CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3515/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 60D43 G274C), rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 4012/2016, depositata il 21/6/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Alla socia [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso diaccertamento con cui, per l’anno d’imposta 2006, il reddito d’impresaNumero registro generale 3515/2017Numero sezionale 2550/2026della [OSCURATO:SOCIETA] era determinato in euro 93.127,00. La società diNumero di raccolta generale 8080/2026capitali aveva optato per il regime di tassazione per traspDaartae pnubzbalic aezio ne 01/04/2026per l’anno oggetto dell’accertamento non aveva presentato ledichiarazioni dei redditi, iva e ilor. La contribuente era titolare dellaquota del 2% della società.2. Con la sentenza n. 3680/2014 la CTP di Roma rigettava il ricorsodella contribuente.3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 4012/2016, confermava ladecisione di primo grado. Il giudice di appello riteneva:- che la documentazione depositata dall’Agenzia delle entrate con lecontrodeduzioni confermava l’avvenuta opzione per il regime ditrasparenza, irrevocabile per tre esercizi sociali. Il modello diadesione 21/12/2004 era stato sottoscritto dalle due socie. Laproduzione dei documenti in appello era consentita dall’art. 58,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992;- che l’Agenzia delle entrate aveva legittimamente proceduto a unaccertamento extracontabile delle imposte ai sensi degli artt. 41d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo lasocietà presentato le dichiarazioni fiscali. L’Ufficio aveva utilizzato gliprecedente dichiarazione Unico nonché le rimanenze finali del 2005.La possibilità di disattendere le scritture contabili è consentitaquando la contribuente, come nel caso in esame, non dichiari ilreddito d’impresa. L’amministrazione non doveva fornire unadimostrazione analitica delle infedeltà delle risultanze delle scritturecontabili e spettava alla società provare la legittimità del propriooperato sulla base di elementi, dati e fatti tali da far ritenere noncorretto il risultato della ricostruzione;- che, con riferimento alle imposte sui redditi, in caso di omessadichiarazione, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degliutili extracontabili.2 di 6Numero registro generale 3515/2017Numero sezionale 2550/20264. La contribuente ha proposto ricorso con tre motivi mentreNumero di raccolta generale 8080/2026l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Data pubblicazione 01/04/20265. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazionedell'artt. 58 co. II d.lgs. 546/92 e dell'art. 345 comma 3 c.p.c. inrelazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente deduce che il giudice,avendo ritenuto ammissibile la produzione dei documenti in appello,ha erroneamente interpretato la giurisprudenza secondo cui il divietodi proporre nuovi mezzi di prova si applica nel rito ordinario anche aidocumenti, essendo producibili solo le prove indispensabili o inalternativa quelle che la parte non ha prodotto per causa nonimputabile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1 L’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis applicabile,relativo alle nuove prove in appello nel processo tributario,prevedeva espressamente al secondo comma la facoltà di produrrenuovi documenti, ancorché preesistenti al giudizio di primo grado(Cass. 25577/2025), purché la produzione avvenisse, ai fini delrispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti,entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 d.lgs. cit. (Cass.10549/2025). La facoltà di produrre nuovi documenti era consentitaanche al di fuori degli stretti limiti previsti nel rito ordinario dall'art.345 c.p.c. (Cass. 18103/2021).2.2 Parte ricorrente richiama una precedente (Cass., sez. U.,8203/2005), riguardante l’art. 345, terzo comma c.p.c. nel testoantecedente alla legge n. 69 del 2009. Prevale l’art. 58 d.lgs. n. 546del 1992 per il principio generale previsto dall’art. 1, comma 2, d.lgs.cit., secondo cui i giudici tributari applicano le norme del codice diprocedura civile nei limiti in cui non sia diversamente previsto,effettuata una valutazione in termini di compatibilità. Sussistendo3 di 6Numero registro generale 3515/2017Numero sezionale 2550/2026una speciale disciplina in tema di produzioni documentali in appelloNumero di raccolta generale 8080/2026nel giudizio tributario, il regime più restrittivo dell’art. 3D4a5ta pcub.bpli.ccaz.io ne 01/04/2026concernente il rito ordinario civile non è applicabile.3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 55 del d.p.r. 633/72, nonché dell'art. 41 del d.p.r.600/73 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente eccepisceche il giudice non abbia tenuto conto, in violazione delle norme inmateria di accertamento, detrazioni e motivazione, che lacontribuente aveva depositato il bilancio della società presso laCCIAA di Roma. L'Ufficio avrebbe dovuto operare un calcolo secondole risultanze del bilancio, avente a corredo tutte le spese,pervenendo così a un risultato più certo, equo e conforme ai principicostituzionali.4. Il motivo è infondato.In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessadichiarazione da parte del contribuente, il potere - doveredell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39 ma dall'art.41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei datie delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficiodetermina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a talfine, l’Amministrazione può utilizzare qualsiasi elemento probatorioe può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche dipresunzioni cd. supersemplici, cioè prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. cit.,con inversione dell'onere della prova, ponendo a carico delcontribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrareche il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misurainferiore a quella indicata dall'Ufficio (Cass. 3115/2006, Cass.14930/2017 e Cass. 15167/2020). Il mero richiamo a diversi risultaticomplessivi dal bilancio depositato presso la CCIAA non consente diritenere che la contribuente avesse fornito la prova contraria e chequindi siano state violate le norme in tema di accertamento induttivo4 di 6Numero registro generale 3515/2017Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 8080/2026né può chiedersi in questa sede la rivalutazione dei fatti già operataData pubblicazione 01/04/2026dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo non consentito,terzo grado di merito (Cass. 8758/2017, Cass. 3340/2019 e Cass.17744/2022).5. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art. 42 d.p.r. 600/731 in relazioneall'art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente denuncia che le disposizionisull’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non sonostate rispettate dall’Ufficio.6. Il terzo motivo è inammissibile.6.1 Deve ritenersi inammissibile, in quanto non consente alla Cortedi cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione, il motivo di ricorso percassazione con il quale, pur denunciandosi violazione e falsaapplicazione di norme di legge, con il richiamo di specifichedisposizioni normative, non siano trascritte né le affermazioni indiritto contenute nella sentenza gravata che si assumono incontrasto con le disposizioni indicate, né quella che - alla luce dellagiurisprudenza della stessa Corte di cassazione o della dottrina - siassume essere la corretta interpretazione di quelle stessedisposizioni di legge (Cass. 8016/2005, Cass. 1063/2005, Cass.1317/2004 e Cass. 15177/2002).6.2 Dopo un richiamo alla disciplina in tema di motivazione degli attitributari e degli avvisi di accertamento, parte ricorrente si limita aindicare: “Nel caso in esame nulla di tutto ciò è stato assoltodall'Ufficio, con conseguente invalidità dell'avviso di accertamento n.TK7031605867/2011 per violazione del disposto di cui all'art. 42D.P.R. 600/73 e all'art. 7 dello Statuto del Contribuente; entrambedisposizioni disapplicate dalla [OSCURATO:PERSONA]”. Manca unqualsiasi riferimento alla sentenza impugnata nonostante la stessa5 di 6Numero registro generale 3515/2017Numero sezionale 2550/2026si soffermi sulle modalità con cui l’Ufficio avesse procedutoNumero di raccolta generale 8080/2026all’accertamento extracontabile. Data pubblicazione 01/04/20267. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. I compensi infavore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m.n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidabili nella sommadi euro 510,00. Sussistono i presupposti processuali per imporre allacontribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 510,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 19/3/2026la PresidenteRoberta Crucitti6 di 6