CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 3 novembre 2021, ha applicato nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione al delitto p. e p. dall'art. 590-bis cod. pen. (lesioni stradali) a lui ascritto come commesso in data 19 aprile 2019, liquidando altresì le spese di lite alla costituita parte civile. Tre i motivi di lagnanza. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di un percorso argomentativo in ordine alla corretta qualificazione del fatto, alla mancata possibilità di assolvere il Carosì ex art. 129 cod. proc. pen. e all'ipotesi di concorso della persona offesa dei cui al settimo comma dell'art. 590-bis cod. pen. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nuovamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assenza di un percorso argomentativo in ordine alla quantificazione della sospensione della patente di guida nella misura di sei mesi. 1.3. Con il terzo motivo il deducente, ancora lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, denuncia la carenza di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese di costituzione della parte civile, in misura eccedente quella prevista dal D.M. 55/2014. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la misura della sospensione della patente di guida, e la declaratoria di inammissibilità nel resto. Avverso quest'ultima richiesta la parte civile ha depositato memoria volta a chiedere il rigetto della sentenza, con richiesta di riconoscimento delle spese. 3. Il ricorso é inammissibile in tutti e tre i motivi. 3.1. Si premette, quanto al primo e al terzo motivo di doglianza, che essi sono formulati per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; per quanto in particolare riguarda il primo motivo di ricorso, é noto che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza é limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619): ciò che evidentemente non é configurabile nel caso di che trattasi. 3.2. Quanto al secondo motivo di lagnanza, riguardante la sospensione della patente in misura largamente inferiore alla media edittale, é appena il caso di osservare che, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (ex multis vds. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Nessun seguito può essere dato alla memoria di parte civile, atteso che quanto in essa dedotto in opposizione alla richiesta di annullamento con rinvio, avanzata dal Procuratore generale esclusivamente in relazione alla sospensione della patente, é affetto da manifesta carenza di interesse. Pertanto non si provvede in ordine alla richiesta di rifusione delle spese ivi rassegnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C