CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti sui ricorsi proposti da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M. e dichiararsi inammissibile quello proposto dai difensori dell'indagato; uditi i difensori dell'indagato, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso dell'indagato e per il rigetto del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione per il riesame - ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione alla cosca mafiosa Piromalli (come addetto al controllo del territorio nel settore delle attività agricole) di cui agli artt. 416- bis, commi 1-2-3-4-5-8 cod. pen. (capo 1), mentre ha rigettato la richiesta di riesame dello stesso indagato quanto ai reati di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi 17 e 18), di cui agli artt. 81, 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma terzo n. 1 e 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale narrava innanzitutto, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria di 'ndrangheta - cosca Piromalli - operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), costituita al fine di preservare, mantenere e rinforzare il dominio sul territorio e dedita a commettere diversi delitti sottesi agli obiettivi criminali del gruppo mafioso, fra i quali le estorsioni nel settore delle attività agricole. Gli esiti investigativi risultanti dall'esame delle conversazioni intercettate e delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dei servizi di videoregistrazione, compendiati nelle informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il quadro relativo ai due episodi estorsivi ai danni dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA] di Rizziconi, che era stata estromessa dalla raccolta delle olive sui terreni di [OSCURATO:PERSONA]. La principale fonte di gravità indiziaria del progetto criminoso diretto a impedire a Luccisano di raccogliere e acquistare la partita di olive di Polimeni, in asserita violazione delle regole del sistema di controllo 'ndranghetista sul territorio (capo 17), era costituita dall'inequivoco tenore delle conversazioni captate il 12 ottobre 2020 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 22 ottobre fra gli stessi e [OSCURATO:PERSONA] (in cui i dialoganti decidono di coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione intimidatoria, perché questi aveva in passato già provveduto con Mazzaferro in senso analogo), il 25 ottobre fra Messineo, Romagnosi e [OSCURATO:PERSONA] (in cui [OSCURATO:PERSONA] ammette di avere proceduto in tal senso con Mazzaferro e si pianificano le modalità di esecuzione della nuova attività estorsiva), nonché dal riscontro obiettivo che l'imposizione eseguita materialmente da Ronnagnosi secondo le indicazioni concordate aveva infine sortito l'effetto voluto, cioè l'allontanamento di Luccisano dai terreni di Polimeni. Quanto alla precedente estorsione consumata con analoghe modalità nel 2010 per allontanare Luccisano da terreni agricoli sotto il controllo della cosca (capo 18), assumevano decisivo rilievo indiziario le dichiarazioni accusatorie di Mazzaferro e quelle autoaccusatorie dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi gli episodi estorsivi erano connotati dal metodo e dall'agevolazione mafiosi, siccome realizzati da soggetti appartenenti o vicini alla cosca Piromalli per segnarne l'egemonia e l'illecito controllo delle attività economiche nel territorio, avvalendosi della forza intinnidatrice della stessa. Circa le esigenze cautelari, con particolare riguardo al rischio di recidivanza, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata in ragione delle concrete, gravi e reiterate attività intimidatorie poste in essere nel corso degli anni in danno della medesima impresa agricola e con le medesime modalità esecutive di carattere mafioso. Il Tribunale esaminava quindi la consistenza probatoria della specifica accusa di partecipazione all'associazione 'ndranghetista - cosca Pironnalli -, con un ruolo operativo nel settore agricolo e nel campo delle estorsioni, ritenendo che il rapporto di vicinanza a componenti della cosca e il contributo offerto all'esecuzione dei due reati fine, a notevole distanza temporale l'uno dall'altro e in assenza di ulteriori prove cautelari di una stabile e duratura messa a disposizione della cosca (prova non riscontrata nel generico e indiretto riferimento, nel corso della conversazione intercettata il 18 novembre 2020 fra Messineo e Romagnosi, alla figura di [OSCURATO:PERSONA] quale presumibile autore delle critiche all'operato di Romagnosi riportate a [OSCURATO:PERSONA], detto "Monnmino"), non giustificasse la consistenza dell'addebito di intraneità al sodalizio criminale mosso a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il P.M., denunziandone la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che dalle conversazioni intercettate emergeva un quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] non solo per i due episodi estorsivi ma anche per l'imputazione di stabile partecipazione alla cosca Piromalli, che sarebbe dimostrata sia dalla progettazione ed esecuzione di atti intimidatori pianificati da esponenti e con metodi propri del sodalizio mafioso, per ribadire l'egemonia dello stesso sulle attività agricole nel territorio controllato, che dall'indicazione della persona dell'indagato da parte di Messineo e Romagnosi come colui che riferiva a "Momnnino" Piromalli informazioni sulle dinamiche associative di cui era depositario. 3. Avverso la medesima ordinanza ricorrono anche i difensori dell'indagato, con atti separati ma sovrapponibili, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo sia alla affermata sussistenza della gravità indiziaria per i delitti di estorsione e per l'aggravante del dell'agevolazione e del metodo mafioso, sulla base di fonti di prova rappresentate da equivoche conversazioni captate, sia alla definizione delle concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati, risalenti al 2010 e al 2020, e il momento della decisione cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' stata disposta nel corso dell'udienza la riunione del procedimento n. 22009/23 a quello n. 21197/23, in quanto oggettivamente connessi, nonché trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame nei confronti dello stesso indagato. 2. Il ricorso del P.M. si palesa manifestamente infondato e per taluni versi aspecifico. Il Tribunale ha escluso il presupposto della gravità del quadro indiziario in ordine alla provvisoria imputazione di partecipazione all'associazione 'ndranghetista - cosca Piromani - (capo 1), con un ruolo operativo nel controllo del territorio nel settore delle attività agricole anche mediante condotte estorsive, ritenendo a tal fine insufficienti il pur certo rapporto di vicinanza a componenti del sodalizio e gli specifici contributi offerti all'esecuzione dei due reati fine di estorsione in danno dell'impresa Luccisano di raccolta e lavorazione olive, siccome consumati a notevole distanza temporale l'uno dall'altro (2010 e 2020). Peraltro, non veniva considerato come prova di una stabile e duratura intraneità e messa a disposizione della cosca neppure il generico, indiretto e non riscontrato riferimento, nel corso della conversazione intercettata il 18 novembre 2020 fra Messineo e Romagnosi, alla persona di [OSCURATO:PERSONA] quale presumibile latore delle critiche all'operato di Romagnosi riportate a [OSCURATO:PERSONA] detto "Mommino". Orbene, siffatto apparato giustificativo della decisione di parziale annullamento dell'ordinanza cautelare, siccome sorretto da una puntuale valutazione fattuale circa l'incerta portata del complessivo quadro indiziario, appare logicamente congruo e perciò non sindacabile in sede di legittimità per il profilo del travisamento dei termini della vicenda, di cui il ricorrente P.M. chiede di una non consentita e alternativa rilettura. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso del P.M. va dichiarato inammissibile.3. I motivi di ricorso sviluppati nei distinti atti dei difensori dell'indagato, a loro volta, sono affatto generici e manifestamente infondati. Circa il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine ai reati di estorsione ascritti all'indagato, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, dichiarativo e intercettativo, risultano - oltre che per taluni aspetti affatto generiche - sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, a fronte dell'apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell'ordinanza impugnata. Dall'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate e analiticamente riportate in motivazione, confermate dagli esiti dei servizi di videosorveglianza, il Tribunale ha tratto la ricostruzione dei due episodi estorsivi ai danni dell'impresa olearia di [OSCURATO:PERSONA], che veniva estromessa dalla raccolta e dalla lavorazione delle olive sui terreni di [OSCURATO:PERSONA] perché tale attività sarebbe stata assunta in spregio del sistema di controllo della cosca mafiosa sul territorio. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella programmazione e nell'esecuzione dell'operazione intimidatoria consumata nel 2020, giustificato dalla circostanza che egli aveva già in passato nel 2010 proceduto con Mazzaferro a un analogo allontanamento dell'impresa di Luccisano, è stato altresì oggetto delle propalazioni accusatorie di Mazzaferro e di quelle confessorie dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Circa l'aggravante mafiosa, il Tribunale ha ritenuto che entrambi gli episodi fossero connotati dal metodo e dall'agevolazione mafiosi, siccome realizzati da soggetti appartenenti o vicini alla cosca Piromalli per ribadirne l'egemonia e l'illecito controllo delle attività agricole nel territorio avvalendosi della forza intimidatrice della stessa. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per i delitti oggetto di contestazione provvisoria, anche con riguardo alla consistenza dell'aggravante mafiosa. Esse, quando la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. Anche con riguardo alle esigenze cautelari, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento e logicamente ineccepibile, sull'assunto, con particolare riguardo al rischio di recidivanza, delle concrete, gravi e reiterate attività intimidatorie poste in essere nel corso di un decennio in danno della medesima impresa agricola e con le medesime modalità esecutive di carattere mafioso. Di talché, anche per questo profilo non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. Sicché anche il ricorso dell'indagato va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna rt oyr ie al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila