CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso loStudio Veneto; - c ontroricorrente – avverso la sentenza n. 8029/20/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania,depositata il 17 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: IRPEF RIMBORSOAngelo [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IRPEFrelativa agli anni 2002- 2010 (poi limitata agli anni 2002-2006). L’istanza concerneva le ritenute IRPEF operate su somme restituite all’INPS a titolo di trattamento pensionistico non spettante. La CTP di Benevento accoglieva il ricorso e la CTR della Campania confermava la decisione di primo grado. Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), e dell’art. 51, comma 2, lett. h)t.u.i.r. La peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così d