Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:F:2012:114
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
17 luglio 2012 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Destituzione – Esistenza di un’indagine preliminare dinanzi alle autorità giudiziarie penali nazionali al momento dell’adozione della decisione
di destituzione – Parità di trattamento tra uomini e donne – Divieto di licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza durante il periodo compreso tra l’inizio della gravidanza
e il termine del congedo di maternità»
Nella causa F‑54/11,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo
106 bis,
BG,
ex funzionaria del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Strasburgo (Francia), rappresentata da L. Levi e A. Blot, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo,
rappresentato da J. Sant’Anna, in qualità di agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati,
convenuto,
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto da M.I. Rofes i [OSCURATO:PERSONA], presidente, I. [OSCURATO:PERSONA] e K. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: X. [OSCURATO:PERSONA], amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2011, BG ha proposto il presente ricorso diretto
ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo di infliggerle la sanzione della destituzione
senza perdita di diritti a pensione e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno da lei subìto a seguito di tale decisione.
Contesto normativo
2
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è così formulato:
«(…)
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice
indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
(…)».
3
L’articolo 23 della Carta, dal titolo: «Parità tra donne e uomini», dispone:
«La parità tra donne e uomini e deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di
retribuzione.
(…)».
4
L’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») stabilisce
quanto segue:
«I funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate
e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito ai sensi dei trattati».
5
L’articolo 12 dello [OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue:
«Il funzionario deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione».
6
Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA]:
«Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono
definite all’allegato IX».
7
L’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] riguarda il procedimento disciplinare. Il suo articolo 5 è così formulato:
«1. Una commissione di disciplina, in appresso denominata “commissione”, è creata nell’ambito di ciascuna istituzione. Almeno
un membro della commissione, che può essere il presidente, è scelto al di fuori dell’istituzione.
2. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti; quando
il caso riguarda un funzionario di grado AD 13 o inferiore, la commissione è estesa per includere due membri supplementari
appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario oggetto del procedimento disciplinare.
3. I membri permanenti della commissione e i relativi supplenti sono designati tra i funzionari in attività di servizio di grado
almeno AD 14 per tutti i casi diversi da quelli riguardanti funzionari di grado AD 16 o AD 15.
(…)».
8
A norma dell’articolo 6 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA]:
«1. L’autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale designano ciascuno, simultaneamente, due membri permanenti
e due supplenti.
2. Il presidente e il suo supplente sono designati dall’autorità che ha il potere di nomina.
(…)
5. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione, il funzionario interessato può ricusare uno dei membri della
commissione. Anche l’istituzione ha il diritto di ricusare uno dei membri della commissione.
(…)».
9
L’articolo 10 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone:
«La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità
di quest’ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:
a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;
b) l’entità del danno arrecato all’integrità, alla reputazione o agli interessi delle istituzioni a motivo della mancanza commessa;
c) la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;
d) i motivi che hanno condotto il funzionario a commettere tale mancanza;
e) il grado e l’anzianità del funzionario;
f) il grado di responsabilità personale del funzionario;
g) il livello delle funzioni e delle responsabilità del funzionario;
h) il carattere di recidiva dell’atto o del comportamento scorretto;
i) la condotta del funzionario su tutto l’arco della carriera».
10
L’articolo 18 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] è del seguente tenore:
«Sulla base dei documenti presentati [dinanzi alla commissione di disciplina] e tenuto conto all’occorrenza delle dichiarazioni
scritte o verbali, nonché delle risultanze dell’inchiesta eventualmente svolta, la commissione formula a maggioranza un parere
motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e, se del caso, alla sanzione che a suo giudizio tali fatti dovrebbero comportare.
Tale parere è firmato da tutti i membri della commissione. Ciascun membro della commissione ha la facoltà di accludere al
parere un’opinione divergente. Il parere è trasmesso all’autorità che ha il potere di nomina e al funzionario interessato
entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto della suddetta autorità, sempreché tale periodo
risulti adeguato alla complessità del caso. Nel caso di un’inchiesta condotta su iniziativa della commissione il termine è
di quattro mesi, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso».
11
L’articolo 23 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che:
«1. In caso di colpa grave addebitata ad un funzionario dall’autorità che ha il potere di nomina, che si tratti di una mancanza
ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di legge, quest’ultima può sospendere in qualsiasi momento
il responsabile per un periodo determinato o indeterminato.
2. Salvo in circostanze eccezionali, l’autorità che ha il potere di nomina prende questa decisione dopo aver sentito il funzionario
interessato».
12
Ai sensi dell’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA]:
«Quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale [nel testo francese: “poursuites pénales”, vale a dire “azione
penale”] per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della
sentenza dell’autorità giudiziaria».
13
L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), è così formulato:
«La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda
la gravidanza e la maternità».
14
La direttiva 76/207 è stata abrogata, a partire dal 15 agosto 2009, dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23), il cui articolo 1, intitolato «Scopo»,
prevede quanto segue:
«Lo scopo della presente direttiva è assicurare l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:
a) l’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale;
b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;
c) i regimi professionali di sicurezza sociale.
Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a renderne più efficace l'attuazione mediante l'istituzione di
procedure adeguate».
15
L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/54 dispone:
«Ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende:
(…)
c) qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità
ai sensi della direttiva 92/85/CEE».
16
L’articolo 10, dal titolo «Divieto di licenziamento», della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1), è del seguente tenore:
«Per garantire alle lavoratrici ai sensi dell’articolo 2 l’esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute
riconosciuti nel presente articolo:
1) gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento delle lavoratrici di cui all’articolo 2 nel periodo
compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, tranne nei
casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che
l'autorità competente abbia dato il suo accordo;
2) qualora una lavoratrice ai sensi dell’articolo 2 sia licenziata durante il periodo specificato nel punto 1), il datore di
lavoro deve fornire per iscritto giustificati motivi per il licenziamento;
(…)».
Fatti
17
Dopo aver lavorato dal 2002 presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo in qualità di agente temporanea, poi in qualità di funzionaria nel
gruppo di funzioni degli assistenti (AST), la ricorrente ha svolto, nel gruppo di funzioni degli amministratori (AD), tra
il 1° ottobre 2008 e il 31 luglio 2010, le funzioni di responsabile di comunicazione in seno all’unità «Comunicazione» dell’ufficio
del [OSCURATO:PERSONA], con il grado AD 5.
18
All’udienza, la ricorrente ha precisato che, al momento dei fatti, era proprietaria di una casa a Kehl (Germania), che ella
e il marito non avevano mai utilizzato come residenza principale, e che nel 2006 aveva acquistato un appartamento a Strasburgo
(Francia), il quale era stato poi messo in vendita.
19
Alla fine del mese di febbraio 2008, la ricorrente ha presentato una domanda presso una società cooperativa di promozione
immobiliare (in prosieguo: la «società cooperativa») al fine di acquistare un alloggio a Strasburgo beneficiando di aiuti
pubblici proposti in Francia a famiglie a basso reddito e che sono considerate accedenti per la prima volta alla proprietà
della propria abitazione. Ad integrazione della sua domanda, ella ha trasmesso alla società cooperativa due attestazioni di
redditi in data 27 febbraio 2008, relative agli anni 2006 e 2007.
20
Con lettera del 24 marzo 2009, la società cooperativa ha chiesto alla ricorrente di precisare se ella confermava il suo interesse
all’acquisto dell’alloggio e di trasmetterle talune informazioni.
21
Nel corso del mese di luglio 2009, al fine di poter convalidare la domanda della ricorrente, la società cooperativa le ha
chiesto di trasmettere i suoi fogli paga nonché quelli del coniuge.
22
La ricorrente ha allora trasmesso i fogli paga relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2009 (in prosieguo: i «fogli
paga»), nonché le informazioni concernenti i redditi del coniuge.
23
Il 3 agosto 2009, la società cooperativa ha contattato il capo unità «Amministrazione e personale» dell’ufficio del [OSCURATO:PERSONA]
al fine di ottenere chiarimenti in ordine, da una parte, alla presa in considerazione degli stipendi percepiti dai funzionari
dell’Unione europea ai fini della concessione di mutui immobiliari mediante aiuti pubblici e, dall’altra, ai fogli paga trasmessi
dalla ricorrente. A seguito di una richiesta dell’ufficio del [OSCURATO:PERSONA], la società cooperativa ha trasmesso, il 7 agosto
2009, copia dei fogli paga.
24
Una volta presa conoscenza dei fogli paga, l’unità «Amministrazione e personale» si è accorta che questi ultimi erano stati
modificati in modo tale da abbassare il reddito reale dell’interessata. [OSCURATO:PERSONA], dai fogli paga di aprile, maggio e giugno 2009
risultava uno stipendio netto di EUR 2 410,36 anziché EUR 5 822,43, e dal foglio paga di luglio 2009 uno stipendio netto di
EUR 5 711,32 anziché EUR 9 123,39.
25
Il 10 agosto 2009, il capo unità «Amministrazione e personale» ha inviato un messaggio di posta elettronica alla società cooperativa
per informarla, da una parte, di non essere in grado di precisare quali fossero gli importi da prendere in considerazione
alla luce della legge francese e, dall’altra, di aver scoperto notevoli inesattezze nei fogli paga che erano stati trasmessi
dalla ricorrente.
26
L’11 agosto 2009, il capo unità «Amministrazione e personale» ha proposto l’avvio di un’indagine amministrativa avente ad
oggetto la «possibile falsificazione di documenti ufficiali del [OSCURATO:PERSONA] (…) e la [loro] utilizzazione nei confronti di terzi
al fine di ricavarne un vantaggio personale».
27
Il 17 agosto 2009, la società cooperativa ha informato il capo unità «Amministrazione e personale» della sua intenzione di
chiedere alla ricorrente di trasmetterle un’attestazione riguardante il reddito fiscale di riferimento per l’anno 2008.
28
Il 25 agosto 2009, la ricorrente ha chiesto all’ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di fornirle l’attestazione richiesta dalla società cooperativa
nonché un’altra attestazione in lingua tedesca. In pari data, il capo unità «Amministrazione e personale» ha informato la
ricorrente che non era possibile fornirle immediatamente l’attestazione per l’anno 2008, ma le ha inviato l’attestazione in
lingua tedesca.
29
Il 26 agosto 2009, la ricorrente ha presentato alla società cooperativa un documento dal titolo «Attestazione» riguardante
il reddito imponibile per l’anno 2008 su carta intestata del [OSCURATO:PERSONA] europeo dell’unità «Amministrazione [e personale]».
30
La [OSCURATO:SOCIETA] ha inviato tale attestazione all’unità «Amministrazione e personale», la quale ha constatato che il
documento in questione non era stato da essa redatto. Su detta attestazione figurava in particolare il numero di riferimento
dell’attestazione in lingua tedesca fornita alla ricorrente il 25 agosto 2009.
31
Il 2 settembre 2009, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare un’indagine amministrativa, di informare il procuratore della Repubblica
francese dei fatti di cui trattasi e di sospendere la ricorrente dalle sue funzioni a tempo indeterminato, senza riduzione
di stipendio. La ricorrente ne è stata informata il giorno stesso.
32
Il 3 settembre 2009, la ricorrente è stata invitata ad una prima audizione nell’ambito dell’indagine amministrativa. Nel corso
di tale audizione ella ha riconosciuto di aver proceduto ella stessa alla falsificazione dei quattro fogli paga e dell’attestazione
di redditi per l’anno 2008. Inoltre, ella ha informato gli inquirenti del suo stato di gravidanza, ha risposto ai quesiti
che le sono stati posti e ha presentato agli inquirenti una lettera manoscritta nella quale dichiarava che non negava assolutamente
i fatti a lei contestati, ma desiderava fornire spiegazioni. In particolare, ella affermava di aver commesso atti «insensati»
e di aver agito in tal modo per «finirla con una situazione familiare assolutamente insopportabile», cioè la difficoltà di
contrarre un mutuo immobiliare a seguito della grave infermità del coniuge.
33
Il 18 settembre 2009, gli inquirenti hanno inviato le loro conclusioni sui fatti contestati alla ricorrente. Quest’ultima
ha fornito commenti aggiuntivi il 22 settembre 2009, precisando, in particolare, che, all’inizio del luglio 2009, ella si
era resa conto di essere in stato di gravidanza e aveva agito in condizioni di panico temendo che la sua domanda presso la
società cooperativa non trovasse accoglimento.
34
Con lettera del 24 settembre 2009, gli inquirenti hanno trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] la relazione d’indagine amministrativa nella
quale concludevano che la ricorrente aveva falsificato alcuni documenti e li aveva trasmessi alla società cooperativa a sostegno
di una domanda che, se accolta, le avrebbe consentito di usufruire di un mutuo immobiliare a condizioni riservate, secondo
la legge francese, a famiglie a basso reddito. Di conseguenza, gli inquirenti raccomandavano l’avvio di un procedimento disciplinare.
35
Il 23 ottobre 2009, la ricorrente è stata sentita dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’audizione previa prevista dall’articolo 3
dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA].
36
Il 20 novembre 2009, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare un procedimento disciplinare. Tuttavia, tenuto conto della gravidanza
della ricorrente e in seguito al parere del medico di fiducia dell’istituzione, esso ha deciso, il 18 gennaio 2010, di rinviare
gli atti connessi al procedimento disciplinare ad una data successiva al parto della ricorrente.
37
Il 19 maggio 2010, il [OSCURATO:PERSONA] ha adito la commissione di disciplina che ha sentito la ricorrente l’8 luglio 2010.
38
Il 9 luglio 2010, la commissione di disciplina ha espresso un parere motivato nel quale giungeva alla conclusione che i fatti
contestati erano accertati e riconosciuti dalla ricorrente.
39
Per quanto riguarda la sanzione proposta, la commissione di disciplina ha spiegato la sua posizione nel modo seguente:
«– I fatti contestati arrecano pregiudizio alla dignità della funzione svolta dalla [ricorrente], in particolare nel contesto
del valore di integrità associato all’istituzione da cui dipende, e costituiscono gravi infrazioni all’articolo 12 dello [OSCURATO:PERSONA]
(…),
– Il carattere intenzionale dei fatti contestati e la responsabilità [della] funzionari[a] sono incontestabili,
– [la] funzionari[a] svolge mansioni che comportano un elevato livello di responsabilità,
– non vi è recidiva nei fatti contestati,
– [la] funzionari[a] ha ricevuto buoni rapporti informativi per tutta la sua carriera».
40
Tenuto conto di questi elementi, la commissione di disciplina, a maggioranza, ha proposto come sanzione «l’inquadramento dell’interessata
in un gruppo di funzioni inferiori con retrocessione di grado (AST 1, primo scatto)». Una parte minoritaria della commissione
di disciplina era tuttavia del parere che la destituzione fosse la sanzione più appropriata.
41
Nella sua decisione del 20 luglio 2010, notificata alla ricorrente il 22 luglio 2010, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di infliggere
la sanzione della destituzione senza perdita di diritti a pensione con decorrenza 31 luglio 2010 (in prosieguo: la «decisione
controversa»).
42
Il 21 ottobre 2010, la ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], contro
la decisione del 20 luglio 2010.
43
Con decisione in data 18 gennaio 2011, notificata all’interessata il 24 gennaio 2011, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo.
Conclusioni delle parti e procedimento
44
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione del 20 luglio 2010;
– per quanto necessario, annullare la decisione, in data 18 gennaio 2011 e notificata il 24 gennaio 2011, con cui viene respinto
esplicitamente il suo reclamo;
di conseguenza:
– in via principale, dichiarare che l’annullamento della decisione controversa comporta il suo reintegro, con effetto retroattivo,
alla data di entrata in vigore della detta decisione, nel suo posto di amministratore di grado AD 5, secondo scatto, nonché
la liquidazione delle spettanze economiche a lei dovute per tutto questo periodo, oltre agli interessi di mora al tasso della
Banca centrale europea maggiorato di 2 punti;
– in subordine, condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versare una somma corrispondente alla retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito
dalla data di decorrenza della sua destituzione sino al mese in cui ella raggiungerà l’età pensionabile, nel luglio 2040,
e la corrispondente regolarizzazione dei diritti a pensione della ricorrente;
– in ogni caso, condannare il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di EUR 65 000 a titolo di danni morali subiti dalla ricorrente;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] a sopportare tutte le spese.
45
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato nel suo complesso;
– condannare la ricorrente alle spese.
46
Con la sua relazione preparatoria d’udienza, trasmessa con lettera del 15 dicembre 2011, il Tribunale ha invitato le parti
a rispondere a misure di organizzazione del procedimento, alle quali esse hanno ottemperato entro i termini impartiti. Tuttavia,
la ricorrente ha informato il Tribunale di non essere in grado di produrre copia della scheda informativa allegata alla richiesta
della società cooperativa del 24 marzo 2009.
In diritto
1.
Sull’oggetto del ricorso
47
Oltre all’annullamento della decisione del 20 luglio 2010, la ricorrente chiede l’annullamento, per quanto necessario, della
decisione del 18 gennaio 2011 con la quale l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il suo
reclamo.
48
Secondo una giurisprudenza costante, le domande di annullamento formalmente dirette contro il provvedimento di rigetto di
un reclamo comportano che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto contestato con il reclamo, nel caso in cui tale
provvedimento sia privo di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento,
293/87, punto 8). Poiché la decisione di rigetto del reclamo presentato contro la decisione controversa è, nella fattispecie,
priva di contenuto autonomo, il ricorso dev’essere considerato diretto contro la sola decisione controversa.
49
Inoltre, il Tribunale ricorda che non gli spetta, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 91 dello [OSCURATO:PERSONA],
rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione (v., ad esempio, sentenze del Tribunale del 24 febbraio 2010, P/Parlamento,
F‑89/08, punto 120, e del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia, F‑52/09, punto 31). La domanda diretta
a che il Tribunale dichiari che l’annullamento della decisione controversa comporta il reintegro della ricorrente, con effetto
retroattivo, alla data di entrata in vigore di tale decisione, nel suo posto di amministratore di grado AD 5, secondo scatto,
deve, di conseguenza, essere respinta in quanto irricevibile.
2.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento
50
A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa, la ricorrente deduce cinque motivi
relativi, rispettivamente, alla violazione della procedura disciplinare prevista dallo [OSCURATO:PERSONA], alla violazione dell’obbligo
di motivazione, all’errore manifesto di valutazione, alla violazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne
e al diritto al congedo di maternità, nonché alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.
51
Inoltre, nelle sue memorie, la ricorrente solleva una questione fondata sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del procedimento
disciplinare tenuto conto dei principi di parità delle armi tra le parti e del processo equo. Orbene, anche supponendo che
la ricorrente intenda così dedurre un motivo a sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento, si deve necessariamente
constatare che un siffatto motivo, non essendo suffragato da alcun argomento, contrariamente alla regola prevista dall’articolo
35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile.
Sul primo motivo, relativo alla violazione della procedura disciplinare prevista dallo [OSCURATO:PERSONA]
52
Il motivo relativo alla violazione della procedura disciplinare prevista dallo [OSCURATO:PERSONA] si fonda su tre parti attinenti, rispettivamente,
alla violazione dell’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], alla violazione dell’articolo 23 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA]
e alla violazione degli articoli 5 e 6 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA].
Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’esistenza di un’azione penale riguardante gli stessi fatti
– Argomenti delle parti
53
La ricorrente fa valere che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso una decisione definitiva senza attendere la conclusione del procedimento
penale intentato nei suoi confronti, in violazione dell’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA].
54
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la nozione di «poursuites pénales» di cui all’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] dev’essere
valutata alla luce della legge nazionale applicabile al caso di specie e, quindi, alla luce della legge francese. [OSCURATO:PERSONA]
sostiene al riguardo che, al momento dell’adozione della decisione controversa, non erano in corso «poursuites pénales» ai
sensi della legge francese e chiede al Tribunale di respingere questa parte del primo motivo.
55
All’udienza, la ricorrente ha sostenuto che era necessario dare all’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] un’interpretazione
autonoma e che il riferimento alla legge francese operato dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso non era pertinente.
– Giudizio del Tribunale
56
In via preliminare, si deve constatare che la censura fondata sulla violazione dell’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA]
non è stata esposta nell’ambito del procedimento precontenzioso.
57
Vero è che il [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto un’eccezione di irricevibilità alla ricorrente. Tuttavia, la concordanza tra il reclamo
e il ricorso, da cui dipende la ricevibilità di quest’ultimo, costituisce una questione di ordine pubblico che spetta al giudice
esaminare d’ufficio (v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, B/Commissione, F‑7/06, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
58
Tale regola può intervenire nei soli casi in cui il ricorso contenzioso modifichi l’oggetto del reclamo o la sua causa, nozione,
quest’ultima di «causa», da interpretare in senso lato. In particolare, per quanto riguarda le domande di annullamento, con
l’espressione «causa della controversia» va intesa la contestazione da parte del ricorrente della legittimità interna dell’atto
impugnato o, in alternativa, la contestazione della sua legittimità esterna, distinzione riconosciuta dalla giurisprudenza
(v. sentenza del Tribunale del 1° luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).
59
Nella fattispecie si deve necessariamente constatare che la ricorrente ha fatto valere nella fase del reclamo più argomenti
attinenti sia alla legittimità esterna sia alla legittimità interna della decisione controversa, cioè l’irregolarità della
procedura di adozione di detta decisione, l’inesattezza materiale dei fatti contestati, la violazione dell’obbligo di motivazione
e la violazione del principio di proporzionalità. Ne consegue che, deducendo nel suo ricorso il motivo relativo alla violazione
dell’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha violato la regola della concordanza e che, di conseguenza,
il presente motivo è ricevibile.
60
Quanto al merito, la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale di cui
all’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] ha una duplice ragion d’essere.
61
Da una parte, essa risponde alla preoccupazione di non pregiudicare la posizione del funzionario di cui trattasi nell’ambito
di un’azione penale avviata a suo carico a seguito di fatti che formino peraltro oggetto di un procedimento disciplinare in
seno alla sua istituzione (sentenza del Tribunale di primo grado del 19 marzo 1998, Tzoanos/Commissione, T‑74/96, punto 34).
62
Dall’altra parte, una siffatta sospensione consente di prendere in considerazione, nell’ambito del procedimento disciplinare,
constatazioni di fatto operate dal giudice penale, una volta che la decisione di quest’ultimo sia passata in giudicato. Infatti,
l’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] sancisce il principio secondo cui «il penale blocca il disciplinare nello stato
in cui si trova», il che si giustifica in particolare con il fatto che i giudici penali nazionali dispongono di poteri di
indagine più ampi rispetto a quelli dell’APN. Pertanto, nel caso in cui i medesimi fatti possano configurare un illecito penale
e una violazione degli obblighi statutari incombenti al funzionario, l’amministrazione è vincolata dagli accertamenti fattuali
compiuti dal giudice nell’ambito del procedimento penale. Una volta che quest’ultimo giudice abbia accertato l’esistenza dei
fatti in questione nella fattispecie, l’amministrazione può procedere in seguito alla loro qualificazione giuridica alla luce
della nozione di illecito disciplinare, verificando in particolare se essi costituiscano violazioni degli obblighi statutari
(sentenza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2004, François/Commissione, T‑307/01, punto 75; sentenza del Tribunale
del 13 gennaio 2010, A e G/Commissione, F‑124/05 e F‑96/06, punto 323).
63
Inoltre, risulta dalla giurisprudenza in materia che spetta al funzionario interessato fornire all’APN gli elementi che consentono
di valutare se i fatti a lui addebitati nell’ambito del procedimento disciplinare formino parallelamente oggetto di un’azione
penale avviata nei suoi confronti. Per soddisfare tale obbligo, il funzionario di cui trattasi deve, in linea di principio,
dimostrare che sia stata avviata un’azione penale a suo carico mentre egli formava oggetto di un procedimento disciplinare.
Infatti, solo quando una siffatta azione penale sia stata avviata i fatti sui quali essa verte possono essere individuati
e raffrontati ai fatti per i quali è stato intentato il procedimento disciplinare, al fine di determinare la loro eventuale
identità (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 30 maggio 2002, Onidi/Commissione, T‑197/00, punto 81).
64
Spetta pertanto al Tribunale decidere, innanzitutto, se, nelle circostanze del caso di specie, la ricorrente ha dimostrato
che «[poursuites pénales] per gli stessi fatti» fossero state avviate al momento dell’adozione della decisione controversa.
65
Il Tribunale ricorda innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, ai termini di una disposizione di diritto dell’Unione
la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua
portata, deve di regola essere data un’interpretazione autonoma, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione
e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (sentenze del Tribunale di primo grado del 5 ottobre 2009, Commissione/Roodhuijzen,
T‑58/08, punto 70, e del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2011, Zangerl-Posselt/Commissione, T‑62/10 P, punto 41
e giurisprudenza ivi citata). Solo qualora esso non possa rinvenire nel diritto dell’Unione, o nei principi generali del diritto
dell’Unione, gli elementi che gli consentano di precisare il contenuto e la portata di una disposizione attraverso un’interpretazione
autonoma, il giudice dell’Unione, anche in mancanza di un espresso richiamo, può dover fare riferimento al diritto degli Stati
membri per l’applicazione del diritto dell’Unione.
66
Risulta da tale giurisprudenza che occorre, in primo luogo, esaminare le disposizioni pertinenti dello [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Commissione/Roodhuijzen,
cit., punto 71). Orbene, i soli riferimenti alla nozione di «poursuites pénales» nello [OSCURATO:PERSONA] si trovano agli articoli 24
e 25 dell’allegato IX, quindi nel contesto del procedimento disciplinare, i quali non forniscono alcuna indicazione utile
quanto al contenuto di tale nozione. Si deve pertanto constatare che lo [OSCURATO:PERSONA] non precisa il contenuto della nozione di
«poursuites pénales», contrariamente, ad esempio, alla nozione di «partner non sposato di un funzionario» per la concessione
dell’assegno di famiglia nella causa Commissione/Roodhuijzen, nozione che era definita all’articolo 1, paragrafo 2, lettera
c), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].
67
Quanto al diritto dell’Unione, occorre rilevare che il legislatore ha adottato diversi atti che rinviano, esplicitamente o
implicitamente, al diritto nazionale per la definizione della nozione di «procedimento penale» o di quella più specifica di
«poursuites pénales». In tal senso, ad esempio, all’articolo 1, lettera c), della decisione quadro 2001/220/JAI del Consiglio,
del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, il termine «procedimento penale» è definito
come «il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile» (GU L 82, pag. 1). Analogamente, l’articolo 2 della
direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 marzo 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti
penali, conferisce diritti all’«indagato o [all’]imputato», senza prevedere definizioni autonome di tali nozioni (GU L 142,
pag. 1).
68
Il Tribunale ne conclude che non è possibile rinvenire nel diritto dell’Unione gli elementi che gli consentano di precisare
il contenuto e la portata dei termini «poursuites pénales» utilizzati all’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] attraverso
un’interpretazione autonoma. Di conseguenza, il Tribunale non può che far riferimento per l’applicazione di tale disposizione
al diritto degli Stati membri, nella fattispecie a quello della Repubblica francese, le cui autorità giudiziarie penali si
ritengono competenti per i fatti contestati alla ricorrente.
69
Al riguardo risulta dagli atti che, al momento dell’adozione della decisione controversa, era in corso un’indagine preliminare
su fatti qualificati come «falsificazione di documenti ufficiali del [OSCURATO:PERSONA] (…) e loro utilizzazione nei confronti di terzi
al fine di ricavarne un vantaggio personale», ma che nessuna inchiesta giudiziaria era stata avviata e affidata ad un giudice
istruttore.
70
In secondo luogo, il Tribunale osserva che, nel diritto francese, la nozione di «poursuites pénales», per il fatto che implica
la messa in moto dell’azione pubblica per l’irrogazione delle pene, non può includere l’esistenza di una semplice indagine
preliminare. Ne consegue che, secondo il diritto francese, al momento dell’adozione della decisione controversa l’azione penale
non era stata avviata.
71
Tuttavia, anche in assenza di azione penale ai sensi del diritto nazionale, qualora, come nella fattispecie, il funzionario
formi oggetto di un’indagine in grado di sfociare in un’azione penale, occorre permettergli di dimostrare in maniera specifica
e alla luce della duplice ratio dell’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], da una parte, che la decisione disciplinare
può pregiudicare la sua posizione nell’ambito di un’eventuale azione penale successiva cui potrebbe condurre la detta indagine
(v. sentenza Tzoanos/Commissione, cit., punto 38) e, dall’altra, che, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’amministrazione
ha preso in considerazione fatti contestati dal ricorrente prima che il giudice penale li abbia accertati in maniera definitiva.
72
Ciò non si verifica nella presente causa.
73
Infatti, da una parte, si deve necessariamente constatare che la ricorrente si è limitata ad affermare, nel suo ricorso, che
la condizione di cui all’articolo 25 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] non era stata rispettata, senza nemmeno tentare di dimostrare
che una decisione che disciplinasse definitivamente la sua situazione potesse pregiudicare la sua posizione nell’ambito di
un’eventuale azione penale successiva cui poteva condurre l’indagine in corso al momento del procedimento disciplinare, azione
eventualmente riguardante fatti identici.
74
Dall’altra, quanto al principio secondo il quale «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», il Tribunale
rileva che, qualora tale principio debba essere applicato nell’ambito di semplici indagini prima ancora che sia avviata l’azione
penale, esso dev’essere interpretato in maniera restrittiva salvo privare di ogni effetto utile i procedimenti disciplinari.
In particolare, un siffatto principio non può impedire all’amministrazione di adottare una sanzione disciplinare qualora essa
si basi su fatti che, al momento dell’adozione della sua decisione, non erano contestati dal funzionario interessato.
75
Nel caso di specie, risulta dagli atti che tutti i fatti che sono alla base della decisione controversa – la modifica di quattro
fogli paga e di un’attestazione di reddito, la presentazione di tali documenti modificati a terzi nell’ambito di una domanda
di concessione di un mutuo bancario a tasso agevolato – sono stati ammessi dalla ricorrente e confermati a più riprese lungo
tutto il procedimento che ha dato luogo alla decisione controversa Inoltre, la ricorrente non cerca di dimostrare che un giudice
penale francese che potrebbe essere adito al termine dell’indagine preliminare di cui ella forma oggetto potrebbe fare accertamenti
di fatto tali da mettere in discussione in qualsiasi modo l’esattezza materiale di tali fatti.
76
Interrogata su tale questione all’udienza, la ricorrente si è limitata a dichiarare che un’eventuale indagine penale potrebbe
fornire chiarimenti su talune «zone d’ombra», come le condizioni nelle quali la modifica dell’attestazione di reddito del
2008 è stata effettuata, l’esistenza di un interesse da parte sua a modificare i fogli paga e tale attestazione, nonché l’esistenza
di un vantaggio personale che la ricorrente trarrebbe dai comportamenti che le sono contestati.
77
Tuttavia, risulta dagli atti che le questioni relative, da una parte, al suo eventuale interesse a modificare i fogli paga
e l’attestazione di reddito e, dall’altra, al vantaggio personale che ella avrebbe potuto trarre da tale modifica non sono
stati elementi decisivi nella decisione del [OSCURATO:PERSONA], che si è limitato a prendere in considerazione, a titolo di circostanza
aggravante, la finalità della ricorrente di utilizzare tali documenti «nel contesto di una domanda di concessione di un mutuo
bancario a tasso agevolato destinato alle famiglie a basso reddito», il che non è contestato dalla ricorrente, e a respingere
le spiegazioni alternative fornite dalla ricorrente.
78
Risulta da tutto quanto precede che, mentre un’azione penale a carico della ricorrente non era ancora avviata al momento dell’adozione
della decisione controversa, la ricorrente non ha fornito la prova specifica del fatto che, nel caso in cui l’indagine in
corso al momento dell’adozione della decisione controversa sfociasse in un’azione penale per gli stessi fatti, la decisione
disciplinare rischierebbe di pregiudicare la sua posizione in un eventuale procedimento penale né del fatto che l’amministrazione
abbia preso in considerazione fatti diversi da quelli che erano stati ammessi dalla ricorrente.
79
Pertanto, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa ad un vizio di procedura nell’adozione della decisione di sospensione
– Argomenti delle parti
80
La ricorrente sostiene che la sua sospensione sarebbe stata decisa in violazione dell’articolo 23 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA]
poiché ella non era stata sentita prima dell’adozione di tale decisione.
81
[OSCURATO:PERSONA] ribatte, in primo luogo, che la decisione di sospendere la ricorrente era stata adottata senza sentirla, ma nel
rispetto delle disposizioni dell’articolo 23 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede una siffatta possibilità in
caso di circostanze eccezionali. In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] considera che, anche se vi fosse un vizio di procedura nell’adozione
della decisione di sospensione, esso non avrebbe alcuna influenza sulla decisione controversa.
– Giudizio del Tribunale
82
Secondo giurisprudenza costante, una decisione che ingiunge la sospensione di un funzionario costituisce un atto lesivo, tale
da poter formare oggetto di ricorso di annullamento alle condizioni previste dagli articoli 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] (sentenza
del Tribunale di primo grado del 19 maggio 1999, Connolly/Commissione, T‑203/95, punto 33).
83
Tuttavia, una siffatta decisione costituisce non un atto procedurale indispensabile, preparatorio della decisione finale che
enuncia la sanzione da infliggere, ma una decisione autonoma, che l’APN può adottare e la cui applicazione è subordinata all’asserzione
di una colpa grave (v. sentenze Connolly/Commissione, cit., punto 36, e del Tribunale di primo grado del 16 dicembre 2004,
[OSCURATO:PERSONA]/BEI, T‑120/01 e T‑300/01, punto 113). Ne consegue che un’eventuale illegittimità della decisione di sospensione
non avrebbe alcuna influenza sulla validità della decisione controversa.
84
Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo è inconferente e deve pertanto essere respinta.
Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla composizione irregolare della commissione di disciplina
– Argomenti delle parti
85
La ricorrente sostiene che una commissione di disciplina composta esclusivamente da membri esterni all’istituzione, come la
commissione di disciplina adita dal [OSCURATO:PERSONA], era costituita in violazione degli articoli 5 e 6 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA].
86
[OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di respingere la terza parte del primo motivo.
– Giudizio del Tribunale
87
Si deve constatare che l’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a disporre che almeno un membro
della commissione di disciplina debba essere scelto al di fuori dell’istituzione interessata, non vieta in nessun modo che
la maggior parte, o addirittura tutti i membri della commissione di disciplina, possano essere scelti al di fuori dell’istituzione.
88
Un’interpretazione di tale disposizione che portasse a vietare la costituzione di commissioni di disciplina composte esclusivamente
di membri esterni all’istituzione interessata non soltanto non si baserebbe su alcun elemento testuale, ma, come correttamente
sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, avrebbe la conseguenza che, nel caso di istituzioni o di organismi privi di
un numero sufficiente di funzionari inquadrati nel grado richiesto dagli articoli 5 e 6 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] per
far parte di una commissione di disciplina, sarebbe impossibile costituirne validamente una.
89
Di conseguenza, la terza parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.
90
Da tutto quanto precede deriva che il primo motivo dev’essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
91
La ricorrente considera che né il parere della commissione di disciplina né la decisione di destituzione soddisfano l’esigenza
di motivazione.
92
In primo luogo, la ricorrente fa valere la laconicità del parere della commissione di disciplina, il quale non spiegherebbe
né in che modo né per quale motivo i fatti a lei contestati ledano la dignità della funzione svolta. Inoltre, la ricorrente
contesta l’affermazione della commissione di disciplina secondo la quale ella svolgeva mansioni comportanti un elevato livello
di responsabilità, ricordando che ella era un funzionario del grado più basso del gruppo di funzioni AD.
93
In secondo luogo, la ricorrente considera che la decisione di destituzione non è conforme alle esigenze di motivazione proprio
mentre si scosta dal parere della commissione di disciplina.
94
Secondo la ricorrente, nella decisione controversa il [OSCURATO:PERSONA] non «verific[a] la materialità dei fatti contestati», si sarebbe
limitato a compilare un elenco degli elementi aggravanti o attenuanti che assomiglierebbe ad «una figura di stile» e non avrebbe
spiegato in nessun modo perché la sanzione della destituzione sarebbe più adeguata della retrocessione di grado raccomandata
dalla commissione di disciplina.
95
[OSCURATO:PERSONA] considera che la commissione di disciplina e l’APN hanno rispettato l’obbligo di motivazione esponendo gli elementi
pertinenti e conclude per il rigetto di questo motivo.
Giudizio del Tribunale
96
Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione che arreca pregidizio deve consentire al giudice di esercitare
il suo sindacato sulla legittimità della decisione e deve fornire all’interessato le indicazioni necessarie per stabilire
se la decisione sia correttamente fondata (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 19 maggio 1999, Connolly/Commissione,
T‑34/96 e T‑163/96, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).
97
La questione se la motivazione della decisione dell’APN con cui viene inflitta una sanzione soddisfi tali esigenze dev’essere
valutata alla luce non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto e del complesso di norme giuridiche che disciplinano
la materia. Al riguardo, pur se la commissione di disciplina e l’APN sono tenute e menzionare gli elementi di fatto e di diritto
sui quali si fondano giuridicamente le loro decisioni e le considerazioni che le hanno indotte ad adottarle, non per questo
esse sono obbligate a discutere tutti gli argomenti di fatto e di diritto addotti dell’interessata nel corso del procedimento
(sentenza del Tribunale di primo grado del 5 dicembre 2002, Stevens/Commissione, T‑277/01, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
98
Inoltre, qualora, come nel caso di specie, la sanzione inflitta dall’APN sia più severa di quella suggerita dalla commissione
di disciplina, la decisione deve precisare in maniera circostanziata i motivi che hanno indotto l’APN a scostarsi dal parere
emesso dalla commissione di disciplina (v., in tal senso, sentenza della Corte del 29 gennaio 1985, F./Commissione, 228/83,
punto 35).
99
È alla luce di questi principi che occorre esaminare se il parere della commissione di disciplina e la decisione controversa
siano debitamente motivati.
100
In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla laconicità del parere della commissione di disciplina, il Tribunale
osserva che tale parere è certamente molto sintetico. Tuttavia, da una parte, la commissione di disciplina constata che i
fatti contestati sono riconosciuti come veri dalla ricorrente e, dall’altra, il parere non manca di delineare i vari elementi
aggravanti e attenuanti che suffragano la proposta di retrocessione di grado della ricorrente, di modo che esso consente il
sindacato del giudice e fornisce all’interessata le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia correttamente
fondata. Di conseguenza, tale censura dev’essere respinta.
101
Circa la contestazione da parte della ricorrente relativa alla valutazione della commissione di disciplina quanto all’elevato
livello di responsabilità delle mansioni da lei esercitate, si tratta di una questione che rientra nell’esame di merito e
non in quello del carattere sufficiente o meno della motivazione. Tale questione sarà quindi esaminata di seguito nel contesto
del terzo motivo, relativo all’errore manifesto di motivazione.
102
Per quanto riguarda la motivazione della decisione controversa, in primo luogo, essa menziona lo status lavorativo della ricorrente,
la «falsificazione di quattro fogli [paga]» e di un’attestazione, nonché «l’uso di tali documenti falsificati nei confronti
di terzi» nel contesto di una domanda di concessione di un mutuo bancario a tasso agevolato. In secondo luogo, la decisione
prende in considerazione la circostanza che la ricorrente ha riconosciuto come veri tali fatti sin dalla prima audizione dinanzi
alla commissione di disciplina e non li ha mai contestati per tutta la durata del procedimento. In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA]
specifica che gli atti contestati alla ricorrente e il suo comportamento successivo «rendono impossibile il mantenimento,
o anche il ripristino, del rapporto di fiducia istituzionale, professionale e personale tra il [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente]»
e che, alla luce della gravità del suo comportamento e dei suoi atti, il suo mantenimento nell’ambito della funzione pubblica
offuscherebbe gravemente l’immagine di quest’ultima e avrebbe implicazioni assai negative sull’autorità morale del [OSCURATO:PERSONA].
103
Tale motivazione, lungi dall’essere limitata ad una clausola di stile, precisa i fatti concreti addebitati alla ricorrente
nonché le considerazioni che hanno indotto l’APN ad adottare la sanzione della destituzione anziché quella della retrocessione
di grado. Detta motivazione può fornire all’interessata le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione controversa
sia correttamente fondata e consentire al Tribunale di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
104
Alla luce di tali elementi, la motivazione del parere della commissione di disciplina e quella della decisione controversa
non possono essere considerate insufficienti.
105
Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere disatteso in quanto infondato.
Sul terzo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione
106
Il terzo motivo si compone di due parti, relative, rispettivamente, all’inesattezza materiale dei fatti accertati e alla violazione
manifesta del principio di proporzionalità.
Sulla prima parte del terzo motivo, relativa all’inesattezza materiale dei fatti accertati
– Argomenti delle parti
107
La ricorrente considera che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che ella avesse l’intenzione
di ricavare dai suoi atti un «vantaggio personale a carattere sociale», secondo i termini della decisione controversa. Inoltre,
ella asserisce che, secondo la giurisprudenza francese, si configura un falso punibile ai sensi dell’articolo 441-1 del codice
penale francese solo qualora il documento contraffatto o alterato possa procurare a terzi un danno attuale o potenziale, ed
ella sostiene che, nella fattispecie, il suo comportamento non ha causato alcun danno.
108
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della prima parte del presente motivo.
– Giudizio del Tribunale
109
Il Tribunale rileva che la decisione di applicare la sanzione della destituzione risulta dal fatto, non contestato dalla ricorrente,
che ella ha modificato diversi documenti ufficiali utilizzandoli nei confronti dei terzi. L’esattezza materiale di tali fatti
non è quindi rimessa in discussione dalla ricorrente.
110
Se è vero che la decisione controversa contesta alla ricorrente il fatto di aver utilizzato «i documenti falsificati nei confronti
di terzi al fine di ricavarne un vantaggio personale a carattere sociale», tale decisione è fondata sul fatto che taluni documenti
ufficiali erano stati modificati e utilizzati nei confronti di terzi. Infatti, a titolo di circostanza aggravante, la decisione
controversa prende in considerazione l’intenzione della ricorrente di utilizzare tali documenti «nel contesto di una domanda
di concessione di un mutuo bancario a tasso agevolato destinato alle famiglie a basso reddito». Tale circostanza non è contestata
dalla ricorrente, la quale si limita a sostenere che ella non avrebbe ricavato alcun vantaggio di carattere sociale dai suoi
atti, senza tuttavia addurre alcun argomento atto a dimostrare che la decisione controversa si fondasse su quest’ultima finalità.
D’altro canto, si deve necessariamente considerare, ad abundantiam, che la decisione controversa esamina in maniera dettagliata
le varie spiegazioni addotte dalla ricorrente, disattendendole, e che la ricorrente non ha fornito nessun’altra spiegazione
soddisfacente dei propri atti.
111
In secondo luogo, la qualificazione giuridica degli atti della ricorrente alla luce del dirittto penale francese non è pertinente,
poiché i fatti contestati sono stati esaminati dal [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo di una mancanza disciplinare e non di un’infrazione
penale.
112
Di conseguenza, il Tribunale constata che la ricorrente non ha fornito alcun argomento atto a dimostrare che la decisione
controversa fosse viziata da errore manifesto di valutazione quanto alla materialità dei fatti a lei contestati. La prima
parte del terzo motivo deve pertanto essere respinta.
Sulla seconda parte del terzo motivo, relativa alla violazione manifesta del principio di proporzionalità
– Argomenti delle parti
113
La ricorrente considera che il carattere definitivo e irreversibile della sanzione inflitta sarebbe sproporzionato alla luce
della mancanza commessa e delle circostanze del caso di specie e che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe valutato in maniera erronea le circostanze
aggravanti e attenuanti.
114
[OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di respingere tale parte del terzo motivo.
– Giudizio del Tribunale
115
Ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], la sanzione disciplinare inflitta dev’essere proporzionale alla
gravità della mancanza commessa. Lo stesso articolo enuncia altresì taluni criteri di cui l’APN deve in particolare tener
conto nella scelta della sanzione.
116
La determinazione della sanzione è fondata su una valutazione globale da parte dell’APN di tutti i fatti concreti e delle
circostanze proprie di ciascun caso individuale, dato che lo [OSCURATO:PERSONA] non prevede un rapporto fisso tra le sanzioni ivi indicate
e i vari tipi di mancanze commesse dai funzionari e non precisa in quale misura l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti
debba intervenire nella scelta della sanzione.
117
Occorre inoltre rilevare che il rispetto del principio di tutela giurisdizionale effettiva formulato all’articolo 47 della
Carta non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa, una sanzione sia inflitta dapprima da un’autorità amministrativa.
Esso presuppone tuttavia che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfa di per sé le condizioni di tale articolo,
come avviene, nella fattispecie, per l’APN, subisca il controllo successivo di un «organo giurisdizionale con competenza estesa
al merito» (v., in tal senso e per analogia, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Albert e [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio del
10 febbraio 1983, serie A n. 58, § 29, sentenze Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro e Pfarrmeier c. Austria
del 23 ottobre 1995, serie A n. 328 A‑C e 329 A‑C, rispettivamente § 34, 37, 42, 39, 41 e 38, e sentenza Mérigaud c. Francia,
n. 32976/04, del 24 settembre 2009, § 68). Un organo giurisdizionale, per poter essere qualificato come «organo giurisdizionale
con competenza estesa al merito», deve in particolare avere competenza ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto
pertinenti per la controversia a lui sottoposta (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Chevrol c. Francia, n. 49636/99,
del 3 febbraio 2003, § 77 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio, n. 47650/99, del 4
marzo 2004, § 27), il che implica, nel caso di una sanzione disciplinare, che esso abbia in particolare il potere di valutare
la proporzionalità tra la mancanza e la sanzione, senza limitarsi alla ricerca di errori manifesti di valutazione o di uno
sviamento di potere (sentenza del Tribunale del 15 maggio 2012, Nijs/Corte dei conti, T‑184/11 P, punti 85 e 86).
118
È nel contesto giuridico descritto ai punti da 115 a 117 della presente sentenza che il Tribunale è tenuto a valutare gli
argomenti addotti dalla ricorrente in ordine ad una pretesa violazione del principio di proporzionalità esaminando se la ponderazione
da parte dell’APN delle circostanze aggravanti e attenuanti sia stata operata in maniera proporzionata.
119
Nella fattispecie non risulta che la sanzione controversa sia sproporzionata, dato che modificando documenti ufficiali la
ricorrente ha gravemente pregiudicato la dignità della sua funzione e ha definitivamente infranto il rapporto di fiducia con
il [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nessun elemento addotto dalla ricorrente permette di concludere che la sanzione inflitta sia sproporzionata
rispetto al comportamento contestatole.
120
In particolare, la ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, di aver preso erroenamente in considerazione, quali circostanze
aggravanti, le importanti funzioni da lei svolte in quanto amministratore responsabile di comunicazione, la natura di grave
infrazione dei fatti addebitati, l’incapacità e il rifiuto della ricorrente di riconoscere i fatti, il grave danno arrecato
alla reputazione del [OSCURATO:PERSONA] e la premeditazione.
121
Per quanto riguarda le responsabilità facenti capo alla ricorrente, come giustamente ricorda il [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie,
la ricorrente era l’unico amministratore in seno all’unità «Comunicazione». Inoltre, dai rapporti informativi allegati al
ricorso risulta che ella era effettivamente incaricata di importanti funzioni in materia di contratti pubblici e di gestione
di fondi pubblici. L’esperienza della ricorrente alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] e gli importanti compiti ad essa attribuiti
dimostrano la fiducia del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente e giustificano la sua considerazione di tali elementi quali
circostanze aggravanti (v., in tal senso, sentenza Onidi/Commissione, cit., punto 146).
122
Quanto alla qualificazione dei fatti e alla gravità della mancanza, la ricorrente si limita ad affermare che quest’ultima
non è di natura tale da portarla a negare il suo ruolo di funzionaria, ma ella non adduce alcun argomento che possa mettere
in discussione la valutazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il fatto di aver modificato documenti ufficiali e di averli utilizzati
nei confronti di terzi costituisce una mancanza molto grave.
123
Sulla censura riguardante «l’incapacità e il rifiuto [della ricorrente] di riconoscere i fatti» e la circostanza che ella
non ha mai presentato scuse per il suo comportamento, il Tribunale osserva che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai contestato che la ricorrente
abbia riconosciuto i fatti e che, in realtà, nella decisione controversa, esso considera come circostanza aggravante «l’incapacità
e il rifiuto [della ricorrente] di riconoscere la gravità dei fatti commessi». Inoltre, se è vero che al momento del colloquio
con gli inquirenti la ricorrente aveva immediatamente affermato di essere «consapevole della gravità dei fatti», risulta dagli
atti che ella ha più volte tentato di minimizzarli. Infatti, in occasione dell’audizione con il [OSCURATO:PERSONA], ella sottolineava
che la società cooperativa e la procura attribuivano scarsa importanza al caso; analogamente, nei commenti aggiuntivi del
3 novembre 2009 ella denunciava la «volontà di eccedere» del [OSCURATO:PERSONA] «per superare alla fine il principio di proporzionalità».
Infine, la ricorrente si era limitata a presentare agli inquirenti delle scuse «per questo momento sgradevole e penoso [loro]
impo[sto] da tale situazione e [dai suoi] atti», ma ella non ha mai presentato scuse per i suoi atti. Di conseguenza, non
può contestarsi al [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver constatato a titolo delle circostanze aggravanti che la ricorrente non aveva
compreso la gravità dei fatti che le erano addebitati.
124
La ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente considerato quale circostanza aggravante il danno che i suoi atti
hanno arrecato alla reputazione del [OSCURATO:PERSONA], poiché il caso è rimasto riservato. Orbene, il Tribunale osserva che la ricorrente
stessa si lamenta della pubblicità data alla vicenda e che, come ricorda il [OSCURATO:PERSONA], il caso è certamente noto alla società
cooperativa e alle pubbliche autorità francesi alle quali, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 94/262/CECA,
CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni
del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 113, pag. 15), il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito i fatti contestati alla ricorrente, di modo che tale censura non
può essere accolta.
125
Infine, la ricorrente contesta la censura di premeditazione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, basta ricordare che non è contestato
che gli atti della ricorrente si collocavano in un periodo di circa due mesi dall’inizio del mese di luglio 2009 e sino al
26 agosto 2009, data in cui la ricorrente ha fatto pervenire alla società cooperativa l’attestazione di redditi da lei stessa
predisposta. Inoltre, gli atti che quest’ultima riconosce di aver commesso implicano palesemente un livello di preparazione
che esclude un «atto inconsulto» come sostiene la ricorrente. Pertanto, tale censura dev’essere respinta.
126
In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione delle circostanze attenuanti, la ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di
non aver tenuto conto della sua difficile situazione personale e familiare. Tuttavia, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia respinto
tali argomenti non dimostra che esso non li abbia presi in considerazione.
127
Inoltre, la ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver tratto le dovute conseguenze dal fatto che non vi era stata recidiva
da parte sua. Al riguardo, l’articolo 10, lettera h), dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] precisa che, per determinare la gravità
della mancanza commessa, l’APN prende in considerazione il carattere di recidiva dell’atto o del comportamento scorretto,
di modo che un’eventuale recidiva potrebbe giustificare un aggravamento della sanzione. Per contro, la mancanza di recidiva
non può costituire una circostanza attenuante dato che, per principio, un funzionario è tenuto ad astenersi da qualunque atto
e comportamento che possa arrecare pregiudizio alla dignità della sua funzione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del
30 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, T‑208/06, punti 255 e 264, secondo i quali, in materia di concorrenza l’assenza
di recidiva non può costituire una circostanza attenuante, oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑70/12 P).
128
La ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver operato una commistione dei suoi atti privati e della sua attività lavorativa,
dato che la mancanza commessa è del tutto indipendente dalle sue mansioni lavorative. Tuttavia, una siffatta censura dev’essere
respinta, poiché il rispetto dovuto da parte del funzionario alla dignità della sua funzione non si limita al momento particolare
in cui egli esercita l’una o l’altra mansione specifica, ma si impone nei suoi confronti in ogni circostanza (sentenza della
Corte del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, punti da 79 a 93 e 130; sentenza del Tribunale di primo grado del
7 marzo 1996, Williams/Corte dei conti, T‑146/94, punto 68).
129
Infine, la ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver considerato quali circostanze attenuanti i suoi rapporti informativi
nei quali il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che ella aveva un rendimento eccellente. Orbene, indipendentemente dalla valutazione contenuta
nei rapporti informativi della ricorrente e anche se il [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, nella decisione controversa, che l’efficienza
e la competenza della ricorrente erano innegabili, l’APN poteva nondimeno legittimamente ritenere che, alla luce della gravità
dei fatti accertati, del grado e delle responsabilità della ricorrente, una siffatta circostanza non fosse idonea ad attenuare
la sanzione da infliggere (v. sentenza Connolly/Commissione, T‑34/96 e T‑163/96, cit., punto 167).
130
Risulta da quanto precede che il presente motivo deve pertanto essere respinto nel suo complesso in quanto infondato.
Sul quarto motivo, relativo alla parità di trattamento tra donne e uomini e al diritto al congedo di maternità
Argomenti delle parti
131
La ricorrente considera che, nella misura in cui la decisione controversa è entrata in vigore mentre ella era in congedo di
maternità, essa viola l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 76/207 e l’articolo 10 della direttiva 92/85.
132
Pur ammettendo che la direttiva 92/85 possa applicarsi in linea di principio, il [OSCURATO:PERSONA] ribatte che l’articolo 10 di quest’ultima
vieta il licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza solo qualora il licenziamento sia connesso allo stato di
quest’ultima e conclude per il rigetto di tale motivo.
Giudizio del Tribunale
133
Per quanto riguarda la pretesa violazione della parità di trattamento tra donne e uomini, si deve innanzitutto constatare
che l’articolo 23 della Carta impone il rispetto del principio di uguaglianza tra donne e uomini in tutti i campi, compreso
in materia di lavoro, e che il principio di non discriminazione delle lavoratrici in stato di gravidanza è previsto dall’articolo
2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/54 e dall’articolo 10 della direttiva 92/85. Le memorie della ricorrente
devono pertanto essere intese come riferentisi a tali disposizioni.
134
Il Tribunale ricorda che la giurisprudenza ha riconosciuto l’esigenza di garantire la parità tra lavoratrici e lavoratori
alle dipendenze delle istituzioni dell’Unione (sentenza del Tribunale di primo grado del 28 gennaio 1992, Speybrouck/Parlamento,
T‑45/90, punto 48).
135
Nella fattispecie, la ricorrente non ha provato alcun fatto che consenta di rivelare l’esistenza di una discriminazione diretta
o indiretta, discriminazione che non può essere presunta per il solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dello stato di
gravidanza della ricorrente.
136
In mancanza di qualsiasi fatto che consenta di presumere l’esistenza di una discriminazione diretta o indiretta dimostrata
dalla ricorrente, non spetta al [OSCURATO:PERSONA] provare che non vi è stata violazione del principio di parità di trattamento tra
donne e uomini.
137
Per quanto riguarda la pretesa violazione dell’articolo 10 della direttiva 92/85, l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello
[OSCURATO:PERSONA] dispone che i funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie
e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito
ai sensi dei Trattati.
138
Orbene, la direttiva 92/85 ha lo scopo di migliorare l’ambiente di lavoro rafforzando la tutela della salute e della sicurezza
delle lavoratrici in stato di gravidanza. Pertanto, tale direttiva vincola le istituzioni in quanto, nell’ambito della loro
autonomia organizzativa e nei limiti dello [OSCURATO:PERSONA], esse devono garantire alle lavoratrici in stato di gravidanza una tutela
equivalente alla tutela minima offerta dalla direttiva (v. sentenza del Tribunale del 30 aprile 2009, Aayhan e a./Parlamento,
F‑65/07, punto 116).
139
Tuttavia, l’articolo 10 della direttiva 92/85 non può essere interpretato nel senso che vieti qualsiasi licenziamento di una
lavoratrice in stato di gravidanza. Infatti, una decisione di destituzione presa durante il periodo che va dall’inizio della
gravidanza fino al termine del congedo di maternità per motivi non connessi allo stato di gravidanza non è contraria a detto
articolo 10, a condizione che il datore di lavoro fornisca per iscritto giustificati motivi di licenziamento e che il licenziamento
dell’interessata sia consentito dalla normativa e/o dalla prassi conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, punti 1
e 2, di tale direttiva (v. sentenza della Corte dell’11 novembre 2010, Danosa, C‑232/09, punto 63).
140
Orbene, in primo luogo, risulta chiaramente dagli atti che la destituzione della ricorrente non è assolutamente connessa alla
sua gravidanza. D’altro canto, la ricorrente non ha mai preteso, né nelle sue memorie né nelle sue difese presentate all’udienza,
che la decisione di destituzione fosse dovuta al fatto che ella era in stato di gravidanza.
141
In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ha esposto per iscritto, nella decisione controversa, i giustificati motivi di licenziamento.
142
In terzo luogo, benché lo [OSCURATO:PERSONA] non preveda una disposizione specifica che stabilisca esplicitamente un’eccezione al divieto
previsto dall’articolo 10 della direttiva, esso dev’essere interpretato nel senso che ammette una siffatta eccezione al suo
articolo 47, lettera e), il quale contempla la possibilità, del tutto eccezionale, di cessazione definitiva dal servizio di
un funzionario in caso di decisione di destituzione adottata a seguito di un procedimento disciplinare.
143
Da quanto precede risulta che il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul quinto motivo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione
Argomenti delle parti
144
La ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver deciso di attendere il 19 maggio 2010 per avviare un procedimento disciplinare
mentre ella aveva invece chiesto, per iscritto e producendo un certificato medico del suo medico curante, che il procedimento
fosse chiuso il più rapidamente possibile, tenuto conto degli effetti dello stress così provocati sulla sua gravidanza. Inoltre,
la ricorrente osserva che il procedimento è stato condotto mentre ella era in stato di gravidanza, poi in puerperio, il che
rivelerebbe una mancanza di sollecitudine da parte del [OSCURATO:PERSONA].
145
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale motivo.
Giudizio del Tribunale
146
Risulta dagli atti che il 25 novembre 2009 la ricorrente ha contattato il [OSCURATO:PERSONA] per informarlo del suo stato di stress
connesso al procedimento in corso e del fatto che tale stato poteva avere conseguenze negative sullo svolgimento della sua
gravidanza. Con lettera del 27 novembre 2009, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente della sua intenzione di chiedere al
proprio medico di fiducia di prendere conoscenza della situazione medica della ricorrente al fine di suggerirle eventuali
misure dirette a minimizzare l’incidenza del procedimento disciplinare sulla sua salute e su quella del nascituro. A seguito
del parere del medico di fiducia dell’istituzione, secondo cui lo stato di salute della ricorrente era fragile e un procedimento
disciplinare poteva avere effetti nefasti sullo stesso, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 18 gennaio 2010, la decisione di rinviare
gli atti connessi al procedimento disciplinare a una data successiva al parto della ricorrente.
147
Orbene, si deve necessariamente constatare che proprio per sollecitudine il [OSCURATO:PERSONA] ha differito l’avvio del procedimento
disciplinare.
148
Di conseguenza, questo quinto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
3.
Sulle conclusioni risarcitorie
Argomenti delle parti
149
La ricorrente chiede al Tribunale, in via principale, di dichiarare che l’annullamento della decisione controversa comporta
il pagamento delle spettanze economiche che le sono dovute per il periodo compreso tra la data di decorrenza della destituzione
e la decisione del Tribunale che pronuncia tale annullamento, oltre agli interessi di mora a far data da detta decisione.
150
In subordine, la ricorrente chiede al Tribunale di condannare il [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno materiale nonché il danno
morale che ella asserisce di aver subìto a seguito della decisione controversa.
151
In ogni caso, ella chiede che il [OSCURATO:PERSONA] sia condannato al pagamento della somma di EUR 65 000 a titolo di danno morale
subìto.
152
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tali conclusioni.
Giudizio del Tribunale
153
Secondo una giurisprudenza costante in materia di funzione pubblica, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta
qualora presenti uno stretto legame con la domanda di annullamento, a sua volta respinta in quanto infondata (sentenza del
Tribunale dell’8 novembre 2007, Andreasen/Commissione, F‑40/05, punto 277).
154
Nella fattispecie, esiste uno stretto legame tra l’insieme delle conclusioni risarcitorie e le conclusioni di annullamento
che sono state respinte in quanto infondate. Poiché l’esame delle conclusioni dirette all’annullamento non ha rivelato alcuna
illegittimità tale da far sorgere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni risarcitorie vanno respinte.
155
Risulta da tutto quanto precede che il ricorso dev’essere integralmente respinto.
Sulle spese
156
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del
titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del paragrafo
2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente
alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
157
Dalla motivazione sopra esposta risulta che la ricorrente è soccombente. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni, ha
espressamente chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente dovrà sopportare
le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso di BG è respinto.
2)
BG sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo.
Rofes i [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 luglio 2012.
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
H. Kreppel
*
Lingua processuale: il francese.