Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 01356/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21219 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA].; intimata avverso la sentenza n. 1634/2019 depositata il 15 novembre 2019 del Tribunale di Brindisi.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Sez.

I – RG 21219/2020 camera di consiglio 4.12.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 21219/2020 Numero sezionale 4309/2025 Numero di raccolta generale 1356/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 26 giugno 2016 del Giudice di pace di Brindisi, con la quale si era: accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo di [OSCURATO:SOCIETA].; revocato il provvedimento monitorio richiesto dallo stesso Lisi; compensate le spese processuali.

Il diritto di credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era sorto in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui l’appellante era socio, e al momento dello scioglimento della società (avvenuto il 31 dicembre 2010) tale diritto non aveva formato oggetto di alcuna pretesa giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva posto a fondamento della propria decisione il difetto della legittimazione attiva del Lisi, per aver questi azionato un credito già maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società non più esistente per scioglimento anticipato e di cui il Lisi era socio.

2. ─ Con la sentenza di appello il Tribunale adito ha rigettato l’appello principale di Lisi e accolto quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., vertente sulla compensazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Il Tribunale ha osservato che, secondo quanto statuito da questa Corte, l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.

Ha spiegato il Giudice di appello che la sentenza di primo grado aveva fatto corretta applicazione di tale principio, visto che la società si era sciolta senza passare dalla fase di liquidazione, intendendo con ciò Sez.

I – RG 21219/2020 camera di consiglio 4.12.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 21219/2020 Numero sezionale 4309/2025 Numero di raccolta generale 1356/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 rinunciare al credito vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; tale credito, siccome estinto, non era stato interessato, ad avviso del Tribunale, da alcun fenomeno successorio in favore dei singoli soci.

3. ― Contro la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

4. ― Con ordinanza interlocutoria del 12 luglio 2024, n. 19199, questa Corte ha rinviato la trattazione del ricorso, dando atto che sulla questione posta col primo motivo era stata operata la rimessione alla Prima Presidente perché valutasse se di essa dovessero investite le Sezioni Unite.

Il ricorrente ha depositato più memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2312, 1236, 2729 c.c., 81, 99, 100, 132 c.p.c., con riguardo alla legittimazione attiva del ricorrente.

Secondo quest’ultimo «il giudice del merito ha statuito un inedito principio di automatismo tra scioglimento, cancellazione dal registro delle imprese della società e rinuncia al diritto di credito ancora esistente, da intendersi, in quanto tale, estinto al momento dello scioglimento della società».

Col secondo mezzo la sentenza impugnata è censurata per violazione falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c..

La doglianza investe la statuizione sulle spese; il ricorrente lamenta che la riforma, sul punto, della decisione di primo grado sia stata adottata su presupposti non condivisi: l’assenza in materia di contrasti giurisprudenziali e l’applicazione del principio di causalità, per cui «colui che richiede un decreto ingiuntivo ‘costringe’ la controparte» ad attivarsi per la revoca del decreto stesso.

2. ― Il primo motivo è fondato.

Le Sezioni Unite, in linea di continuità con un orientamento Sez.

I – RG 21219/2020 camera di consiglio 4.12.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 21219/2020 Numero sezionale 4309/2025 Numero di raccolta generale 1356/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 inaugurato da Cass. 22 maggio 2020, n. 9464, e fatto proprio dalla successiva giurisprudenza (cfr., tra le pronunce recenti non massimate in CED sul punto: Cass. 29 febbraio 2024 n. 5433; Cass. 27 dicembre 2023 n. 36080; Cass. 17 maggio 2023 n. 13600), hanno stabilito che «l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso» Cass. Sez.

U. 16 luglio 2025, n. 19750).

In tal senso, è a carico del soggetto convenuto in giudizio dall'ex-socio l'onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società: «poiché infatti, in tema di cancellazione della società, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., è la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria» (sent. ult. cit., in motivazione).

Il Tribunale, nel ritenere che il diritto azionato doveva considerarsi rinunciato per effetto della vicenda che aveva portato all’estinzione della società, la quale era stata cancellata dal registro delle imprese senza che si fosse aperta la fase di liquidazione, risulta non essersi conformato ai richiamati principi.

3. ― Il secondo motivo resta assorbito.

Sez.

I – RG 21219/2020 camera di consiglio 4.12.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 21219/2020 Numero sezionale 4309/2025 Numero di raccolta generale 1356/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 Il capo della decisione con cui è stata riformata la pronuncia sulla compensazione delle spese adottata dal Tribunale dipende infatti dalla statuizione di rigetto dell’appello, che deve essere cassata: l’annullamento spiega quindi effetto anche sul capo in questione, giusta l’art. 336, comma 1, c.p.c..

4. ― Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato; detto Tribunale deciderà anche in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Brindisi, in persona di altro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21219 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA].; intimata avverso la sentenza n. 1634/2019 depositata il 15 novembre 2019 del Tribunale di Brindisi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Sez. I – RG 21219/2020 camera di consiglio 4.12.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 21219/2020 Numero sezionale 4309/2025 Numero di raccolta generale 1356/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 26 giugno 2016 del Giudice di pace di Brindisi, con la quale si era: accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo di [OSCURATO:SOCIETA].; revocato il provvedimento monitorio richiesto dallo stesso Lisi; compensate le spese processuali. Il diritto di credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era sorto in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui l’appellante era socio, e al momento dello scioglimento della società (avvenuto il 31 dicembre 2010) tale diritto non aveva formato oggetto di alcuna pretesa giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva posto a fondamento della propria decisione il difetto della legittimazione attiva del Lisi, per aver questi azionato un credito già maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società non più esistente per scioglimento anticipato e di cui il Lisi era socio. 2. ─ Con la sentenza di appello il Tribunale adito ha rigettato l’appello principale di Lisi e accolto quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., vertente sulla compensazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Il Tribunale ha osservato che, secondo quanto statuito da questa Corte, l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio. Ha spiegato il Giudice di appello che la sentenza di primo grado aveva fatto corretta applicazione di tale principio, visto che la società si era sciolta senza passare dalla fase di liquidazione, intendendo con ciò Sez. I – RG 21219/2020 camera di consiglio 4.12.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 21219/2020 Numero sezionale 4309/2025 Numero di raccolta generale 1356/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 rinunciare al credito vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; tale credito, siccome estinto, non era stato interessato, ad avviso del Tribunale, da alcun fenomeno successorio in favore dei singoli soci. 3. ― Contro la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 4. ― Con ordinanza interlocutoria del 12 luglio 2024, n. 19199, questa Corte ha rinviato la trattazione del ricorso, dando atto che sulla questione posta col primo motivo era stata operata la rimessione alla Prima Presidente perché valutasse se di essa dovessero investite le Sezioni Unite. Il ricorrente ha depositato più memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2312, 1236, 2729 c.c., 81, 99, 100, 132 c.p.c., con riguardo alla legittimazione attiva del ricorrente. Secondo quest’ultimo «il giudice del merito ha statuito un inedito principio di automatismo tra scioglimento, cancellazione dal registro delle imprese della società e rinuncia al diritto di credito ancora esistente, da intendersi, in quanto tale, estinto al momento dello scioglimento della società». Col secondo mezzo la sentenza impugnata è censurata per violazione falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.. La doglianza investe la statuizione sulle spese; il ricorrente lamenta che la riforma, sul punto, della decisione di primo grado sia stata adottata su presupposti non condivisi: l’assenza in materia di contrasti giurisprudenziali e l’applicazione del principio di causalità, per cui «colui che richiede un decreto ingiuntivo ‘costringe’ la controparte» ad attivarsi per la revoca del decreto stesso. 2. ― Il primo motivo è fondato. Le Sezioni Unite, in linea di continuità con un orientamento Sez. I – RG 21219/2020 camera di consiglio 4.12.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 21219/2020 Numero sezionale 4309/2025 Numero di raccolta generale 1356/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 inaugurato da Cass. 22 maggio 2020, n. 9464, e fatto proprio dalla successiva giurisprudenza (cfr., tra le pronunce recenti non massimate in CED sul punto: Cass. 29 febbraio 2024 n. 5433; Cass. 27 dicembre 2023 n. 36080; Cass. 17 maggio 2023 n. 13600), hanno stabilito che «l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso» Cass. Sez. U. 16 luglio 2025, n. 19750). In tal senso, è a carico del soggetto convenuto in giudizio dall'ex-socio l'onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società: «poiché infatti, in tema di cancellazione della società, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., è la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria» (sent. ult. cit., in motivazione). Il Tribunale, nel ritenere che il diritto azionato doveva considerarsi rinunciato per effetto della vicenda che aveva portato all’estinzione della società, la quale era stata cancellata dal registro delle imprese senza che si fosse aperta la fase di liquidazione, risulta non essersi conformato ai richiamati principi. 3. ― Il secondo motivo resta assorbito. Sez. I – RG 21219/2020 camera di consiglio 4.12.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 21219/2020 Numero sezionale 4309/2025 Numero di raccolta generale 1356/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 Il capo della decisione con cui è stata riformata la pronuncia sulla compensazione delle spese adottata dal Tribunale dipende infatti dalla statuizione di rigetto dell’appello, che deve essere cassata: l’annullamento spiega quindi effetto anche sul capo in questione, giusta l’art. 336, comma 1, c.p.c.. 4. ― Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato; detto Tribunale deciderà anche in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Brindisi, in persona di altro
Decreto Cassazione n. 01356/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris