CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2016
Cassazione n. 16105/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,– resistente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 3577/2016,depositata il 18/10/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11303/2017Numero sezionale 3913/2026Numero di raccolta generale 16105/2026Data pubblicazione 25/05/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di CiprianoG.L. e Cuttaia G., avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2008,con il quale accertava un maggior imponibile ai fini Iva, Irap ed Irpef.2. La società contribuente impugnava l’atto impositivo davanti allaC.t.p. di Agrigento che rigettava il ricorso, con sentenze confermate inappello. Avverso detta ultima la ricorrente propone ricorso percassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, la quale hadepositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione, dando atto non aver depositato tempestivocontroricorso.3. Nel corso del giudizio è stata comunicata alle parti proposta didefinizione accelerata alla quale è seguita istanza di fissazionedell’udienza.Con successiva memoria la contribuente ha dichiarato di averaderito alla c.d. rottamazione quater delle cartelle; contestualmente hadichiarato di rinunciare al ricorso e, per l’effetto, ha chiesto l’estinzionedel giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve rilevarsi che non vi è prova che le cartelleoggetto della domanda di rottamazione siano relative alla pretesatributaria di cui agli avvisi di accertamento impugnati, sicché nonsussistono i presupposti per l’estinzione e, tanto meno, per ladichiarazione di cessazione della materia del contendere la quale, peraltro, può essere pronunciata solo in caso di pagamento integrale diquanto dovuto (cfr. Cass. n. 24083/2018).In mancanza di un collegamento univoco, pur non potendosiritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazionedelle cartelle, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interessead una pronuncia di merito, in ragione della espressa rinuncia al ricorsoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 11303/2017Numero sezionale 3913/2026Numero di raccolta generale 16105/2026Data pubblicazione 25/05/2026manifestata dal difensore munito di procura speciale (cfr. Cass. n.34109/2022).2. Non deve provvedersi sulle spese stante la mancanza di attivitàdifensiva dell’Agenzia delle entrate.Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presuppostiper imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributounificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inquanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizionedel ricorso (Cass., n. 31732/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, l’8 maggio 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3