CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07758/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, in realtà determinata nel minimo, e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha denegato le generiche valorizzando la reiterazione delle condotte di evasione, riunite in continuazione, e l'assenza di giustificazioni dell'imputato. La pena complessivamente determinata, con la diminuente del rito, in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione appare, secondo la motivazione, del tutto proporzionata alla gravità dei fatti e costituisce il risultato dell'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, in presenza di tre condotte di reato. t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] i