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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14682/2022

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o la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Morgagni, 2/a - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 24 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, n. 688/2014, depositata il 28 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la Cassa di Risparmio dell’[OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22605/2015 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 14682/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata il 28 novembre 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l.fall., l’inefficacia, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., delle rimesse affluite sui conti correnti intrattenuti dalla società e, conseguentemente, condannato la banca al pagamento del relativo importo, pari ad euro 458.772,06; - il giudice di appello, disattesa l’eccezione di nullità della domanda per incertezza della causa petendi e del petitum, in quanto tardivamente sollevata, ha respinto il gravame della banca, evidenziando che, al momento delle rimesse in oggetto, la società in bonis versava in uno stato di decozione e che sussisteva il requisito della scientia decoctionis, avuto riguardo alla concessione di un’ipoteca per una «somma rilevantissima» e al ritardo nel pagamento degli stipendi, nonché ai continui sconfinamenti «oltre fido» del saldo di conto corrente, alla presenza di cd. partite bilanciate e a un elevato numero di effetti ritirati o ritornati insoluti; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].; - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative al concetto di decozione, per aver la Corte di appello valutato la sussistenza di un siffatto stato all’esito di una valutazione statica e non dinamica dell’andamento dell’impresa, senza considerare, in particolare, la linea di tendenza dell’indebitamento e le prospettive di sviluppo nel mercato, così come evincibili dalla ricchezza del portafoglio ordini, dalla qualità del suo lavoro e dai dati esposti in bilancio; - il motivo è inammissibile; 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22605/2015 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 14682/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 - in tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l.fall., nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., nella l. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile al caso in esame ratione temporis, lo stato di insolvenza dell'imprenditore nel cd. periodo sospetto forma oggetto di una presunzione iuris et de iure conseguente all'apertura della procedura concorsuale, cosicché il convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che, nel periodo suddetto, il debitore versava in una situazione di sola temporanea difficoltà ad adempiere (così, Cass. 19 gennaio 2016, n. 803); - sotto altro profilo, si osserva che l’accertamento della effettiva conoscenza da parte dell’accipiens dello stato di insolvenza al momento delle rimesse in questione è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro – utilizzato dal giudice di appello – della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (cfr. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3854; Cass., ord., 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827): tale accertamento in fatto, chiaramente motivato nella specie dal giudice di appello, non può essere censurato con il ricorso per cassazione, se non deducendo il vizio di omesso esame di fatti decisivi discussi dalle parti, a norma dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c.; - con il secondo motivo la banca deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione, interessata da motivo di appello, relativa al momento in cui si fossero avverati i presupposti dello stato di decozione e della scientia decoctionis, rilevante al fine di stabilire per quali rimesse sussistessero tali presupposti; - il motivo è, quanto alla prima questione, inammissibile, atteso che, 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22605/2015 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 14682/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 come ritenuto, lo stato di insolvenza interessa l’intero periodo sospetto per cui è inconfigurabile una decorrenza dello stesso in un momento diverso; - quanto alla seconda questione, la doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello ha, sul punto, espressamente affermato che, al momento dell’effettuazione delle rimesse, la banca avesse consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versava la società, pronunciandosi, in tal modo, sulla questione controversa; - con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle emergenze documentali sul punto della individuazione del momento di avveramento delle difficoltà della società, nonché alla valenza attribuita alla concessione dell’ipoteca quale segno rivelatore di una condizione di insolvenza; - il motivo è inammissibile; - in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, non è più ammissibile nel ricorso per cassazione la censura di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; successivamente, in tal senso, Cas., ord., 12 ottobre 2017, n. 23940); - l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22605/2015 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 14682/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., ord., 8 novembre 2019, n. 28887; Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415), tra le quali spetta al giudice di merito scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. tra molte: Cass.n.25608/2013; n.6288/2011); - il motivo in esame non rispetta i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione in quanto lamenta, da un lato, la omessa considerazione da parte della Corte di appello di risultanze che non appaiono idonee a smentire i fatti costituenti chiari indici rivelatori della insolvenza (trascurati dalla banca) indicati in sentenza, d’altro lato contrappone alla valutazione di uno di tali fatti (concessione di ipoteca in favore di altro Istituto), espressa dalla Corte di appello, una propria diversa valutazione, implicitamente quanto inammissibilmente sollecitando questa Corte a compiere un nuovo esame ad essa precluso; - con l’ultimo motivo la banca lamenta l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, con riferimento alla pretermissione delle critiche svolte dal consulente tecnico di parte nei confronti della consulenza tecnica d’ufficio in relazione al tema delle partite bilanciate; - il motivo è inammissibile; - il nuovo paradigma normativo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha per oggetto l'omesso esame di un di un fatto, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, per cui esula dallo stesso la mancata valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass., ord., 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass., ord., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305); - la consulenza di parte, infatti, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22605/2015 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 14682/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 carattere tecnico, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto quando ponga a base del proprio convincimento, come nel caso in esame, considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del consulente d’ufficio (cfr. Cass., ord., 9 aprile 2021, n. 9483); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Morgagni, 2/a - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 24 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, n. 688/2014, depositata il 28 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la Cassa di Risparmio dell’[OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22605/2015 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 14682/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata il 28 novembre 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l.fall., l’inefficacia, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., delle rimesse affluite sui conti correnti intrattenuti dalla società e, conseguentemente, condannato la banca al pagamento del relativo importo, pari ad euro 458.772,06; - il giudice di appello, disattesa l’eccezione di nullità della domanda per incertezza della causa petendi e del petitum, in quanto tardivamente sollevata, ha respinto il gravame della banca, evidenziando che, al momento delle rimesse in oggetto, la società in bonis versava in uno stato di decozione e che sussisteva il requisito della scientia decoctionis, avuto riguardo alla concessione di un’ipoteca per una «somma rilevantissima» e al ritardo nel pagamento degli stipendi, nonché ai continui sconfinamenti «oltre fido» del saldo di conto corrente, alla presenza di cd. partite bilanciate e a un elevato numero di effetti ritirati o ritornati insoluti; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].; - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative al concetto di decozione, per aver la Corte di appello valutato la sussistenza di un siffatto stato all’esito di una valutazione statica e non dinamica dell’andamento dell’impresa, senza considerare, in particolare, la linea di tendenza dell’indebitamento e le prospettive di sviluppo nel mercato, così come evincibili dalla ricchezza del portafoglio ordini, dalla qualità del suo lavoro e dai dati esposti in bilancio; - il motivo è inammissibile; 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22605/2015 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 14682/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 - in tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l.fall., nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., nella l. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile al caso in esame ratione temporis, lo stato di insolvenza dell'imprenditore nel cd. periodo sospetto forma oggetto di una presunzione iuris et de iure conseguente all'apertura della procedura concorsuale, cosicché il convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che, nel periodo suddetto, il debitore versava in una situazione di sola temporanea difficoltà ad adempiere (così, Cass. 19 gennaio 2016, n. 803); - sotto altro profilo, si osserva che l’accertamento della effettiva conoscenza da parte dell’accipiens dello stato di insolvenza al momento delle rimesse in questione è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro – utilizzato dal giudice di appello – della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (cfr. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3854; Cass., ord., 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827): tale accertamento in fatto, chiaramente motivato nella specie dal giudice di appello, non può essere censurato con il ricorso per cassazione, se non deducendo il vizio di omesso esame di fatti decisivi discussi dalle parti, a norma dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c.; - con il secondo motivo la banca deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione, interessata da motivo di appello, relativa al momento in cui si fossero avverati i presupposti dello stato di decozione e della scientia decoctionis, rilevante al fine di stabilire per quali rimesse sussistessero tali presupposti; - il motivo è, quanto alla prima questione, inammissibile, atteso che, 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22605/2015 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 14682/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 come ritenuto, lo stato di insolvenza interessa l’intero periodo sospetto per cui è inconfigurabile una decorrenza dello stesso in un momento diverso; - quanto alla seconda questione, la doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello ha, sul punto, espressamente affermato che, al momento dell’effettuazione delle rimesse, la banca avesse consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versava la società, pronunciandosi, in tal modo, sulla questione controversa; - con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle emergenze documentali sul punto della individuazione del momento di avveramento delle difficoltà della società, nonché alla valenza attribuita alla concessione dell’ipoteca quale segno rivelatore di una condizione di insolvenza; - il motivo è inammissibile; - in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, non è più ammissibile nel ricorso per cassazione la censura di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; successivamente, in tal senso, Cas., ord., 12 ottobre 2017, n. 23940); - l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22605/2015 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 14682/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., ord., 8 novembre 2019, n. 28887; Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415), tra le quali spetta al giudice di merito scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. tra molte: Cass.n.25608/2013; n.6288/2011); - il motivo in esame non rispetta i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione in quanto lamenta, da un lato, la omessa considerazione da parte della Corte di appello di risultanze che non appaiono idonee a smentire i fatti costituenti chiari indici rivelatori della insolvenza (trascurati dalla banca) indicati in sentenza, d’altro lato contrappone alla valutazione di uno di tali fatti (concessione di ipoteca in favore di altro Istituto), espressa dalla Corte di appello, una propria diversa valutazione, implicitamente quanto inammissibilmente sollecitando questa Corte a compiere un nuovo esame ad essa precluso; - con l’ultimo motivo la banca lamenta l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, con riferimento alla pretermissione delle critiche svolte dal consulente tecnico di parte nei confronti della consulenza tecnica d’ufficio in relazione al tema delle partite bilanciate; - il motivo è inammissibile; - il nuovo paradigma normativo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha per oggetto l'omesso esame di un di un fatto, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, per cui esula dallo stesso la mancata valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass., ord., 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass., ord., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305); - la consulenza di parte, infatti, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22605/2015 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 14682/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 carattere tecnico, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto quando ponga a base del proprio convincimento, come nel caso in esame, considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del consulente d’ufficio (cfr. Cass., ord., 9 aprile 2021, n. 9483); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c