveva compiuto attività diretta a favorire l'ingresso illegale in Italia di ventidue clandestini, reclutati a Budapest e trasportati nel territorio italiano con un furgone, - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in ordine (capo b) al reato di cui all'art. 12, commi 3, lett d), e 3-ter, lett. b), T.U. imm., perché il 12 agosto 2015 aveva compiuto attività diretta a favorire l'ingresso illegale in Francia di quattro clandestini, reclutati a Mudassar e trasportati nel territorio italiano con un autoveicolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado si sarebbe limitato ad approvare il vaglio sommario operato dal G.u.p. in ordine alla credibilità delle persone sentite. In particolare, secondo il ricorrente, la valutazione dei testi di accusa [OSCURATO:PERSONA], teste oculare, e Bashir, uno dei clandestini trasportati, non risulterebbero coordinate con le precisazioni del coimputato giudicato separatamente [OSCURATO:PERSONA] e con i protocolli ordinari di valutazione della prova, nel senso che il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna sintesi valutativa degli elementi probatori singolarmente considerati e nel loro insieme. La sentenza impugnata, infatti, non fornirebbe alcuna spiegazione circa il motivo per il quale Saboor si sarebbe caricato per intero ogni responsabilità del trasporto dei clandestini, precisando che Mohammed era ignaro del reale trasbordo dall'Ungheria all'Italia, ritenendo che sul furgone ci fossero solo ortaggi. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 12, comma 3-ter, T.U. imm. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe ritenuto perfezionata la circostanza aggravante relativa all'aver tratto un profitto dalla condotta solo perché l'imputato aveva affermato che il viaggio di prova effettuato sul furgone era inserito in un accordo con un altro soggetto finalizzato alla sua successiva assunzione. Nel ricorso si evidenzia che tale circostanza, oltre a rappresentare un profitto strettamente indiretto, era stata in maniera incoerente desunta dal giudice di merito da quelle stesse dichiarazioni rilasciate dell'imputato - secondo le quali lo stesso aveva effettuato il viaggio di prova al fine di essere successivamente assunto - che erano state ritenute non idonee a provare il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza della presenza degli stranieri nel furgone. Il ricorrente, infine, evidenzia che il giudice di merito rileva era stata rinvenuta solo qualche banconota in euro e in divisa ungherese, senza specificare che tali monete erano state rinvenute solo a Saboor. 3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato una pena lontana dal minimo edittale, senza offrire sul punto alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolto in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. A tal fine, giova precisare che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Nel caso in esame, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di appello che, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'imputato fosse a conoscenza della presenza dei clandestini nel furgone, come confermato dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava a quindici metri dal mezzo e aveva descritto compiutamente le persone presenti sul mezzo, affermando che il passeggiero dello stesso era rimasto all'interno dell'abitacolo quando il conducente era sceso per aprire il portellone laterale al fine di far fuggire i clandestini. La Corte di appello, pertanto, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato, secondo la quale lo stesso sarebbe stato ignaro della presenza di esseri umani nel furgone, poiché tale versione era stata confutata dalle citate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da quelle rilasciate a sommarie informazioni di uno dei clandestini presenti nel mezzo, il quale aveva dichiarato che entrambi i conducenti del furgone avevano comunicato agli occupanti di scendere. Tale ricostruzione dei fatti, quindi, non poteva essere messa in discussione dalle dichiarazioni rilasciate dal correo, il quale aveva fornito una prospettazione non veritiera, in quanto contrastante con le evidenti prove acquisite. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato in esame: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche. In tema di delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina, per "profitto indiretto" deve intendersi un'aspettativa di arricchimento, anche non di natura economica, ma, comunque, identificabile in un vantaggio apprezzabile, non necessariamente connesso all'ingresso contra ius dello straniero favorito (Sez. 1, n. 35848 del 16/05/2019, Samara, Rv. 276715). Nel caso in esame, in modo ineccepibile, il profitto indiretto è stato identificato in un vantaggio apprezzabile, puntualmente descritto nell'imputazione e ritenuto dimostrato all'esito dell'istruttoria. La Corte, infatti, ha evidenziato che lo scopo del viaggio dell'imputato era quello di ottenere un lavoro con gli organizzatori dello stesso, senza considerare che erano state rinvenute delle banconote al correo. A fronte di ciò, il ricorso tende a reiterare le deduzioni già svolte in sede di appello, sulle quali la Corte territoriale si è pronunziata motivatamente e correttamente: l'ipotesi stessa coltivata nell'impugnazione presentata mostra affermazioni congetturali, confutando in modo aspecifico la decisione presa, poiché non si confronta realmente con la motivazione censurata; il ricorrente infatti reitera le argomentazioni difensive già respinte dal giudice, imperniando le censure sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, sicché richiede in questa sede l'esercizio di uno scrutinio non consentito. 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Giova evidenziare, infatti, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso di specie, la Corte di appello, preso atto dell'errore del giudice di primo grado nel calcolo della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen., ha rideterminato la pena finale, dopo aver dettagliatamente evidenziato le condotte ascritte all'imputato, ritenendo congruo partire da una pena base di anni tre di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, lontana dal massimo edittale. Su tale punto, la giurisprudenza di questa Corta ha già avuto modo di chiarire che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga