CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 22610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, Corte di appello di Torino rigettava la richiesta di rescissione del giudicato o, in subordine, di rimessione in termini per l'impugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria in data 11/12/2018, irrevocabile il 5/01/2019, che lo aveva condannato alla pena della reclusione di mesi sette per il reato di cui all'ad 336 cod. pen.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 629-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere l'impugnata ordinanza fondato il rigetto della richiesta di rescissione sulla base di argomentazioni illogiche e contraddittorie. La Corte di appello ha, per un verso, affermato che [OSCURATO:PERSONA] avesse certa conoscenza del processo, valorizzando l'avvenuta notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia ove [OSCURATO:PERSONA] aveva, in fase di indagini, eletto domicilio, e per altro verso affermato che [OSCURATO:PERSONA] non ha documentato, come sarebbe stato suo onere fare, la propria incolpevole ignoranza del processo. Tali argomenti, connotati da intrinseca contraddittorietà, sono comunque basati su dati erroneamente interpretati dal giudice di merito. Se è vero, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva conoscenza del procedimento in fase di indagini, nessuna certezza sussiste quanto alla vocatio in ius, posto che la stessa Corte di appello ha dato atto della circostanza che il difensore di fiducia ebbe a dismettere il mandato appena due mesi dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ciò che costituisce dato che depone inequivocabilmente per la mancata conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dello svolgimento del processo a suo carico, relativo, peraltro, a fatti commessi nell'anno 2013 e dunque molti anni prima dell'avvio della fase processuale. La Corte di appello ha, inoltre, interpretato arbitrariamente il contenuto della mali inviata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendone l'effettiva sussistenza di un rapporto fiduciario tra [OSCURATO:PERSONA] e il difensore, nonostante questi nella mali abbia precisato di non avere rapporti con l'istante da molti anni e che da una ricerca effettuata nel suo archivio non risulta alcuna documentazione riferibile al ricorrente. Anche l'affermazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato la propria incolpevole ignoranza del processo appare contraddetta dalle dichiarazioni da lui rese al proprio difensore con le quali ha precisato di non essere più presente sul territorio dello Stato, poiché rientrato in Albania, e che né il difensore di fiducia né il difensore di ufficio successivamente nominato hanno mai avuto contatti con lui in relazione al processo in esame. La Corte di appello ha, dunque, illegittimamente operato secondo automatismi e presunzioni, deducendo dalla mera notifica degli atti indicati l'effettiva conoscenza del processo, invero non provata. 23. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La Corte di appello ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato sulla base dei seguenti rilievi. L'stante il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso delle indagini preliminari, ed in particolare due giorni dopo la commissione dei fatti, aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale aveva eletto domicilio per le notificazioni. Il 24/01/2017 era stato notificato presso il difensore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il 10/01/2018 veniva notificato, presso il medesimo difensore, il decreto di citazione a giudizio. In data 28/01/2018 il difensore aveva comunicato alla rinuncia al mandato cui era conseguita la nomina di un difensore di ufficio. La Corte di appello ha ritenuto comprovata l'effettiva esistenza di un rapporto fiduciario, non meramente formale, con il difensore domiciliatario che aveva ricevuto la notifica tanto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari quanto della vocatio in ius, sulla base del contenuto della mai! (allegata al ricorso), in cui l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel comunicare al nuovo difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] di non avere più rapporti con l'istante da "tantissimo tempo" ha ricollegato la cessazione dei rapporti all'intervenuta chiusura di diversi procedimenti a carico di [OSCURATO:PERSONA], con il quale, dunque, aveva intrattenuto un effettivo rapporto professionale protratto nel tempo. Né, precisa la Corte di appello, il difensore di fiducia domiciliatario, al momento della dismissione dell'incarico, aveva fatto alcun riferimento alle ragioni di quella scelta, che non aveva espressamene ricollegato alla presunta assenza di contatti con l'istante. La genericità del riferimento cronologico alla perdita di contatti con il cliente, contenuta nella mail del 17/12/2025. non consentiva poi di trarre elementi di valutazione circa l'effettiva mancanza di contatti all'epoca della notificazione di atti dal difensore ricevuti, quale domiciliatario, quasi sette anni prima. Da tanto la Corte ha desunto la conoscenza del procedimento da parte del ricorrente e la sua rimproverabile noncuranza verso la vicenda processuale, non avendo mantenuto i doverosi rapporti con il difensore di fiducia rispetto ad un procedimento che aveva mostrato di conoscere e non avendo allegato circostanze 3di fatto per giustificare la mancata conoscenza incolpevole della celebrazione del processo. 3. La pronuncia della Corte territoriale si fonda, così, sull'orientamento, in effetti affermato anche di recente nella giurisprudenza di legittimità, per il quale la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, in particolare, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, non si sia attivato per mantenere con il difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146) [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non condivide questa posizione interpretativa. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[i]n tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice di appello la quale, pur avendo ritenuto errata la dichiarazione di assenza dell'imputato, desumeva l'effettiva conoscenza della pendenza del processo dalla nomina di un difensore di fiducia, sebbene questi non avesse mai partecipato alle udienze). (Sez. 5, Sentenza n. 23670 del 03/06/2025, Rv. 288209-01). Nella richiamata pronuncia questa Corte ha infatti rimarcato che "già prima della novellazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le Sezioni Unite avevano chiarito che, presupposto per procedere in assenza, è «una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio», fondando, quindi, anche sulla scorta delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), sulla conoscenza effettiva, e non solo presunta né meramente legale della chiamata in giudizio, la condizione idonea a far ritenere che l'assenza dell'imputato all'udienza fosse dovuta ad una scelta volontaria e consapevole (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). In motivazione, tale fondamentale decisione ha posto in rilievo che i c.d. indici di conoscenza del processo previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. nella formulazione successiva agli interventi operati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, devono essere dotati di caratteri di effettività rispetto alle modalità con le quali sono realizzati. Questo implica che sia la nomina del difensore che l'elezione domicilio debbano essere serie e reali, dovendo essere apprezzabile il rapporto tra il soggetto e il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti. Di qui è 4necessario verificare se gli imputati siano concretamente venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, essi non abbiano alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico." La stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito, inoltre, che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo richiede «condotte positive», da accertare anche vagliando il coefficiente psicologico della condotta, sottolineando l'esigenza di non esasperare il concetto di "mancata diligenza" informativa dell'imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi (Sez. U, n. 23948/2019, dep. 2020, cit.). Nella richiamata sentenza Sez. 6 n. 23670 del 2025 si è, ancora, evidenziato che tale approccio interpretativo è stato, in sostanza, recepito, sul piano normativo, dal d.lgs. n. 150 del 2022, il quale ha modificato l'art. 420-bis cod. proc. pen., prevedendo, per quel che maggiormente rileva in questa sede, al comma 2, che: «Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante». Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 420-bis cod. proc. pen., laddove dispone che, per verificare se l'assenza dell'imputato sia frutto di una scelta volontaria e consapevole, il giudice tiene conto di una serie di fattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia, comporta che detta nomina sia solo uno degli elementi tra quelli - unitamente alle modalità di notifica, agli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza e ad ogni altra circostanza rilevante - rimessi al vaglio del giudice ai fini del relativo accertamento, rimanendo invece esclusa ogni presunzione di conoscenza della pendenza del processo legata ad un - non codificato - onere informativo costante dell'imputato a seguito della nomina del difensore di fiducia Da tanto deriva - e, in particolare, dai principi espressi dalle Sezioni Unite anche prima della novellazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, che, pur se inapplicabile ratione temporis, è andata a codificarne gli esiti - che non è sufficiente, neppure sul piano presuntivo, rispetto all'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, che questi abbia nominato un difensore di fiducia in virtù di una sorta di onere informativo che sarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all'evoluzione del 5procedimento a proprio carico rispetto al momento nel quale è intervenuta la nomina. In sostanza, la negligenza informativa dell'imputato nei rapporti con il difensore fiduciario non è ex se sintomo della volontà dello stesso di non partecipare al processo. Non è, perciò, sufficiente il mero dato formale del conferimento dell'incarico professionale da parte dell'imputato e la notifica al difensore, ma è necessario accertare caso per caso l'esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere, ma anche dimostrare la conoscenza del processo.Quest'ultimo accertamento postula una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche della presenza (tra le quali è annoverata la notifica presso il domicilio del difensore di fiducia), dovendosi piuttosto spiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell'interessato. Del resto, come ha sottolineato la stessa Corte Costituzionale, il giudizio può celebrarsi in assenza solo se preceduto da «ragionevoli sforzi» delle autorità nel rintracciare l'imputato per le notifiche, poiché spetta alle autorità, che tale diritto intendano negare, addurre «indizi precisi e oggettivi» da cui risulti che o ha ricevuto sufficienti informazioni del processo (Corte Cost., sent. n. 192 del 2023). Deve allora essere ribadito che, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 6 n. 23670 del 2025 cit; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287298). 4. Nella vicenda in esame, la Corte di appello, valorizzando erroneamente l'onere informativo dell'imputato che aveva nominato un difensore di fiducia, si è discostata dai richiamati principi, affermando, sulla base di un mero automatismo, la sussistenza dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, che, invece, risulta smentita dai plurimi elementi allegati dall'istante, quali: il lungo tempo decorso tra l'atto di nomina del difensore di fiducia e la contestuale elezione di domicilio in fase di indagini (22/10/2013) rispetto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (24/01/2017) e, soprattutto, della vocatio in ius (10/11/2018); la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia intervenuta pochi giorni dopo (28/01/2018) rispetto alla notifica del decreto di citazione, e la conseguente nomina di un difensore di ufficio, che ha rappresentato l'imputato nella fase processuale, cui invece non risulta aver partecipato il difensore di fiducia; la comunicazione del difensore all'epoca nominato di non avere più intrattenuto alcun rapporto con l'istante, che peraltro ha espressamente allegato ,— 6(contrariamente a quanto assunto dalla Corte di appello) di non avere avuto conoscenza del processo in quanto allontanatosi dal territorio dello Stato per fare rientro in Albania. 5. Per le ragioni esposte si impone l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza impugnata sia della sentenza del Tribunale di Alessandria del 11/12/2018 per essere stato il processo celebrato in assenza in difetto di prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per nuovo giudizio. P.Q.M