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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 29533/2026

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/2025 del TRIBUNALE di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINOche ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Cagliari, quale giudicedell’esecuzione, ha dichiarato unificati dal vincolo della continuazione i reati di cuialle sentenze, relative a [OSCURATO:PERSONA], del Tribunale del Cagliari,1) emessa il 7/3/2017, irrevocabile il 14/4/2017, in relazione al reato di cuiall'art. 624-bis cod. pen. commesso il 16 febbraio 2017 in Nuraminis (sub 2 delCasellario);2) emessa il 23/4/2024, irrevocabile il 2/11/2024, in relazione al reato di cuiall'art. 624-bis cod. pen. commesso il 25 marzo 2017 in Nuragus (sub 3 delCasellario),determinando complessivamente la pena in anni uno, mesi cinque direclusione ed euro 600 di multa, quindi, ha revocato la sospensione condizionaledella pena concessa con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delleparti emessa dal Tribunale di Firenze il 13/7/2015, irrevocabile il 11/9/2015 (sub1 del Casellario), nonché con la sentenza di applicazione della pena su richiestadelle parti del Tribunale di Cagliari del 7/3/2017, irrevocabile il 14/4/2017 (sub 2del Casellario).2.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conrituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 445 e 671, comma 3, cod. proc. pen., 163, 164 e 168 cod.pen. ed il vizio della motivazione rispetto alla revoca della sospensionecondizionale della pena già concessa con la sentenza di applicazione della penadel Tribunale di Cagliari del 13/7/2015 e la sentenza di applicazione della penadel Tribunale di Cagliari del 7/3/2017, nonché sul diniego di sospensionecondizionale sulla pena complessiva determinata in continuazione tra i reati sub2 e sub 3 del Casellario.

In particolare, il Tribunale con la decisione quiimpugnata avrebbe violato l'art. 168 cod. pen. nel testo risultante dalla sentenzadella Corte costituzionale n. 86 del 1970 di dichiarazione di parziale illegittimitàcostituzionale nelle ipotesi di reato in continuazione.

Secondo la tesi delricorrente sulla trattazione unitaria ai fini della sospensione condizionale dellepene determinate in continuazione in sede esecutiva, l’art. 163 cod. pen., inpresenza di imputato infra-ventunenne, consente la sospensione della penacomplessiva entro il limite di anni 2 e mesi 6 e, ai sensi dell’art. 164, commaquarto, cod. pen. è previsto che la sospensione condizionale della pena nonpossa essere concessa più di una volta, tuttavia il giudice nell'infliggere unanuova condanna può disporre la sospensione condizionale della pena qualora lapena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna(anche per delitto), non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Si afferma,inoltre, che l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce l'estinzione del reatose, nel termine di cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza, l'imputato noncommetta altri delitti ovvero contravvenzioni della stessa indole, infine, l'art.671, comma 3, cod. proc. pen. consente, in caso di applicazione in executivisdella disciplina del reato continuato, al giudice dell'esecuzione di concedere lasospensione condizionale della pena.Da ciò, deriverebbe che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata nelle parti incui è stata qualificata come revoca di diritto quella della sospensione condizionaledella pena concessa con la sentenza sub 2 (il cui reato dovrebbe essereconsiderato estinto ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen.), che la stessa sarebbedovuta essere considerata, per effetto della riconosciuta continuazione, qualeoggetto di una valutazione discrezionale, senza peraltro che sia stata consideratala possibilità di estendere la sospensione condizionale della pena entro il maggiorlimite previsto per gli infra-ventunenni.2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione all’art. 666 cod. proc. pen. poiché il pubblico ministero aveva richiestola revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub1 del Casellario e non, come deciso dal Tribunale, in relazione alla sentenza sub3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento nei limitidi seguito specificati.2.

Come denunciato con il secondo motivo di ricorso, da ritenersi assorbenteil precedente, il Pubblico ministero aveva richiesto la revoca del beneficio giàconcesso della sospensione condizionale della pena solamente in relazione allasentenza di condanna sub 1 del Casellario giudiziale, pertanto, considerato che “ilgiudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimentonon rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è previstal'adozione d'ufficio” (Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, Rv. 283430 - 01), ladecisione impugnata è da cassare in parte qua.3.

Da tale considerazione deriva l’accoglimento del secondo motivo di ricorsoe l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alle statuizioniconcernenti la sentenza sub 2, con rinvio per nuovo esame al Tribunale diCagliari, in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle statuizioni concernenti lasentenza sub 2, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari, in diversapersona fisica.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 del TRIBUNALE di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINOche ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Cagliari, quale giudicedell’esecuzione, ha dichiarato unificati dal vincolo della continuazione i reati di cuialle sentenze, relative a [OSCURATO:PERSONA], del Tribunale del Cagliari,1) emessa il 7/3/2017, irrevocabile il 14/4/2017, in relazione al reato di cuiall'art. 624-bis cod. pen. commesso il 16 febbraio 2017 in Nuraminis (sub 2 delCasellario);2) emessa il 23/4/2024, irrevocabile il 2/11/2024, in relazione al reato di cuiall'art. 624-bis cod. pen. commesso il 25 marzo 2017 in Nuragus (sub 3 delCasellario),determinando complessivamente la pena in anni uno, mesi cinque direclusione ed euro 600 di multa, quindi, ha revocato la sospensione condizionaledella pena concessa con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delleparti emessa dal Tribunale di Firenze il 13/7/2015, irrevocabile il 11/9/2015 (sub1 del Casellario), nonché con la sentenza di applicazione della pena su richiestadelle parti del Tribunale di Cagliari del 7/3/2017, irrevocabile il 14/4/2017 (sub 2del Casellario).2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conrituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 445 e 671, comma 3, cod. proc. pen., 163, 164 e 168 cod.pen. ed il vizio della motivazione rispetto alla revoca della sospensionecondizionale della pena già concessa con la sentenza di applicazione della penadel Tribunale di Cagliari del 13/7/2015 e la sentenza di applicazione della penadel Tribunale di Cagliari del 7/3/2017, nonché sul diniego di sospensionecondizionale sulla pena complessiva determinata in continuazione tra i reati sub2 e sub 3 del Casellario. In particolare, il Tribunale con la decisione quiimpugnata avrebbe violato l'art. 168 cod. pen. nel testo risultante dalla sentenzadella Corte costituzionale n. 86 del 1970 di dichiarazione di parziale illegittimitàcostituzionale nelle ipotesi di reato in continuazione. Secondo la tesi delricorrente sulla trattazione unitaria ai fini della sospensione condizionale dellepene determinate in continuazione in sede esecutiva, l’art. 163 cod. pen., inpresenza di imputato infra-ventunenne, consente la sospensione della penacomplessiva entro il limite di anni 2 e mesi 6 e, ai sensi dell’art. 164, commaquarto, cod. pen. è previsto che la sospensione condizionale della pena nonpossa essere concessa più di una volta, tuttavia il giudice nell'infliggere unanuova condanna può disporre la sospensione condizionale della pena qualora lapena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna(anche per delitto), non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Si afferma,inoltre, che l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce l'estinzione del reatose, nel termine di cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza, l'imputato noncommetta altri delitti ovvero contravvenzioni della stessa indole, infine, l'art.671, comma 3, cod. proc. pen. consente, in caso di applicazione in executivisdella disciplina del reato continuato, al giudice dell'esecuzione di concedere lasospensione condizionale della pena.Da ciò, deriverebbe che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata nelle parti incui è stata qualificata come revoca di diritto quella della sospensione condizionaledella pena concessa con la sentenza sub 2 (il cui reato dovrebbe essereconsiderato estinto ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen.), che la stessa sarebbedovuta essere considerata, per effetto della riconosciuta continuazione, qualeoggetto di una valutazione discrezionale, senza peraltro che sia stata consideratala possibilità di estendere la sospensione condizionale della pena entro il maggiorlimite previsto per gli infra-ventunenni.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione all’art. 666 cod. proc. pen. poiché il pubblico ministero aveva richiestola revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub1 del Casellario e non, come deciso dal Tribunale, in relazione alla sentenza sub3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento nei limitidi seguito specificati.2. Come denunciato con il secondo motivo di ricorso, da ritenersi assorbenteil precedente, il Pubblico ministero aveva richiesto la revoca del beneficio giàconcesso della sospensione condizionale della pena solamente in relazione allasentenza di condanna sub 1 del Casellario giudiziale, pertanto, considerato che “ilgiudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimentonon rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è previstal'adozione d'ufficio” (Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, Rv. 283430 - 01), ladecisione impugnata è da cassare in parte qua.3. Da tale considerazione deriva l’accoglimento del secondo motivo di ricorsoe l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alle statuizioniconcernenti la sentenza sub 2, con rinvio per nuovo esame al Tribunale diCagliari, in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle statuizioni concernenti lasentenza sub 2, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari, in diversapersona fisica.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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