CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 14896/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onio, n. a Locri il 09/05/1990 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della rituale richiesta di trattazione orale avanzata ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; udite la discussione e le conclusioni rassegnate dalla difesa del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/02/2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in sede di rinvio a seguito di annullamento della Suprema Corte (sent. n. 144/2026 della Sesta sezione penale), confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al delitto di cui al capo 1 (artt. 99, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 cod. pen.). 1.1. Evidenzia il Collegio come, in sede di annullamento con rinvio, la Suprema Corte aveva precisato come"... l'ordinanza impugnata (ndr., Trib. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), diversamente da quella del Giudice per le indagini preliminari, ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], classe 1988, nei diversi interrogatori resi nel 2017 (8 febbraio, 27 febbraio, 10 marzo e 4 aprile), conclusisi con quello del 13 luglio 2022, senza porsi il problema della loro tardività, correttamente eccepita dal difensore in questa sede. Ma a prescindere dal rilievo di detto atto investigativo, risulta che la gravità indiziaria della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA], classe 1990, è stata fondata su numerose intercettazioni, puntualmente riportate alle pagine da 15 a 22, successive alla condotta favoreggiatrice della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], ritenute sintomatiche della sua partecipazione alla ndrangheta. La motivazione del provvedimento impugnato, però, pur valorizzando correttamente le conversazioni e i comportamenti espressivi del legame di [OSCURATO:PERSONA] con soggetti apicali della locale di ndrangheta di Platì (ospitalità nel suo appartamento di Milano sia di [OSCURATO:PERSONA] classe 89, sia di [OSCURATO:PERSONA] classe 74, insieme alla moglie e al figlio, sia di [OSCURATO:PERSONA]; accompagnamenti in auto; dialoghi con [OSCURATO:PERSONA] classe 90 sulle cariche di rilievo, "il fiore", nel contesto ndranghetista, ecc.) si è limitato ad una loro elencazione, sostanzialmente in ordine cronologico, senza distinguere rispetto a quelle in concreto espressive di una sua messa a disposizione dell'associazione e non ai singoli. Di sicuro rilievo, a tale fine, sono le intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] menziona la preoccupazione di incorrere in condanne a pene rilevanti, di non essere "l'ultimo arrivato", dell'attesa di essere autorizzato ai viaggi da Milano a Platì dal reggente della cosca, di pretese economiche, ma si tratta di brani di conversazioni con diversi soggetti non convincentemente collegate tra loro tanto da dimostrare che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] fossero volte ad apportare un effettivo e preciso contributo all'associazione mafiosa. Occorre evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo fornito i riferimenti per la valutazione della partecipazione, essendosi precisato che, in tema di associazioni di tipo mafioso, detta condotta è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica con compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv 286921-01) ...". 2 /2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato deducendo i seguenti motivi: -Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, 195, 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo); si evidenzia in particolare come l'[OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto il 21/10/2008, con successiva ininterrotta detenzione, ed ha iniziato a collaborare il 07/10/2016; la prima volta che lo stesso si dice consapevole del collocamento del [OSCURATO:PERSONA] nella locale di Platì quale affiliato è all'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; le argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] per superare l'evidente inutilizzabilità delle tardive dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia appaiono contra legem ed illogiche, alludendo ad una ritenuta "natura precisativa rispetto al contenuto delle precedenti dichiarazioni rese nel 2016-2017", atteso che le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] si riferiscono necessariamente ad epoca precedente al 2008; del pari non condivisibile è il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 150/2008 da cui si ricaverebbe il dato che l'inutilizzabilità della pretesa tardività delle dichiarazioni del collaboratore è questione che può essere fatta valere solo innanzi al giudice di merito, non rilevando in sede cautelare. -Violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 192, 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione (secondo motivo); si evidenzia in particolare come il Tribunale, nel ripercorrere le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti, invece di fornire i chiarimenti richiesti dal giudice di legittimità, ha creato ulteriori dubbi, trincerandosi dietro l'unico reale elemento a carico dell'imputato, ossia il favoreggiamento della latitanza, senza spiegare la gravità indiziaria rispetto alla partecipazione dell'imputato al sodalizio; si omette inoltre di spiegare in che modo le conversazioni con altri soggetti, la maggior parte dei quali non ritenuti appartenenti al sodalizio, possano spiegare la messa a disposizione del ricorrente e perché i timori più volte manifestati da quest'ultimo non possano trovare (diversa) spiegazione nel contesto dell'attività di spaccio posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nel Nord Italia. -Violazione ed erronea applicazione degli artt. 378, 416-bis cod. pen., 125, 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione (terzo motivo); si censura la mancata omessa riqualificazione del fatto di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria in quello previsto e punito dall'art. 378 cod. pen.; invero, [OSCURATO:PERSONA] non partecipa a nessun reato commesso dall'associazione mafiosa e non partecipa ad alcuna delle condotte indicate dalla lettera a) alla lettera g) del capo di incolpazione sub 1): a nessuna, tranne che, eventualmente, a quella del favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] cl. 65, nel periodo aprile/maggio 2017. -Violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 274 cod. proc. pen. (quarto motivo); si evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] scompaia dagli atti di indagine nel dicembre 2019; dal dicembre 2014 al settembre 2016 è stato ristretto in misura cautelare; è stato assolto dal Gup di Milano dal delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 che aveva portato il primo Tribunale del riesame a giustificare l'attualità delle esigenze cautelari; le condotte di reato poste in essere risalgono a 3ben nove anni addietro ed inevitabilmente portano al superamento della presunzione di adeguatezza della misura custodiale massima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Con riferimento al primo motivo, evidenzia il Collegio come l'art. 16 -quater d.l. 8 del 1991, introdotto dall'art. 14 della I. n. 45 del 2011, prevede al primo comma che, ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli artt. 16-quinquies e 16-nonies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente. Nel terzo comma si prevede che dette dichiarazioni sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'art. 141- bis cod. proc. pen. In tale verbale, come prescritto dal successivo comma 4, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali. Nel successivo comma sei, si prevede che e notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'art. 194 cod. proc. pen., possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili. Infine, il comma 9 prevede che le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità. 2.1. Il sistema previsto dalla citata norma è stato oggetto di tre distinte, ma coincidenti, pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882- 01; Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241885-01; Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886-01) che hanno delineato il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni tardivamente rese dal collaboratore di giustizia ed hanno indicato quale sia la natura e come operi l'inutilizzabilità per queste prevista. In particolare, nelle citate pronunce si è specificato che la norma si riferisce alle sole dichiarazioni rese nel corso delle indagini 4 ipreliminari alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero oltre il termine di centottanta giorni e che la sanzione per queste prevista è relativa, cioè limitata alla fase dibattimentale, e parziale, in quanto soggettivamente orientata e perchè fa salvi i casi di irripetibilità. 2.2. Come riconosciuto da Sez. 1, n. 454 del 15/11/2024, dep. 2025, T., Rv. 287551-01, la portata della sanzione è "debole" in quanto questa, non intervenendo sulla genesi intrinseca dell'atto e, poggiando, invece, soltanto sulla violazione di una regola temporale, non è riconducibile al tipo patologico ma è, piuttosto, più vicina alla inutilizzabilità di tipo fisiologico legata alla separazione funzionale delle fasi processuali e, per tale ragione, alla norma di deve attribuire un significato analogo a quello delle disposizioni codicistiche che escludono l'utilizzazione nel dibattimento di alcuni elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini dando luogo a casi di inutilizzabilità relativa (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248-01). Sotto tale profilo, si è pertanto ritenuto che la regola di esclusione probatoria prevista dall'art. 16-quater d.l. n. 8 del 1991 non operi nella fase delle indagini preliminari per l'emissione di misure cautelari personali (Sez. 4, n. 83 del 15/11/2007, dep. 2008, Scadigna, Rv. 238751-01) o nel giudizio abbreviato (Sez. 1, n. 54844 del 06/06/2018, Russo, Rv. 274653-01), dal momento che l'unica deroga al regime di inutilizzabilità esplicitamente previsto è solo quello di irripetibilità della prova, finendo così per assumere un reale significato solo se sia in discussione l'utilizzazione dibattimentale della prova. Se, pertanto, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 16-quater, comma 9 trova applicazione solo per le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio (cfr., Sez. 2, n. 34240 del 10/07/2018, Lepre, Rv. 273454-01; Sez. 5, n. 32011 del 11/06/2019, Monachelli, Rv. 277250-01; Sez. 1, n. 24116 del 19/04/2024, Maresca, non mass.), la stessa non opera se le tardive dichiarazioni vengano rese in sede di interrogatorio di garanzia a seguito di provvedimento cautelare, in sede di incidente probatorio, di udienza preliminare e, come già detto, di dibattimento e di giudizio abbreviato, risultando - in tutti questi casi - del tutto irrilevante che queste dichiarazioni "... siano state in precedenza rese e contenute in un verbale che, se redatto dalla polizia giudiziaria ovvero dal pubblico ministero nel corso delle indagini, è l'unico/a atto/"prova" per la quale la norma prevede la sanzione e che resta inutilizzabile ai fini delle contestazioni" (Sez. 1, n. 454/2025, cit.). La medesima giurisprudenza ha poi precisato che la sanzione di inutilizzabilità in esame non si applica alle precisazioni e alle integrazioni rese dal dichiarante a chiarimento di fatti già riferiti nei termini di legge, sempre che non indichino nuovi episodi criminosi o nuove incolpazioni (Sez. 1, n. 9070 del 03/02/2011, Bidognetti, Rv. 249605-01; Sez. 1, n. 45336 del 14/07/2023, Abete, Rv. 285508-01). 2.3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come la pretesa sanzione di inutilizzabilità dedotta dalla difesa debba essere esclusa sulla base di vari ordini di motivi. 2.3.1. Innanzitutto, va rilevata la violazione del principio di autosufficienza non avendo il ricorrente allegato o dimostrato che le "prime" dichiarazioni accusatorie a carico del [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], asseritamente intervenute nel corso dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fossero state rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini e fuori 5dalle ipotesi sopra indicate (interrogatorio di garanzia, incidente probatorio, udienza preliminare, giudizio) nelle quali la tardività della dichiarazione non può trovare sanzione. 2.3.2. Insindacabile è poi la valutazione del Tribunale in ordine alla riconosciuta non tardività delle dichiarazioni de quibus per essere state le stesse rese a precisazione e ad integrazione di quelle rilasciate in passato dal collaboratore nei termini di legge: trattasi di una valutazione di fatto che impinge valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. 2.3.3. Va poi detto che, come condivisibilmente rilevato nel provvedimento impugnato, anche a voler ipotizzare l'espunzione o la non valorizzazione dell'innesto dichiarativo del 2022, il ricorrente ha omesso di svolgere la c.d. "prova di resistenza" né ha fornito elementi di valutazione capaci di sovvertire la conclusione a cui perviene il Tribunale nell'affermare che "anche volendo prescindere ... dall'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'impianto indiziario non risulta in alcun modo scalfito, poiché la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondata su intercettazioni che possono ritenersi assolutamente sintomatiche della partecipazione alla 'ndrangheta del ricorrente, secondo una valutazione logico-giuridica dei singoli episodi dimostrativa della "messa a disposizione" dell'associazione (e non dei singoli), ossia di un effettivo e preciso contributo all'ente". Da qui la manifesta infondatezza del motivo. 3. A conclusioni non dissimili si deve pervenire con riferimento al secondo motivo. Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata abbia adempiuto al dictum della sentenza di annullamento che aveva stigmatizzato la precedente pronuncia che, pur avendo valorizzato conversazioni e comportamenti indicativi del legame del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti apicali della locale di Platì, si era poi limitata ad effettuare una mera sequenza descrittiva e cronologica delle captazioni omettendo una loro elaborazione al fine della individuazione delle condotte concretamente espressive della richiesta "messa a disposizione" e della loro strumentalità nei confronti del sodalizio. Invero, il Tribunale ha proceduto ad una lettura delle intercettazioni (che vedono il [OSCURATO:PERSONA] interagire direttamente) per "nuclei funzionali", intendendo con questa espressione l'individuazione delle "funzioni" rivelatrici del contributo alla vita dell'associazione, individuando quattro aree (ognuna caratterizzata da contributi intercettivi), e precisamente: la sicurezza/contro-sorveglianza ed il supporto logistico all'associazione; la disciplina gerarchica; il circuito economico-remunerativo; la gestione dei rischi e delle comunicazioni. 3.1. Su queste basi, il Tribunale ha evidenziato come fosse emersa "una trama coerente che non si lascia spiegare come "semplice aiuto" a singoli consociati, ma si presta ad essere ricondotta - in modo integrato - a un ruolo strumentale e stabilmente orientato agli interessi del sodalizio". In particolare, con riferimento al primo nucleo riguardante la sicurezza, è stata indicata la conversazione ambientale del 09/03/2017 ove gli interlocutori (non nominativamente indicati nel provvedimento: circostanza che non inficia in alcun modo la portata probatoria dello strumento di indagine) discutono di prassi di elusione di controlli, con intervento diretto del 6Caruso che dà conto di proprie azioni di bonifica dei veicoli in chiave di anti-tracciamento); nella medesima prospettiva, è stata poi indicata la conversazione del 10/03/2017 nella quale il [OSCURATO:PERSONA] chiede ad un soggetto non identificato di custodirgli il telefono personale, esplicitando l'esigenza di non portarlo con sé in un frangente operativo; nel medesimo filone della cautela comportamentale si inserisce la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver bruciato una macchina. Con riferimento alla funzione logistica-comunicativa dell'ente, viene valorizzata la variegata attività del [OSCURATO:PERSONA] a supporto della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (latitante dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che non si limita all'accompagnamento o alla mera vicinanza ma si connota con interventi di disciplina strategica e monitoraggio. Con riferimento agli altri nuclei funzionali (dimensione gerarchica, collocazione nel circuito informativo interno dell'associazione e gestione dei rischi), si evocano intercettazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] descrive la propria posizione di subordinato, la sua non autonomia nonostante la sua dimostrata completa dedizione alla cosca e la speranza di essere meglio "ripagato" visti i rischi che aveva accettato di correre con l'impegno di fedeltà criminale preso, con la precisazione che allo stesso non importava di incorrere in una condanna esemplare laddove "ne fosse valsa la pena"; in tale prospettiva, va letta la conversazione del 25/09/2018 ove il [OSCURATO:PERSONA] si lamenta (senza però in alcun modo pensare di ammutinarsi) di un ordine ricevuto (effettuazione di un viaggio in [OSCURATO:PERSONA]) per non essergli stato pagato neppure il biglietto dell'aereo. 3.2. In particolare, il provvedimento impugnato valorizza la forte significatività indiziaria scaturita dal compendio intercettivo che aveva documentato la ricorrenza di cumulative condotte elusive, di compartimentazione, di subordinazione gerarchica, di disponibilità assoluta e di gestione dei rischi, ampiamente idonee ad integrare il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Dette risultanze, secondo il Tribunale, si coordinano con il narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sia nella fase iniziale della collaborazione (2016/2017) che in quella successiva (2022), osservandosi "in particolare [come] nel nucleo dichiarativo originario, il collaboratore colloca [OSCURATO:PERSONA] ... quale soggetto stabilmente "a disposizione" della locale di Platì, incaricato di custodire armi, droga e denaro per conto del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicando altresì il luogo (abitazione familiare in Platì, zona via S. Michele del Carso) e riferendo di interazioni dirette (anche approvvigionamenti di stupefacente). Ne discende che ... il nucleo 2017 - letto con i riscontri intercettivi - mantiene autonoma capacità indiziaria, mentre la dichiarazione del 2022 si colloca ... come specificazione coerente di un asse già emergente dagli atti oggettivi". 74. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo. 4.1. La censura omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha riconosciuto come la condotta del ricorrente integrasse una completa messa a disposizione dell'ente non avendo assunto alcun carattere episodico. Invero, per l'ordinanza impugnata, tale contributo è andato oltre il personale rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con il latitante [OSCURATO:PERSONA] cl. 65, ma ha costituito un apporto al clan avente il carattere della sistematicità e sorretto dalla piena consapevolezza del ruolo (assolutamente apicale) rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria, oltre che della sua notoria condizione di latitante, per gli effetti che esso significava in termini di funzionalità dell'attività illecita dell'associazione criminale. Secondo il Tribunale, in definitiva, è stata acquisita la dimostrazione, al suddetto livello della gravità indiziaria, della stabile messa a disposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del suo contributo per l'attività del clan, contributo che non potrebbe essere svilito nella prospettata riqualificazione sotto il modello incriminatore di cui all'art. 378 cod. pen., non potendo d'altro canto non considerarsi che, anche in virtù delle intercettazioni prodotte dal pubblico ministero e delle stesse dichiarazioni collaborative, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] frequentava anche altri soggetti intranei al sodalizio. 4.2. Sotto diversi aspetti, il ricorrente contesta la sussistenza della fattuale verifica delle circostanze affermate dai giudici del riesame, ma in molte parti della relativa analisi la contestazione della valutazione da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni dei collaboratori finisce con il prospettare interpretazioni alternative dei dati di fatto, interpretazioni che - preso atto dell'adeguata e coerente motivazione posta dal Tribunale - si profilano inammissibili in sede di legittimità. 4.3. In questo quadro, senza di conseguenza accedere ad alternative interpretazioni dei dati acclarati, la riferita contestazione di alcuni particolari elementi della condotta ricostruita dai giudici del fatto come serbata da [OSCURATO:PERSONA] non incide - per quanto rileva ai fini della probatio minor propria della fase cautelare - sull'adeguatezza e sulla linearità del discorso giustificativo sviluppato nel provvedimento impugnato, in ordine all'evenienza dei comportamenti ascritti all'indagato in funzione partecipativa alla consorteria suindicata. 4.4. Né può, allo stato delle attività attribuite al comportamento dell'indagato, accedersi alla critica formulata con il predetto motivo di ricorso, in ordine alla dedotta necessità di riqualificazione del fatto nel favoreggiamento personale. Invero, va ribadito il principio di diritto secondo cui il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, quale che questi sia, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi 8alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 33243 del 07/05/2013, Borrelli, Rv. 256987-01; Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374-01). 5. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il quarto motivo. Il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione che ha ritenuto, sotto il profilo delle esigenze cautelari, che la sopravvenuta assoluzione del ricorrente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non fosse idonea, di per sé, a neutralizzare né le esigenze del caso concreto (incidendo, al più, su un profilo esterno e non decisivo del quadro) né, soprattutto, l'adeguatezza della sola misura carceraria in presenza della piena operatività della doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo in presenza di elementi di effettiva e stabile rescissione del vincolo o di oggettivo e concreto allontanamento dal contesto associativo, che nel caso di specie non erano emersi. In particolare, l'ordinanza impugnata ha riconosciuto che "la propensione a delinquere manifestata dall'indagato, il fatto di aver agito mentre era ancora sottoposto a misura non custodiale, la consapevolezza - emergente dalle conversazioni - di non lavorare in quanto "al servizio" del sodalizio (dal quale pretendeva un'adeguata remunerazione), nonché la circostanza ... della persistente tenuta dei legami con i sodali anche in epoca più recente (come attestato dai controlli sul territorio: 19 aprile 2021 in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]; 1° ottobre 2021 con [OSCURATO:PERSONA]; 8 ottobre 2021 con [OSCURATO:PERSONA]), sono tutti elementi che depongono per la mancanza di segnali di dissociazione e, correlativamente, per l'attualità del pericolo di reiterazione di condotte della medesima specie". Al riguardo, va segnalato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda - come nella fattispecie - i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835-01). Più in generale, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza del tutto neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (ex multis, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004-01; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865-01), la cui pregnanza ha determinato il giudizio di recessività dell'intervenuta pronuncia assolutoria per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado 9di giudizio e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M