CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 14850/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15771/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scialoja, n. 18. – controricorrente – F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15771/2018 Numero sezionale 675/2022 Numero di raccolta generale 14850/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4680/22/2017, depositata il 15/11/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 03 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della predetta contribuente contro l’avviso d’accertamento , in materia di Ires ed Irap di cui all’anno d’imposta 2006, con il quale erano stati imputati alla società ricavi non contabilizzati ed era stata disconosciuta la deduzione di interessi passivi generati da finanziamenti concessi dalla controllante. In data 28 maggio 2019 la contribuente ha dichiarato di aver aderito all’istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’ art. 6 d.l. n. 119 del 2018, depositando copia della relativa domanda, dalla quale risultava che nulla era dovuto. In data 31.1.2022 è stato emesso da questa Corte decreto di estinzione del processo n. 2740/2022, non essendo stata depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 («tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione»), ń risultando intervenuto entro il 31 luglio 2020 diniego della definizione, poi impugnato. Con istanza del 3 febbraio 2022 la contribuente, premesso che il 30 dicembre 2020 aveva presentato istanza di trattazione del giudizio, al F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15771/2018 Numero sezionale 675/2022 Numero di raccolta generale 14850/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 fine di far constatare l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e di far dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, con spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate, ha chiesto che venisse fissata l’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l’istanza della contribuente di trattazione ex art. 391, terzo comma, cod. proc. per effetto della quale ora si procede, dopo il decreto che ha dichiarato estinto il giudizio all’esito della domanda di definizione agevolata presentata dalla parte privata, è finalizzata comunque alla declaratoria di estinzione del giudizio, proprio per l’adesione della stessa contribuente alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Pertanto, deve rilevarsi il difetto d’interesse della parte ricorrente alla revoca del decreto presidenziale che ha già dichiarato l’estinzione del procedimento. Invero l'estinzione del processo, a seguito della sanatoria intervenuta nelle more del giudizio, è strettamente connessa ai riflessi di ordine pubblico nascenti dalla legge di condono, che, derogando alla pretesa impositiva, stabilisce un sistema diversificato per quelle esigenze di salvaguardia di regolarità e speditezza del gettito ritenute meritevoli di tutela dalla Corte costituzionale, sicché la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell'originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, è rilevabile d'ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa (Cass., Sez. Un., 27/01/2016, n. 1518). Tanto premesso, come è chiarito anche nello stesso decreto de quo, l’interesse che legittima l’ istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 («tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione») e, comunque, la richiesta di fissazione dell’udienza ai F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15771/2018 Numero sezionale 675/2022 Numero di raccolta generale 14850/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., deve avere natura ed utilità sostanziale, che nel caso di specie non risultano neppure allegate dalla contribuente, la quale, in conseguenza del medesimo presupposto dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata, chiede, nella sostanza, non di attingere il merito della lite, ma di revocare una declaratoria di estinzione e di emetterne contestualmente un’altra, senza individuare conseguenze rilevanti di tale “sostituzione”, vista l’identità dell’esito processuale attuale e di quello perseguito. L’istanza di trattazione ex art. 391, terzo comma, cod. proc. è quindi inammissibile ed il decreto di estinzione del giudizio va confermato. Le spese di questa ulteriore fase processuale sono compensate. P.Q.M. Dichiara inammissibile l’istanza di trattazione ex art. 391, terzo comma, cod. proc. e conferma l’estinzione del giudizio disposta con il decreto presidenziale n. 2740/2022, compensando le