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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14023/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesi:o l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MATERA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.M. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] è-

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Matera, a seguito della sopravvenuta inefficacia per decorrenza dei termini massimi delle misure cautelari applicate ad entrambi, aveva„ sensi dell'art. 307 cod. proc. pen.: - rispristinato la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di ani 17 e mesi 6 di reclusione con sentenza del 29 giugno 2022 per più reati tra cui quello di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "clan Schettino"; - applicato cumulativamente il divieto di dimora nella provincia di Matera e l'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato con la medesima sentenza per il solo reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni 12 di reclusione.

A ragione della decisione osserva quanto segue.

La motivazione posta a sostegno del rispristino della misura custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è, in parte, contraddittoria, laddove valorizza come sintomatica del pericolo di fuga la circostanza che l'imputato, dopo l'esecuzione di una prima misura cautelare, anziché allontanarsi era rimasto in loco per curare gli affari illeciti, e carente nel resto.

Non sono stati messi evidenza elementi concreti ed attuali, diversi da quelli che hanno giustificato l'affermazione di responsabilità, o ne sono stati enfatizzati altri privi di effettiva valenza dimostrativa, quali: - l'irreperibilità, in realtà circoscritta alla condotta tenuta dopo una delle azioni illecite contestate; - l'origine polacca dell'imputato, irrilevante in assenza di dati che lascino ipotizzare recenti contatti con il paese di origine.

Non è spiegato perché sarebbe inadeguata una misura alternativa meno afflittiva.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'apparato giustificativo si limita a considerare perduranti le esigenze cautelari confidando nell'automatismo della sostituzione della misura scaduta con altre meno afflittive nel caso di decorrenza dei termini di durata nel caso di per gli imputati condannati in primo grado per uno dei reati contenuti nell'elenco di cui all'art, 407, comma 2 lett. a), cod. proc. pen.

Non sono, comunque, indicate le ragioni che giustificano l'applicazione cumulativa delle misure.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza deducendo in un unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art.307 cod. proc. pen.

Lamenta che l'ordinanza impugnata, discostandosi dalla ratio sottesa alla previsione dell'aet. 307 cod. proc. pen. nonché ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, abbia ritenuto carente ed illogico il giudizio prognostico formulato dal Tribunale di Matera sul pericolo di fuga, pur correttamente fondato su precisi e concreti elementi sintomatici desunti: dalla personalità degli indagati, dal ruolo svolto all'interno del sodalizio mafioso, dalla pericolosità, dalla gravità delle condotte accertate; dalle pregresse violazioni.

In particolare, non è stata valutata la perduranza dell'associazione di appartenenza e la mancata rescissione del vincolo con il sodalizio, che è dimostrabile soltanto con l'allegazione di concrete manifestazioni dell'evoluzione della personalità verso il rifiuto di logiche mafiose. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

1. Le censure dedotte con riferimento alla posizione di L.ucasz [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate e comunque sollecitano apprezzamenti riservati al giudice del merito cautelare.

1.1. Sostiene il Procuratore ricorrente che per "ripristinare", ai sensi dell'art. 307, comma 2 lett. b), cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado, tra gli altri, per il reato di associazione mafiosa, la custodia cautelare in carcere, cessata di efficacia a causa della decorrenza dei termini, sia sufficiente accertare la perduranza dell'associazione accertata in sede di cognizione e la mancata rescissione del vincolo dell'imputato con il sodalizio di appartenenza, trattandosi circostanze di per sé indicative del pericolo di fuga.

1.2. L'assunto è erroneo.

La contestazione di uno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2 lett. a), cod. proc. pen. rileva, a mente dell'art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen., solo ai fini dell'applicazione di misure cautelari indicate negli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen. nei confronti degli imputati scarcerati per decorrenza dei termini ("Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente").

Per il ripristino nei confronti dei medesimi soggetti della custodia cautelare, di cui agli artt. 284, 285 e 286 cod. proc. pen., è sempre necessario, ai sensi dell'art. 307, comma 2 lett. b) cod. proc. pen., il pericolo di fuga ("La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata ... contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b").Il pericolo di fuga, come risulta dall'esplicito richiamo presente nella disposizione da ultimo menzionata, deve avere le stesse caratteristiche del pericolo individuato dall'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

Non può, quindi, essere riscontrato in astratto sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga (Sez.

U, n. 34537 del 11/07/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 219600 - 01).

1.3. A seguito delle modifiche apportate dalla

I. 16 aprile 2015, n. 47, il pericolo di fuga deve non solo essere concreto ma anche attuale.

Ciò non implica l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 - 01; Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio, Rv. 273011 - 01).

In altri termini, il requisito della attualità del pericolo di fuga postula la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell'indagato al processo e, in caso di condanna, alla irrogazione della pena (Sez. 3, n. 18496 del 11/01/2017 dep. 13/04/2017 R.v. 269630-01).

1.4. Pur essendo i principi sin qui esaminati applicabili anche nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso scarcerato per decorrenza dei termini. (Sez. 1, n. 5155 del 22/11/2017, dep. 02/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272063-01), va ribadito che il pericolo di fuga, in stretta correlazione alla natura permanente e plurisoggettiva del reato associativo, può essere desunto dall'attuale esistenza del sodalizio criminale per il quale è intervenuta la condanna purché, però, sussista il concreto interesse dello stesso a garantire la sottrazione alla cattura dell'imputato, avuto riguardo, in primo luogo, al ruolo svolto dal predetto all'interno del sodalizio medesimo (Sez. 5, n. 52633 del 05/10/2016, Barone, Rv. 268755 - 01).

1.5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del riesame, considerando fondate le censure degli imputati, hanno disatteso il giudizio prognostico del Tribunale con motivazione articolata e consequenziale, per questo esente da censure, allorché - richiamati i presupposti per l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di un imputato per il quale siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare in piena sintonia con gli arresti giurisprudenziali ricordati - hanno escluso il concreto e attuale pericolo di fuga, rilevando in puntuale risposta agli argomenti utilizzati nell'ordinanza appellata, che [OSCURATO:PERSONA] non si era allontanato in occasione della precedente scarcerazione, non si era reso irreperibile per lunghi periodi, non aveva rapporti con soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anche solo ipotizzare un suo trasferimento prossimo in questo Stato, appartiene ad un nucleo familiare in grado di provvedere alle sue esigenze ma privo di risorse economiche necessarie a garantirgli la latitanza.

A tali considerazioni il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a ribadire l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad un sodalizio mafioso con un ruolo di vertice senza nemmeno prospettare, come, invece sarebbe stato necessario per attribuire concretezza e attualità alla massima di esperienza legata alla perduranza del vincolo associativo: - l'interesse della associazione a garantirgli una eventuale fuga; - legami attuali dicon altri esponenti mafiosi in libertà; - la disponibilità di mezzi materiali necessari per la fuga; - relazioni personali o complicità in grado di consentirgli la possibilità di far perdere le proprie tracce e di evitargli la lunga carcerazione che lo attende in base alla decisione giudiziaria sino al momento assunta.

2. Le censure dedotte con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] sono generiche.

Il pubblico ministero ricorrente non sviluppa alcun argomento per contrastare la valutazione dei giudici del riesame che hanno correttamente escluso ogni automatismo tra scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare ed applicazione, anche cumulativa, delle misure di cui agli artt.281, 282 e 283 cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesi:o l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MATERA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.M. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] è- 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Matera, a seguito della sopravvenuta inefficacia per decorrenza dei termini massimi delle misure cautelari applicate ad entrambi, aveva„ sensi dell'art. 307 cod. proc. pen.: - rispristinato la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di ani 17 e mesi 6 di reclusione con sentenza del 29 giugno 2022 per più reati tra cui quello di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "clan Schettino"; - applicato cumulativamente il divieto di dimora nella provincia di Matera e l'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato con la medesima sentenza per il solo reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni 12 di reclusione. A ragione della decisione osserva quanto segue. La motivazione posta a sostegno del rispristino della misura custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è, in parte, contraddittoria, laddove valorizza come sintomatica del pericolo di fuga la circostanza che l'imputato, dopo l'esecuzione di una prima misura cautelare, anziché allontanarsi era rimasto in loco per curare gli affari illeciti, e carente nel resto. Non sono stati messi evidenza elementi concreti ed attuali, diversi da quelli che hanno giustificato l'affermazione di responsabilità, o ne sono stati enfatizzati altri privi di effettiva valenza dimostrativa, quali: - l'irreperibilità, in realtà circoscritta alla condotta tenuta dopo una delle azioni illecite contestate; - l'origine polacca dell'imputato, irrilevante in assenza di dati che lascino ipotizzare recenti contatti con il paese di origine. Non è spiegato perché sarebbe inadeguata una misura alternativa meno afflittiva. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'apparato giustificativo si limita a considerare perduranti le esigenze cautelari confidando nell'automatismo della sostituzione della misura scaduta con altre meno afflittive nel caso di decorrenza dei termini di durata nel caso di per gli imputati condannati in primo grado per uno dei reati contenuti nell'elenco di cui all'art, 407, comma 2 lett. a), cod. proc. pen. Non sono, comunque, indicate le ragioni che giustificano l'applicazione cumulativa delle misure. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza deducendo in un unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art.307 cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata, discostandosi dalla ratio sottesa alla previsione dell'aet. 307 cod. proc. pen. nonché ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, abbia ritenuto carente ed illogico il giudizio prognostico formulato dal Tribunale di Matera sul pericolo di fuga, pur correttamente fondato su precisi e concreti elementi sintomatici desunti: dalla personalità degli indagati, dal ruolo svolto all'interno del sodalizio mafioso, dalla pericolosità, dalla gravità delle condotte accertate; dalle pregresse violazioni. In particolare, non è stata valutata la perduranza dell'associazione di appartenenza e la mancata rescissione del vincolo con il sodalizio, che è dimostrabile soltanto con l'allegazione di concrete manifestazioni dell'evoluzione della personalità verso il rifiuto di logiche mafiose. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. Le censure dedotte con riferimento alla posizione di L.ucasz [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate e comunque sollecitano apprezzamenti riservati al giudice del merito cautelare. 1.1. Sostiene il Procuratore ricorrente che per "ripristinare", ai sensi dell'art. 307, comma 2 lett. b), cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado, tra gli altri, per il reato di associazione mafiosa, la custodia cautelare in carcere, cessata di efficacia a causa della decorrenza dei termini, sia sufficiente accertare la perduranza dell'associazione accertata in sede di cognizione e la mancata rescissione del vincolo dell'imputato con il sodalizio di appartenenza, trattandosi circostanze di per sé indicative del pericolo di fuga. 1.2. L'assunto è erroneo. La contestazione di uno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2 lett. a), cod. proc. pen. rileva, a mente dell'art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen., solo ai fini dell'applicazione di misure cautelari indicate negli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen. nei confronti degli imputati scarcerati per decorrenza dei termini ("Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente"). Per il ripristino nei confronti dei medesimi soggetti della custodia cautelare, di cui agli artt. 284, 285 e 286 cod. proc. pen., è sempre necessario, ai sensi dell'art. 307, comma 2 lett. b) cod. proc. pen., il pericolo di fuga ("La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata ... contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b").Il pericolo di fuga, come risulta dall'esplicito richiamo presente nella disposizione da ultimo menzionata, deve avere le stesse caratteristiche del pericolo individuato dall'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Non può, quindi, essere riscontrato in astratto sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga (Sez. U, n. 34537 del 11/07/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 219600 - 01). 1.3. A seguito delle modifiche apportate dalla I. 16 aprile 2015, n. 47, il pericolo di fuga deve non solo essere concreto ma anche attuale. Ciò non implica l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 - 01; Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio, Rv. 273011 - 01). In altri termini, il requisito della attualità del pericolo di fuga postula la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell'indagato al processo e, in caso di condanna, alla irrogazione della pena (Sez. 3, n. 18496 del 11/01/2017 dep. 13/04/2017 R.v. 269630-01). 1.4. Pur essendo i principi sin qui esaminati applicabili anche nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso scarcerato per decorrenza dei termini. (Sez. 1, n. 5155 del 22/11/2017, dep. 02/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272063-01), va ribadito che il pericolo di fuga, in stretta correlazione alla natura permanente e plurisoggettiva del reato associativo, può essere desunto dall'attuale esistenza del sodalizio criminale per il quale è intervenuta la condanna purché, però, sussista il concreto interesse dello stesso a garantire la sottrazione alla cattura dell'imputato, avuto riguardo, in primo luogo, al ruolo svolto dal predetto all'interno del sodalizio medesimo (Sez. 5, n. 52633 del 05/10/2016, Barone, Rv. 268755 - 01). 1.5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del riesame, considerando fondate le censure degli imputati, hanno disatteso il giudizio prognostico del Tribunale con motivazione articolata e consequenziale, per questo esente da censure, allorché - richiamati i presupposti per l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di un imputato per il quale siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare in piena sintonia con gli arresti giurisprudenziali ricordati - hanno escluso il concreto e attuale pericolo di fuga, rilevando in puntuale risposta agli argomenti utilizzati nell'ordinanza appellata, che [OSCURATO:PERSONA] non si era allontanato in occasione della precedente scarcerazione, non si era reso irreperibile per lunghi periodi, non aveva rapporti con soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anche solo ipotizzare un suo trasferimento prossimo in questo Stato, appartiene ad un nucleo familiare in grado di provvedere alle sue esigenze ma privo di risorse economiche necessarie a garantirgli la latitanza. A tali considerazioni il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a ribadire l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad un sodalizio mafioso con un ruolo di vertice senza nemmeno prospettare, come, invece sarebbe stato necessario per attribuire concretezza e attualità alla massima di esperienza legata alla perduranza del vincolo associativo: - l'interesse della associazione a garantirgli una eventuale fuga; - legami attuali dicon altri esponenti mafiosi in libertà; - la disponibilità di mezzi materiali necessari per la fuga; - relazioni personali o complicità in grado di consentirgli la possibilità di far perdere le proprie tracce e di evitargli la lunga carcerazione che lo attende in base alla decisione giudiziaria sino al momento assunta. 2. Le censure dedotte con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] sono generiche. Il pubblico ministero ricorrente non sviluppa alcun argomento per contrastare la valutazione dei giudici del riesame che hanno correttamente escluso ogni automatismo tra scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare ed applicazione, anche cumulativa, delle misure di cui agli artt.281, 282 e 283 cod. proc. pen
Sentenza Cassazione n. 14023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris