Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 29398/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10753-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege”in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] RAMPINI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del p residente del c onsiglio di amministrazione, legale rappresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, v ia A. Vesalio 22 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] IRTI , che la rappresenta e difende Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Revocazione ex art. 391-bisc.p.c. - Inammissibilità del ricorso R.G.N.10753/2021 Cron.

Rep.

Ud.04/05/2023 Udienza Pubblica “Cameralizzata” unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , Francesco CARLI, SaverioPELLICANO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso l ’ordinanza n. 2 2627 /20 20 del la C orte di Cassazione , depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 22627/20, del 16 ottobre 2020, che ne ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1388/18, dell’11 luglio 2018, della Corte d’appello de L’Aquila, che aveva rigettato il ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 798/13, del 26 agosto 2013, della medesima Corteaquilana.

2. Riferisce, in p unto di fatto, l’odierna ricorrente di aver concesso in locazione –con contratto del 24 giugno 1986 – i locali posti al piano terreno di un fabbricato di sua proprietà, sito in L’Aquila, per l’esercizio di un supermercato di alimentari, dapprima alla società [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale poi subentrava, con il consenso di essa locatrice, la società [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, inPanorama [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “PAM”).Detto contratto recava, all’art. 20, una clausola compromissoria del seguente, testuale , tenore: “Tutte le eventuali controversie comunque derivanti dal presente contratto o da intese connesse raggiunte anche successivamente saranno devolute ad un collegio di tre arbitri, di cui due saranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo –se non di comune accordo – dal Presidente del Tribunale di L’Aquila”.

Orbene, a seguito di lavori non autorizzati eseguiti dalla conduttrice, la locatrice si avvalse di clausola risolutiva espressa, di cui al contratto suddetto, ottenendo, pertanto, in sede arbitrale (per effetto di unlodo del 20 maggio 1996), oltre alla declaratoria di risoluzione contrattuale a far data dall’8 novembre 1994, il risarcimento dei danni da occupazione “sine titulo”.

Il risarcimentoveniva fissato – a fronte di una quantificazione attorea di £ 600.000.000 per anno, commisurata al canone presumibilmente ricavabile dalla risolta locazione – nella misura di £ 300.000.000, per ogni anno d i detenzione, essendo il canone mensile di £

25.000.000. Radicato un diverso giudizio da PAM, davanti al Tribunale de L’Aquila, per conseguire – da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (indicato quale “dominus” di fatto della società) – il risarcimento del danno in ragione di trattative per la cessione d’azienda, a dire dell’attrice fraudolente, in detta sede [OSCURATO:PERSONA] ebbe a domandare, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di € 2.631.320,00,in ragione del ritardato rilascio dell’immobile già oggetto della locazione.

Siffatta pretesa si basava sulla clausola penale di cui alla scrittura privata del 18 dicembre 1986, integrativa dell’originario contratto di locazione, clausola che prevedeva – in particolare , al punto b) – il pagamento, dalla data della diffida al rilascio, di una penale del 5% al giorno, da calcolarsi sulla media giornaliera degli incassi lordi, percepito nel punto vendita di via dei Vicentini in L’Aquila.

La somma così determinata, nella prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], corrispondeva al “maggior danno” dalla stessa sofferto in dipendenza della perduta possibilità di gestire il supermercato in via diretta.

Pronunciata dal Tribunale aquilano sentenza non definitiva che, rigettata la domanda di PAM, disponeva la prosecuzione del giudizio per l’esatta determinazione del “quantum” spettante, invece, a [OSCURATO:PERSONA], detta pronuncia veniva appellata da PAM, nonché, in via incidentale, dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

Essa, in particolare, censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che dalla penale andassero detratti gli importi già corrisposti da PAM in esecuzione del lodo arbitrale, importi tra i quali –assumeva già allora [OSCURATO:PERSONA] – non poteva ritenersi incluso il maggior danno costituito dalla perdita della possibilità di un esercizio diretto dell’attività oggetto dell’affitto d’azienda, predeterminato, appunto, dalla penale.

Nelle more di tale giudizio di appello, il Tribunale de L’Aquila – dopo aver da to corso ad una CTU – pronunciava sentenza definitiva, liquidando in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.870.182,16, oltre interessi moratori convenzionali.

Somma determinata detraendo, da quanto già ritenuto dovuto a titolo di penale e quantificato dalla precedente sentenza non definitiva, l’importo di € 748.852,50, precedentemente corrisposto in esecuzione del lodo arbitrale.

Esperito gravame da PAM anche avverso tale sentenza, il giudice d’appello, riunito il giudizio a quello già pendente in relazione all’impugnazione della sentenza non definitiva, oltre a respingere la domanda di PAM, rigettava anche –ribaltando, sul punto, l’esito del giudizio di primo grado – la domanda di pagamento della penale, proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Esito, questo, cui perveniva sul presupposto che l’operatività della penale dovesse ritenersi esclusa in ragione del giudicato formatosi sul lodo arbitrale e di un divieto di cumulo, costituendo la penale una duplicazione della posta risarcitoria – il “maggior danno”, d i cui all’art. 1591 cod. civ. –già riconosciuta dagli arbitri.

Costoro, infatti,avevano individuato e liquidato due distinte voci di danno, stabilendo – in aggiunta alla disposta liquidazione di £ 300.000.000, per ogni anno di detenzione a far data dall’avvenuta risoluzione del contratto – che una somma di £ 25.000.000 mensili dovesse essere “eventualmente” corrisposta “fino all’effettivo rilascio”.

Proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per revocazione avverso tale decisione, la Corte aquilana lo rigettava, sicché contro detta decisione essa ricorreva per cassazione, con impugnazione, tuttavia, dichiarata inammissibile da questa Corte, con la predetta ordinanza n. 22627/20, del 16 ottobre 2020. 3.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità dell’ordinanza in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.

La ricorrente evidenzia che il tema, già sottoposto a questa Corte con il precedente ricorso, consisteva nello stabilire se rispondesse al vero, o meno, l’assunto per cui,nel lodo arbitrale, sarebbero state riconosciute (e liquidate) due distinte voci di danno.

A sostegno della censura allora proposta era stato indicato il testo dello stesso lodo, con riguardo al chiaro tenore letterale sia della sua parte motiva sia, soprattutto, del dispositivo.

Orbene, l’ordinanza di questa Corte oggetto del presente ricorso per revocazione avrebbe erroneamente affermato – nella prospettazione dell’odierna ricorrente per revocazione – che il lodo riconobbe a [OSCURATO:PERSONA] il maggior danno di cui all’art.1591 cod. civ.Tale affermazione sarebbe però frutto, secondo l’odierna ricorrente, di un errore percettivo, posto che il lodo ha riconosciuto una sola voce di danno (liquidata in £ 300.000.000 per ogni anno di detenzione dall’8 gennaio 1994), limitandosi ad aggiungere, forse pleonasticamente, che, comunque, la conduttrice inadempiente all’obbligo di rilascio avrebbe dovuto corrispondere le “indennità mensili di £ 25.000.000 eventualmente maturande fino all’effettivo rilascio”.

Tale affermazione non contiene, né d’altra parte poteva contenere, alcun riferimento all’art. 1591 cod. civ., né al concetto giuridico di “maggior danno”, risolvendosi in una precisazione – forse pleonastica, ribadisce l’odierna ricorrente– dell’obbligo , di natura contrattuale, che la conduttrice aveva di corrispondere alla locatrice i canoni concordati.

Questa Corte, dunque, nel concludere che quello sottoposto al suo esame non era un vizio revocatorio, ex art. 395,comma 1, n. 4), cod. proc. civ., ma una questione relativa all’interpretazione del lodo, sarebbe incorsa essa stessa in un errore percettivo che ha investito il contenuto del lodo stesso, e più esattamente della sua parte dispositiva.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società PAM, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimasto solo intimato [OSCURATO:PERSONA].

6. Il Procuratore Generale presso questa Corteha rassegnato conclusioni scritte, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

7. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso è inammissibile.

8.1. Infatti, l’unico motivo in cui esso si articola prospettanon un errore “percettivo” su di un fatto, quanto – piuttosto – un’erronea interpretazione che, del lodo arbitrale, sarebbe stata data, dapprima, dal giudice della revocazione e, poi, da questa Corte, nel vagliare la legittimità della decisione del primo.

Il dispositivo del lodo arbitrale, come illustrato in ricorso, recava la condanna della società conduttrice – oltre che all’immediato rilascio della “res locata”– al risarcimento, in favore della società [OSCURATO:PERSONA], dei danni derivati dall’occupazione abusiva dell’immobile ( nella misura di £ 300.000.000 per ogni anno di detenzione dall’8 novembre 1994, oltre interessi legali dalla stessa data), nonché al pagamento delle indennità mensili di £ 25.000.000 eventualmente maturate fino al rilascio.

Orbene, stabilire se quest’ultima statuizione integrasse una duplicazione della penale, contrattualmente prevista, o concernesse, invece, il maggior danno di cui all’art. 1591 cod. civ., ha costituito l’esito di un’operazione ermeneutica, e dunque di un’attività valutativa, non prospettabile come errore revocatorio.

Non viene, pertanto, denunciato alcun errore di fatto, visto che, nell’individuare l’affermazione – recata d a ll’ordinanza di questa Corte, oggetto dell’odierna impugna zione – che avrebbe determinato l’errore, non si fa riferimento all’enunciazione di un fatto bensì, ad una conseguenza giuridica, quella del riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1591 cod.civ., da trarsi dal contenuto del lodo.

Il motivo di ricorso per revocazione ha ad oggetto, in buona sostanza, un’enunciazione costituente espressione di apprezzamento del contenuto del lodo in precedenza riassunto e non,invece, un “fatto”.

Inoltre, corrobora l’esito dell’inammissibilità del motivo di ricorso il rilievo che la questione relativa alla sussistenza di una solavoce, o di due, del danno oggetto di liquidazione all’esito del giudizio arbitrale, è stata dibattuta dalle parti, sicché difettapure il requisito, necessari o ai fini della revocazione, “che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi” (tra le altre, Cass. Sez. 6-2, ord. 10 gennaio 2021, n. 16439, Rv. 661483-01; Cass. Sez. 1, sent. 4 aprile 2019, n. 9527, Rv. 653687-01).

9. Le spese del presente giudizio seguono la socc ombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi– in forma camerale, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10753-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege”in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] RAMPINI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del p residente del c onsiglio di amministrazione, legale rappresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, v ia A. Vesalio 22 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] IRTI , che la rappresenta e difende Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Revocazione ex art. 391-bisc.p.c. - Inammissibilità del ricorso R.G.N.10753/2021 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 Udienza Pubblica “Cameralizzata” unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , Francesco CARLI, SaverioPELLICANO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso l ’ordinanza n. 2 2627 /20 20 del la C orte di Cassazione , depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 22627/20, del 16 ottobre 2020, che ne ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1388/18, dell’11 luglio 2018, della Corte d’appello de L’Aquila, che aveva rigettato il ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 798/13, del 26 agosto 2013, della medesima Corteaquilana. 2. Riferisce, in p unto di fatto, l’odierna ricorrente di aver concesso in locazione –con contratto del 24 giugno 1986 – i locali posti al piano terreno di un fabbricato di sua proprietà, sito in L’Aquila, per l’esercizio di un supermercato di alimentari, dapprima alla società [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale poi subentrava, con il consenso di essa locatrice, la società [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, inPanorama [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “PAM”).Detto contratto recava, all’art. 20, una clausola compromissoria del seguente, testuale , tenore: “Tutte le eventuali controversie comunque derivanti dal presente contratto o da intese connesse raggiunte anche successivamente saranno devolute ad un collegio di tre arbitri, di cui due saranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo –se non di comune accordo – dal Presidente del Tribunale di L’Aquila”. Orbene, a seguito di lavori non autorizzati eseguiti dalla conduttrice, la locatrice si avvalse di clausola risolutiva espressa, di cui al contratto suddetto, ottenendo, pertanto, in sede arbitrale (per effetto di unlodo del 20 maggio 1996), oltre alla declaratoria di risoluzione contrattuale a far data dall’8 novembre 1994, il risarcimento dei danni da occupazione “sine titulo”. Il risarcimentoveniva fissato – a fronte di una quantificazione attorea di £ 600.000.000 per anno, commisurata al canone presumibilmente ricavabile dalla risolta locazione – nella misura di £ 300.000.000, per ogni anno d i detenzione, essendo il canone mensile di £ 25.000.000. Radicato un diverso giudizio da PAM, davanti al Tribunale de L’Aquila, per conseguire – da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (indicato quale “dominus” di fatto della società) – il risarcimento del danno in ragione di trattative per la cessione d’azienda, a dire dell’attrice fraudolente, in detta sede [OSCURATO:PERSONA] ebbe a domandare, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di € 2.631.320,00,in ragione del ritardato rilascio dell’immobile già oggetto della locazione. Siffatta pretesa si basava sulla clausola penale di cui alla scrittura privata del 18 dicembre 1986, integrativa dell’originario contratto di locazione, clausola che prevedeva – in particolare , al punto b) – il pagamento, dalla data della diffida al rilascio, di una penale del 5% al giorno, da calcolarsi sulla media giornaliera degli incassi lordi, percepito nel punto vendita di via dei Vicentini in L’Aquila. La somma così determinata, nella prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], corrispondeva al “maggior danno” dalla stessa sofferto in dipendenza della perduta possibilità di gestire il supermercato in via diretta. Pronunciata dal Tribunale aquilano sentenza non definitiva che, rigettata la domanda di PAM, disponeva la prosecuzione del giudizio per l’esatta determinazione del “quantum” spettante, invece, a [OSCURATO:PERSONA], detta pronuncia veniva appellata da PAM, nonché, in via incidentale, dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Essa, in particolare, censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che dalla penale andassero detratti gli importi già corrisposti da PAM in esecuzione del lodo arbitrale, importi tra i quali –assumeva già allora [OSCURATO:PERSONA] – non poteva ritenersi incluso il maggior danno costituito dalla perdita della possibilità di un esercizio diretto dell’attività oggetto dell’affitto d’azienda, predeterminato, appunto, dalla penale. Nelle more di tale giudizio di appello, il Tribunale de L’Aquila – dopo aver da to corso ad una CTU – pronunciava sentenza definitiva, liquidando in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.870.182,16, oltre interessi moratori convenzionali. Somma determinata detraendo, da quanto già ritenuto dovuto a titolo di penale e quantificato dalla precedente sentenza non definitiva, l’importo di € 748.852,50, precedentemente corrisposto in esecuzione del lodo arbitrale. Esperito gravame da PAM anche avverso tale sentenza, il giudice d’appello, riunito il giudizio a quello già pendente in relazione all’impugnazione della sentenza non definitiva, oltre a respingere la domanda di PAM, rigettava anche –ribaltando, sul punto, l’esito del giudizio di primo grado – la domanda di pagamento della penale, proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Esito, questo, cui perveniva sul presupposto che l’operatività della penale dovesse ritenersi esclusa in ragione del giudicato formatosi sul lodo arbitrale e di un divieto di cumulo, costituendo la penale una duplicazione della posta risarcitoria – il “maggior danno”, d i cui all’art. 1591 cod. civ. –già riconosciuta dagli arbitri. Costoro, infatti,avevano individuato e liquidato due distinte voci di danno, stabilendo – in aggiunta alla disposta liquidazione di £ 300.000.000, per ogni anno di detenzione a far data dall’avvenuta risoluzione del contratto – che una somma di £ 25.000.000 mensili dovesse essere “eventualmente” corrisposta “fino all’effettivo rilascio”. Proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per revocazione avverso tale decisione, la Corte aquilana lo rigettava, sicché contro detta decisione essa ricorreva per cassazione, con impugnazione, tuttavia, dichiarata inammissibile da questa Corte, con la predetta ordinanza n. 22627/20, del 16 ottobre 2020. 3.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità dell’ordinanza in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. La ricorrente evidenzia che il tema, già sottoposto a questa Corte con il precedente ricorso, consisteva nello stabilire se rispondesse al vero, o meno, l’assunto per cui,nel lodo arbitrale, sarebbero state riconosciute (e liquidate) due distinte voci di danno. A sostegno della censura allora proposta era stato indicato il testo dello stesso lodo, con riguardo al chiaro tenore letterale sia della sua parte motiva sia, soprattutto, del dispositivo. Orbene, l’ordinanza di questa Corte oggetto del presente ricorso per revocazione avrebbe erroneamente affermato – nella prospettazione dell’odierna ricorrente per revocazione – che il lodo riconobbe a [OSCURATO:PERSONA] il maggior danno di cui all’art.1591 cod. civ.Tale affermazione sarebbe però frutto, secondo l’odierna ricorrente, di un errore percettivo, posto che il lodo ha riconosciuto una sola voce di danno (liquidata in £ 300.000.000 per ogni anno di detenzione dall’8 gennaio 1994), limitandosi ad aggiungere, forse pleonasticamente, che, comunque, la conduttrice inadempiente all’obbligo di rilascio avrebbe dovuto corrispondere le “indennità mensili di £ 25.000.000 eventualmente maturande fino all’effettivo rilascio”. Tale affermazione non contiene, né d’altra parte poteva contenere, alcun riferimento all’art. 1591 cod. civ., né al concetto giuridico di “maggior danno”, risolvendosi in una precisazione – forse pleonastica, ribadisce l’odierna ricorrente– dell’obbligo , di natura contrattuale, che la conduttrice aveva di corrispondere alla locatrice i canoni concordati. Questa Corte, dunque, nel concludere che quello sottoposto al suo esame non era un vizio revocatorio, ex art. 395,comma 1, n. 4), cod. proc. civ., ma una questione relativa all’interpretazione del lodo, sarebbe incorsa essa stessa in un errore percettivo che ha investito il contenuto del lodo stesso, e più esattamente della sua parte dispositiva. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società PAM, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasto solo intimato [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corteha rassegnato conclusioni scritte, nel senso dell’inammissibilità del ricorso. 7. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è inammissibile. 8.1. Infatti, l’unico motivo in cui esso si articola prospettanon un errore “percettivo” su di un fatto, quanto – piuttosto – un’erronea interpretazione che, del lodo arbitrale, sarebbe stata data, dapprima, dal giudice della revocazione e, poi, da questa Corte, nel vagliare la legittimità della decisione del primo. Il dispositivo del lodo arbitrale, come illustrato in ricorso, recava la condanna della società conduttrice – oltre che all’immediato rilascio della “res locata”– al risarcimento, in favore della società [OSCURATO:PERSONA], dei danni derivati dall’occupazione abusiva dell’immobile ( nella misura di £ 300.000.000 per ogni anno di detenzione dall’8 novembre 1994, oltre interessi legali dalla stessa data), nonché al pagamento delle indennità mensili di £ 25.000.000 eventualmente maturate fino al rilascio. Orbene, stabilire se quest’ultima statuizione integrasse una duplicazione della penale, contrattualmente prevista, o concernesse, invece, il maggior danno di cui all’art. 1591 cod. civ., ha costituito l’esito di un’operazione ermeneutica, e dunque di un’attività valutativa, non prospettabile come errore revocatorio. Non viene, pertanto, denunciato alcun errore di fatto, visto che, nell’individuare l’affermazione – recata d a ll’ordinanza di questa Corte, oggetto dell’odierna impugna zione – che avrebbe determinato l’errore, non si fa riferimento all’enunciazione di un fatto bensì, ad una conseguenza giuridica, quella del riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1591 cod.civ., da trarsi dal contenuto del lodo. Il motivo di ricorso per revocazione ha ad oggetto, in buona sostanza, un’enunciazione costituente espressione di apprezzamento del contenuto del lodo in precedenza riassunto e non,invece, un “fatto”. Inoltre, corrobora l’esito dell’inammissibilità del motivo di ricorso il rilievo che la questione relativa alla sussistenza di una solavoce, o di due, del danno oggetto di liquidazione all’esito del giudizio arbitrale, è stata dibattuta dalle parti, sicché difettapure il requisito, necessari o ai fini della revocazione, “che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi” (tra le altre, Cass. Sez. 6-2, ord. 10 gennaio 2021, n. 16439, Rv. 661483-01; Cass. Sez. 1, sent. 4 aprile 2019, n. 9527, Rv. 653687-01). 9. Le spese del presente giudizio seguono la socc ombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi– in forma camerale, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-
Sentenza Cassazione n. 29398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris