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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:741
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0284_RES

[OSCURATO:PERSONA]284/24

LD contro [OSCURATO:PERSONA] e a. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda)] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Indennizzo equo e adeguato – Normativa nazionale che esclude il risarcimento per il dolore e la sofferenza patiti» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80 – Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Obbligo per gli Stati membri di istituire sistemi di indennizzo delle vittime – Indennizzo equo ed adeguato delle vittime – Sistema nazionale di indennizzo delle vittime che esclude, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime – Inammissibilità [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29, art. 2, § 1, a); direttiva del Consiglio 2004/80, considerando 2, 10 e 14 e artt. 12, § 2, e 18, § 2] (punti 20-32, 34-39 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di un rinvio pregiudiziale, la Corte si pronuncia sulla conformità con la direttiva 2004/80 ( 1 ) di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, come il sistema irlandese, esclude, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime.

Il 12 luglio 2015 LD è stato vittima di un reato di aggressione violenta commessa da un gruppo di persone dinanzi al suo domicilio a Dublino (Irlanda).

Il 1 o ottobre dello stesso anno egli ha presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale per l’indennizzo delle vittime di reati, Irlanda) una domanda di indennizzo in base al sistema irlandese di indennizzo delle vittime.

In tale domanda ha indicato di aver subìto in particolare, a causa di tale aggressione, un rilevante trauma oculare che ha comportato una perdita parziale della vista, e ciò in modo permanente.

Egli soffrirebbe, inoltre, di disturbi psichici e di ansia.

Dopo aver constatato che LD aveva subìto lesioni e danni materiali derivanti dal reato intenzionale violento di cui era stato vittima, il Tribunale per l’indennizzo gli ha riconosciuto una somma di EUR 645,62 per le spese da lui sostenute direttamente a seguito di tale reato.

Il 2 agosto 2019 LD ha proposto un ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), eccependo in particolare l’incompatibilità con la direttiva 2004/80 del sistema irlandese di indennizzo delle vittime, in quanto esso non prevedrebbe un indennizzo equo ed adeguato a causa dell’esclusione dei danni cosiddetti «generici», ivi incluso per il dolore e la sofferenza patiti ( 2 ).

Nutrendo dubbi sull’interpretazione che occorrerebbe dare all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, il giudice del rinvio ha adito la Corte in via pregiudiziale.

Giudizio della Corte Per quanto riguarda il ristoro del danno morale patito dalle vittime di reati intenzionali violenti, la Corte precisa che, sebbene l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 non contenga alcun riferimento esplicito a un siffatto danno, la formulazione ampia di tale disposizione non limita in alcun modo la portata dell’indennizzo ivi previsto per quanto riguarda i danni che esso può contribuire a risarcire.

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, non può essere operata alcuna distinzione a seconda dei tipi di danno che le vittime dei reati commessi possono aver subito o delle conseguenze alle quali tali vittime possono essere esposte.

Anche supponendo che la formulazione dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, che, nelle sue versioni in particolare in lingua francese e rumena, si riferisce alle sole «lesioni», possa suggerire l’esistenza di una siffatta distinzione, occorre rilevare che, in varie altre versioni linguistiche di tale disposizione, il termine «danni» non è corredato da alcun aggettivo diretto a limitarne la portata.

Orbene, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione e, in caso di divergenza tra queste diverse versioni, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento.

A tal riguardo, da un lato, la Corte osserva che nessun’altra disposizione della direttiva 2004/80 consente di ritenere che debba essere operata una distinzione tra i tipi di danni o di pregiudizi subìti dalle vittime che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Dall’altro lato, essa indica che le misure volte a facilitare l’indennizzo delle vittime di reato dovrebbero contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di garantire la protezione dell’integrità delle persone interessate ( 3 ).

Inoltre, tale direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 4 ).

Orbene, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, l’integrità della persona deve essere intesa come sia fisica che psichica.

Pertanto, occorre considerare che l’indennizzo previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 deve essere idoneo, se del caso, a contribuire a risarcire qualsiasi danno morale, compreso il danno per il dolore e la sofferenza patiti.

Di conseguenza, la Corte dichiara che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per principio, escluda, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime.

Nonostante la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali di indennizzo, di modo che gli Stati membri non devono necessariamente prevedere un ristoro completo del danno materiale e morale subìto da tali vittime, un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, richiede, in sede di determinazione di un siffatto indennizzo, di tener conto della gravità delle conseguenze, in capo alle vittime, dei reati perpetrati, nonché del risarcimento che tali vittime possono ottenere a titolo della responsabilità da fatto illecito dell’autore del reato. ( 1 ) Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato ( GU 2004, L 261, pag. 15 ).

In particolare, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime. ( 2 ) Istituito nel 1974, il regime irlandese di indennizzo delle vittime prevedeva, nella sua versione iniziale, il pagamento di un risarcimento dei danni cosiddetti «generici» (general damages), ivi incluso per il dolore e la sofferenza patiti (pain and suffering).

A seguito di una modifica di tale regime intervenuta il 1 o aprile 1986, non è concesso alcun indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti, a titolo di risarcimento di danni «generici», poiché la portata delle disposizioni di cui trattasi prima della loro modifica costituiva un aggravio per le risorse finanze dello Stato irlandese che attraversava, all’epoca, un periodo di profonda recessione economica. ( 3 )

V. considerando 2 della direttiva 2004/80. ( 4 )

V. considerando 14 della direttiva 2004/80.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0284_RES [OSCURATO:PERSONA]284/24 LD contro [OSCURATO:PERSONA] e a. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda)] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Indennizzo equo e adeguato – Normativa nazionale che esclude il risarcimento per il dolore e la sofferenza patiti» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80 – Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Obbligo per gli Stati membri di istituire sistemi di indennizzo delle vittime – Indennizzo equo ed adeguato delle vittime – Sistema nazionale di indennizzo delle vittime che esclude, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime – Inammissibilità [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29, art. 2, § 1, a); direttiva del Consiglio 2004/80, considerando 2, 10 e 14 e artt. 12, § 2, e 18, § 2] (punti 20-32, 34-39 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di un rinvio pregiudiziale, la Corte si pronuncia sulla conformità con la direttiva 2004/80 ( 1 ) di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, come il sistema irlandese, esclude, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime. Il 12 luglio 2015 LD è stato vittima di un reato di aggressione violenta commessa da un gruppo di persone dinanzi al suo domicilio a Dublino (Irlanda). Il 1 o ottobre dello stesso anno egli ha presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale per l’indennizzo delle vittime di reati, Irlanda) una domanda di indennizzo in base al sistema irlandese di indennizzo delle vittime. In tale domanda ha indicato di aver subìto in particolare, a causa di tale aggressione, un rilevante trauma oculare che ha comportato una perdita parziale della vista, e ciò in modo permanente. Egli soffrirebbe, inoltre, di disturbi psichici e di ansia. Dopo aver constatato che LD aveva subìto lesioni e danni materiali derivanti dal reato intenzionale violento di cui era stato vittima, il Tribunale per l’indennizzo gli ha riconosciuto una somma di EUR 645,62 per le spese da lui sostenute direttamente a seguito di tale reato. Il 2 agosto 2019 LD ha proposto un ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), eccependo in particolare l’incompatibilità con la direttiva 2004/80 del sistema irlandese di indennizzo delle vittime, in quanto esso non prevedrebbe un indennizzo equo ed adeguato a causa dell’esclusione dei danni cosiddetti «generici», ivi incluso per il dolore e la sofferenza patiti ( 2 ). Nutrendo dubbi sull’interpretazione che occorrerebbe dare all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, il giudice del rinvio ha adito la Corte in via pregiudiziale. Giudizio della Corte Per quanto riguarda il ristoro del danno morale patito dalle vittime di reati intenzionali violenti, la Corte precisa che, sebbene l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 non contenga alcun riferimento esplicito a un siffatto danno, la formulazione ampia di tale disposizione non limita in alcun modo la portata dell’indennizzo ivi previsto per quanto riguarda i danni che esso può contribuire a risarcire. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, non può essere operata alcuna distinzione a seconda dei tipi di danno che le vittime dei reati commessi possono aver subito o delle conseguenze alle quali tali vittime possono essere esposte. Anche supponendo che la formulazione dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, che, nelle sue versioni in particolare in lingua francese e rumena, si riferisce alle sole «lesioni», possa suggerire l’esistenza di una siffatta distinzione, occorre rilevare che, in varie altre versioni linguistiche di tale disposizione, il termine «danni» non è corredato da alcun aggettivo diretto a limitarne la portata. Orbene, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione e, in caso di divergenza tra queste diverse versioni, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento. A tal riguardo, da un lato, la Corte osserva che nessun’altra disposizione della direttiva 2004/80 consente di ritenere che debba essere operata una distinzione tra i tipi di danni o di pregiudizi subìti dalle vittime che rientrano nel suo ambito di applicazione. Dall’altro lato, essa indica che le misure volte a facilitare l’indennizzo delle vittime di reato dovrebbero contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di garantire la protezione dell’integrità delle persone interessate ( 3 ). Inoltre, tale direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 4 ). Orbene, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, l’integrità della persona deve essere intesa come sia fisica che psichica. Pertanto, occorre considerare che l’indennizzo previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 deve essere idoneo, se del caso, a contribuire a risarcire qualsiasi danno morale, compreso il danno per il dolore e la sofferenza patiti. Di conseguenza, la Corte dichiara che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per principio, escluda, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime. Nonostante la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali di indennizzo, di modo che gli Stati membri non devono necessariamente prevedere un ristoro completo del danno materiale e morale subìto da tali vittime, un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, richiede, in sede di determinazione di un siffatto indennizzo, di tener conto della gravità delle conseguenze, in capo alle vittime, dei reati perpetrati, nonché del risarcimento che tali vittime possono ottenere a titolo della responsabilità da fatto illecito dell’autore del reato. ( 1 ) Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato ( GU 2004, L 261, pag. 15 ). In particolare, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime. ( 2 ) Istituito nel 1974, il regime irlandese di indennizzo delle vittime prevedeva, nella sua versione iniziale, il pagamento di un risarcimento dei danni cosiddetti «generici» (general damages), ivi incluso per il dolore e la sofferenza patiti (pain and suffering). A seguito di una modifica di tale regime intervenuta il 1 o aprile 1986, non è concesso alcun indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti, a titolo di risarcimento di danni «generici», poiché la portata delle disposizioni di cui trattasi prima della loro modifica costituiva un aggravio per le risorse finanze dello Stato irlandese che attraversava, all’epoca, un periodo di profonda recessione economica. ( 3 ) V. considerando 2 della direttiva 2004/80. ( 4 ) V. considerando 14 della direttiva 2004/80.