CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 6 maggio 2021, ha disposto il dissequestro della somma di danaro e ha confermato la pronunzia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed euro tremilatrecentotrentatre di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione. 3. In data 12 ottobre 2022, la difesa del ricorrente ha depositato presso la Can- celleria la rinunzia al ricorso sottoscritta dall'interessato. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consi- stente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'ef- fetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura spe- ciale in tal senso. La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 20