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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:446
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0560_RES

Causa C‑560/24 [Besthame] ( i ) R.S. contro [OSCURATO:PERSONA] for Justice (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal) Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Aventi diritto – Familiari di un cittadino dell’Unione – Diritto di soggiorno derivato di un cittadino di un paese terzo – Successiva naturalizzazione di tale cittadino – Articolo 35 – Frode o abuso del diritto – Matrimonio fittizio – Ambito di applicazione ratione temporis – Potere di indagine delle autorità nazionali competenti sull’esistenza di un matrimonio fittizio» Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Acquisto della cittadinanza dello Stato membro ospitante che ha comportato un cambiamento di regime giuridico alla luce del diritto nazionale e della direttiva 2004/38 – Perdita della qualità di beneficiario [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 1, a), 2, punto 2, e 3, § 1] (v. punti 31‑35) Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Garanzie procedurali – Ambito di applicazione ratione temporis – Abuso di diritto o frode – Matrimonio fittizio – Potere di indagine delle autorità competenti di uno Stato membro sull’esistenza di un siffatto matrimonio – Cittadino di un paese terzo che aveva precedentemente beneficiato di un diritto di soggiorno derivato in tale Stato membro – Inclusione – Successiva naturalizzazione di tale cittadino – Soggiorno non fondato sulla direttiva alla data dell’indagine – Irrilevanza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 30, 31 e 35) (v. punti 37‑48, 50‑63, 65 e dispositivo) Diritto dell’Unione europea – Principi – Divieto dell’abuso di diritto (v. punto 49) Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Cittadinanza di uno Stato membro – Revoca della cittadinanza acquistata mediante naturalizzazione in maniera fraudolenta – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità (Art. 20 TFUE) (v. punto 64) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), la Corte fornisce precisazioni sull’ambito di applicazione ratione temporis dell’articolo 35 della direttiva 2004/38 ( 1 ), ai sensi del quale gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito da tale direttiva in caso di abuso di diritto o di frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio ( 2 ).

Essa si pronuncia altresì sulle misure che uno Stato membro può adottare sulla base di tale disposizione qualora un cittadino di un paese terzo, dopo aver ottenuto un diritto di soggiorno fondato su tale direttiva mediante un matrimonio fittizio con un cittadino dell’Unione europea, abbia successivamente acquistato la cittadinanza di tale Stato membro.

R.S., cittadino di uno Stato terzo, aveva fatto ingresso in Irlanda sulla base di un permesso di soggiorno per studenti, e nel 2010, qualche giorno prima della scadenza di tale permesso, ha sposato una cittadina dell’Unione che aveva esercitato la sua libertà di circolare e di soggiornare in Irlanda.

Ha quindi ottenuto una carta di soggiorno della durata di cinque anni in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione.

Nel 2015 R.S. ha acquistato la cittadinanza irlandese, e da allora il suo diritto di soggiorno si fonda su tale cittadinanza.

Dopo il suo divorzio nel 2018 e la presentazione di una domanda di soggiorno in Irlanda nel 2019 da parte di una cittadina di uno Stato terzo, madre di un bambino, cittadino irlandese, di cui R.S. è padre, è stata avviata un’indagine sull’esistenza di un matrimonio fittizio contratto nel 2010.

Con decisione del 13 febbraio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] for Justice (Ministro della Giustizia, Irlanda) ha «revocato» la carta di soggiorno di R.S. con la motivazione, in particolare, che il matrimonio contratto nel 2010 era un matrimonio fittizio.

Con una nuova decisione, il 1 o febbraio 2022, il Ministro della Giustizia ha accertato che R.S. aveva presentato documenti falsi o fuorvianti e che aveva contratto matrimonio al fine di ottenere uno status o un diritto che non gli sarebbe altrimenti stato riconosciuto in forza della direttiva 2004/38.

Di conseguenza, qualsiasi diritto o status conferito in forza di detta direttiva a seguito di tale matrimonio è da considerarsi revocato ab initio .

R.S. ha impugnato tali decisioni dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) sostenendo che, a partire dal momento in cui aveva acquistato la cittadinanza irlandese, egli non rientrava più nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38 e che il Ministro della Giustizia aveva agito ultra vires .

Poiché il suo ricorso è stato respinto, R.S. ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

Giudizio della Corte Anzitutto, la Corte rileva che l’articolo 35 della direttiva 2004/38 è formulato in modo ampio.

Esso autorizza gli Stati membri ad adottare le «misure necessarie» per rifiutare, estinguere o revocare un diritto «conferito» da tale direttiva, come un diritto di soggiorno derivato del familiare di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato la sua libertà di circolazione e di soggiorno.

L’adozione di tali misure non è tuttavia soggetta ad alcun limite temporale esplicito.

In particolare, non è richiesto che tale diritto sia ancora esercitato al momento della loro adozione.

Peraltro, la Corte ricorda che la direttiva 2004/38 non disciplina soltanto le condizioni di ottenimento e di mantenimento dei diritti di soggiorno da essa previsti, ma prescrive altresì, nelle situazioni risultanti dalla perdita di tali diritti, norme che continuano ad applicarsi a una persona che non è più un «avente diritto» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

Di conseguenza, l’ambito di applicazione ratione temporis di talune disposizioni della direttiva 2004/38 va oltre quello della nozione di «avente diritto».

Pertanto, anche dopo aver perso la qualità di avente diritto, una persona può continuare a essere soggetta a talune disposizioni di tale direttiva quando il loro oggetto e la loro finalità lo giustificano.

La Corte sottolinea inoltre che un comportamento abusivo, consistente nella creazione artificiosa delle condizioni necessarie per ottenere un vantaggio e nel loro rispetto formale, è difficilmente rilevabile e viene spesso scoperto solo dopo che è stato commesso.

Pertanto, l’obiettivo della lotta contro la frode impone di interpretare l’articolo 35 della direttiva 2004/38 nel senso che consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie nel caso di una frode che abbia leso un diritto conferito dalla direttiva, anche in una data in cui tale diritto ha cessato di produrre i suoi effetti e la persona non ha più la qualità di avente diritto.

L’interpretazione opposta rischierebbe di favorire gli autori di frodi.

Secondo la Corte, non si può trarre alcuna conclusione diversa dalla sentenza Chenchooliah ( 3 ), nella quale essa non ha inteso limitare l’ambito di applicazione ratione temporis dell’articolo 35 della direttiva 2004/38, ma ha soltanto distinto le ipotesi rientranti nella frode o nell’abuso di diritto ai sensi di tale disposizione da quelle rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della medesima direttiva.

La Corte precisa poi che l’articolo 35 della direttiva 2004/38 conferisce implicitamente agli Stati membri il potere di indagare su un sospetto di frode o di abuso di diritto e di accertarne l’esistenza, senza necessariamente adottare, successivamente, misure di rifiuto, di estinzione o di revoca di un diritto conferito in forza di tale direttiva.

Infatti, sebbene tale disposizione lasci agli Stati membri un certo margine di discrezionalità quanto alle «misure necessarie», fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali previste da detta direttiva, l’accertamento di una frode o di un abuso di diritto, che costituisce una tappa necessaria e preliminare all’eventuale adozione di tali misure, presuppone una verifica dell’esistenza di una siffatta frode o abuso.

Tale verifica richiede, secondo la giurisprudenza della Corte, un esame individuale del caso di specie, che può sfociare nella constatazione che una frode o un abuso di diritto non sono dimostrati.

Infine, poiché l’accertamento di un matrimonio fittizio può, nella controversia principale, comportare la revoca della naturalizzazione e la perdita dello status di cittadino dell’Unione, la Corte ricorda che l’articolo 20 TFUE non osta, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità, a che uno Stato membro revochi a un cittadino dell’Unione la cittadinanza di tale Stato membro acquistata per naturalizzazione qualora quest’ultima sia stata ottenuta in maniera fraudolenta.

La Corte conclude che l’articolo 35 della direttiva 2004/38 consente alle autorità nazionali di indagare e, se del caso, determinare o concludere che una persona, precedentemente titolare di un diritto derivato di circolare e soggiornare ai sensi di tale direttiva, ha commesso una frode o un abuso di diritto, anche se tale persona ha acquistato la cittadinanza di tale Stato membro e, alla data dell’indagine, il suo soggiorno in quest’ultimo non è più fondato su detta direttiva. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 , GU 2005, L 197, pag. 34 e GU 2014, L 305, pag. 116 ). ( 2 ) Con la precisazione che qualsiasi misura di questo tipo dev’essere proporzionata e soggetta alle garanzie procedurali previste da detta direttiva. ( 3 ) Sentenza del 10 settembre 2019, Chenchooliah ( C‑94/18 , EU:C:2019:693 )

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0560_RES Causa C‑560/24 [Besthame] ( i ) R.S. contro [OSCURATO:PERSONA] for Justice (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal) Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Aventi diritto – Familiari di un cittadino dell’Unione – Diritto di soggiorno derivato di un cittadino di un paese terzo – Successiva naturalizzazione di tale cittadino – Articolo 35 – Frode o abuso del diritto – Matrimonio fittizio – Ambito di applicazione ratione temporis – Potere di indagine delle autorità nazionali competenti sull’esistenza di un matrimonio fittizio» Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Acquisto della cittadinanza dello Stato membro ospitante che ha comportato un cambiamento di regime giuridico alla luce del diritto nazionale e della direttiva 2004/38 – Perdita della qualità di beneficiario [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 1, a), 2, punto 2, e 3, § 1] (v. punti 31‑35) Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Garanzie procedurali – Ambito di applicazione ratione temporis – Abuso di diritto o frode – Matrimonio fittizio – Potere di indagine delle autorità competenti di uno Stato membro sull’esistenza di un siffatto matrimonio – Cittadino di un paese terzo che aveva precedentemente beneficiato di un diritto di soggiorno derivato in tale Stato membro – Inclusione – Successiva naturalizzazione di tale cittadino – Soggiorno non fondato sulla direttiva alla data dell’indagine – Irrilevanza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 30, 31 e 35) (v. punti 37‑48, 50‑63, 65 e dispositivo) Diritto dell’Unione europea – Principi – Divieto dell’abuso di diritto (v. punto 49) Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Cittadinanza di uno Stato membro – Revoca della cittadinanza acquistata mediante naturalizzazione in maniera fraudolenta – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità (Art. 20 TFUE) (v. punto 64) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), la Corte fornisce precisazioni sull’ambito di applicazione ratione temporis dell’articolo 35 della direttiva 2004/38 ( 1 ), ai sensi del quale gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito da tale direttiva in caso di abuso di diritto o di frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio ( 2 ). Essa si pronuncia altresì sulle misure che uno Stato membro può adottare sulla base di tale disposizione qualora un cittadino di un paese terzo, dopo aver ottenuto un diritto di soggiorno fondato su tale direttiva mediante un matrimonio fittizio con un cittadino dell’Unione europea, abbia successivamente acquistato la cittadinanza di tale Stato membro. R.S., cittadino di uno Stato terzo, aveva fatto ingresso in Irlanda sulla base di un permesso di soggiorno per studenti, e nel 2010, qualche giorno prima della scadenza di tale permesso, ha sposato una cittadina dell’Unione che aveva esercitato la sua libertà di circolare e di soggiornare in Irlanda. Ha quindi ottenuto una carta di soggiorno della durata di cinque anni in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione. Nel 2015 R.S. ha acquistato la cittadinanza irlandese, e da allora il suo diritto di soggiorno si fonda su tale cittadinanza. Dopo il suo divorzio nel 2018 e la presentazione di una domanda di soggiorno in Irlanda nel 2019 da parte di una cittadina di uno Stato terzo, madre di un bambino, cittadino irlandese, di cui R.S. è padre, è stata avviata un’indagine sull’esistenza di un matrimonio fittizio contratto nel 2010. Con decisione del 13 febbraio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] for Justice (Ministro della Giustizia, Irlanda) ha «revocato» la carta di soggiorno di R.S. con la motivazione, in particolare, che il matrimonio contratto nel 2010 era un matrimonio fittizio. Con una nuova decisione, il 1 o febbraio 2022, il Ministro della Giustizia ha accertato che R.S. aveva presentato documenti falsi o fuorvianti e che aveva contratto matrimonio al fine di ottenere uno status o un diritto che non gli sarebbe altrimenti stato riconosciuto in forza della direttiva 2004/38. Di conseguenza, qualsiasi diritto o status conferito in forza di detta direttiva a seguito di tale matrimonio è da considerarsi revocato ab initio . R.S. ha impugnato tali decisioni dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) sostenendo che, a partire dal momento in cui aveva acquistato la cittadinanza irlandese, egli non rientrava più nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38 e che il Ministro della Giustizia aveva agito ultra vires . Poiché il suo ricorso è stato respinto, R.S. ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Giudizio della Corte Anzitutto, la Corte rileva che l’articolo 35 della direttiva 2004/38 è formulato in modo ampio. Esso autorizza gli Stati membri ad adottare le «misure necessarie» per rifiutare, estinguere o revocare un diritto «conferito» da tale direttiva, come un diritto di soggiorno derivato del familiare di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato la sua libertà di circolazione e di soggiorno. L’adozione di tali misure non è tuttavia soggetta ad alcun limite temporale esplicito. In particolare, non è richiesto che tale diritto sia ancora esercitato al momento della loro adozione. Peraltro, la Corte ricorda che la direttiva 2004/38 non disciplina soltanto le condizioni di ottenimento e di mantenimento dei diritti di soggiorno da essa previsti, ma prescrive altresì, nelle situazioni risultanti dalla perdita di tali diritti, norme che continuano ad applicarsi a una persona che non è più un «avente diritto» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. Di conseguenza, l’ambito di applicazione ratione temporis di talune disposizioni della direttiva 2004/38 va oltre quello della nozione di «avente diritto». Pertanto, anche dopo aver perso la qualità di avente diritto, una persona può continuare a essere soggetta a talune disposizioni di tale direttiva quando il loro oggetto e la loro finalità lo giustificano. La Corte sottolinea inoltre che un comportamento abusivo, consistente nella creazione artificiosa delle condizioni necessarie per ottenere un vantaggio e nel loro rispetto formale, è difficilmente rilevabile e viene spesso scoperto solo dopo che è stato commesso. Pertanto, l’obiettivo della lotta contro la frode impone di interpretare l’articolo 35 della direttiva 2004/38 nel senso che consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie nel caso di una frode che abbia leso un diritto conferito dalla direttiva, anche in una data in cui tale diritto ha cessato di produrre i suoi effetti e la persona non ha più la qualità di avente diritto. L’interpretazione opposta rischierebbe di favorire gli autori di frodi. Secondo la Corte, non si può trarre alcuna conclusione diversa dalla sentenza Chenchooliah ( 3 ), nella quale essa non ha inteso limitare l’ambito di applicazione ratione temporis dell’articolo 35 della direttiva 2004/38, ma ha soltanto distinto le ipotesi rientranti nella frode o nell’abuso di diritto ai sensi di tale disposizione da quelle rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della medesima direttiva. La Corte precisa poi che l’articolo 35 della direttiva 2004/38 conferisce implicitamente agli Stati membri il potere di indagare su un sospetto di frode o di abuso di diritto e di accertarne l’esistenza, senza necessariamente adottare, successivamente, misure di rifiuto, di estinzione o di revoca di un diritto conferito in forza di tale direttiva. Infatti, sebbene tale disposizione lasci agli Stati membri un certo margine di discrezionalità quanto alle «misure necessarie», fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali previste da detta direttiva, l’accertamento di una frode o di un abuso di diritto, che costituisce una tappa necessaria e preliminare all’eventuale adozione di tali misure, presuppone una verifica dell’esistenza di una siffatta frode o abuso. Tale verifica richiede, secondo la giurisprudenza della Corte, un esame individuale del caso di specie, che può sfociare nella constatazione che una frode o un abuso di diritto non sono dimostrati. Infine, poiché l’accertamento di un matrimonio fittizio può, nella controversia principale, comportare la revoca della naturalizzazione e la perdita dello status di cittadino dell’Unione, la Corte ricorda che l’articolo 20 TFUE non osta, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità, a che uno Stato membro revochi a un cittadino dell’Unione la cittadinanza di tale Stato membro acquistata per naturalizzazione qualora quest’ultima sia stata ottenuta in maniera fraudolenta. La Corte conclude che l’articolo 35 della direttiva 2004/38 consente alle autorità nazionali di indagare e, se del caso, determinare o concludere che una persona, precedentemente titolare di un diritto derivato di circolare e soggiornare ai sensi di tale direttiva, ha commesso una frode o un abuso di diritto, anche se tale persona ha acquistato la cittadinanza di tale Stato membro e, alla data dell’indagine, il suo soggiorno in quest’ultimo non è più fondato su detta direttiva. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 , GU 2005, L 197, pag. 34 e GU 2014, L 305, pag. 116 ). ( 2 ) Con la precisazione che qualsiasi misura di questo tipo dev’essere proporzionata e soggetta alle garanzie procedurali previste da detta direttiva. ( 3 ) Sentenza del 10 settembre 2019, Chenchooliah ( C‑94/18 , EU:C:2019:693 )
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