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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04843/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15758-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 6705/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15758 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- R.G.N. 15758/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/Agenzia delle Entrate Ritenuto che Frqik- Z.1,-) Aleardottrandinetti ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che in controversia su ricorso del contribuente per l'annulla- mento dell'avviso di liquidazione in tema di benefici fiscali della prima casa ai contribuenti, ha accolto l'appello dell'Agenzia.

La CTP, accoglieva il ricorso delle contribuenti, ritenendo dovuto il be- neficio fiscale della prima casa ai contribuenti, che pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso in base al procedimento amministrativo di mutamento dell'iscrizione anagrafica sancita dall'art.18, comma 2, del D.P.R. 223/1989.

La CTR, nell'accogliere l'appello dell'Agenzia, ha ritenuto che i contri- buenti, pur avendo dimostrato di avere inoltrato la relativa richiesta, non hanno poi dato la prova della realizzazione dell'impegno di trasfe- rire la propria residenza in Roma che, in ogni caso, costituisce elemento costitutivo per la spettanza del beneficio richiesto.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce ex art. 378 c.p.c..

I ricorrentq depositàqnemoria.

Considerato che

1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art.18, comma 2, del DPR 223/1989 (nella formulazione al tempo vigente), conseguente viola- zione dell'art.1, Parte 1, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, in rela- zione all'art.360, primo comma, n.3. c.p.c., per aver errato la CTR nel ritenere che i contribuenti non abbiano dato la prova della realizzazione dell'impiego di trasferire la propria residenza in Roma.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Questa Corte ha affermato che in tema di benefici fiscali per l'ac- quisto della cd. prima casa, è consentito il mantenimento dell'agevola- zione ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubi- cato l'immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non im- putabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Cass. n. 26328 del 19/10/2018, n. 1588 del 23/01/2018).

La CTR, in base a tale principio avrebbe dovuto accertare la eventuale ricorrenza nella fattispecie della denunciata inevitabilità e imprevedibi- lità del ritardo, dovuto all'inerzia dell'amministrazione pubblica al rila- scio delle certificazioni per il conseguimento della residenza (cfr. Cass.20 gennaio 2016, n. 912), tenendo conto delle prove offerte dal con- tribuente

3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio per un nuovo esame, e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio.

Roma, 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].

A7t nirriarpqes DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15758-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 6705/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15758 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- R.G.N. 15758/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/Agenzia delle Entrate Ritenuto che Frqik- Z.1,-) Aleardottrandinetti ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che in controversia su ricorso del contribuente per l'annulla- mento dell'avviso di liquidazione in tema di benefici fiscali della prima casa ai contribuenti, ha accolto l'appello dell'Agenzia. La CTP, accoglieva il ricorso delle contribuenti, ritenendo dovuto il be- neficio fiscale della prima casa ai contribuenti, che pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso in base al procedimento amministrativo di mutamento dell'iscrizione anagrafica sancita dall'art.18, comma 2, del D.P.R. 223/1989. La CTR, nell'accogliere l'appello dell'Agenzia, ha ritenuto che i contri- buenti, pur avendo dimostrato di avere inoltrato la relativa richiesta, non hanno poi dato la prova della realizzazione dell'impegno di trasfe- rire la propria residenza in Roma che, in ogni caso, costituisce elemento costitutivo per la spettanza del beneficio richiesto. L'Agenzia delle Entrate si costituisce ex art. 378 c.p.c.. I ricorrentq depositàqnemoria. Considerato che 1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art.18, comma 2, del DPR 223/1989 (nella formulazione al tempo vigente), conseguente viola- zione dell'art.1, Parte 1, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, in rela- zione all'art.360, primo comma, n.3. c.p.c., per aver errato la CTR nel ritenere che i contribuenti non abbiano dato la prova della realizzazione dell'impiego di trasferire la propria residenza in Roma. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Questa Corte ha affermato che in tema di benefici fiscali per l'ac- quisto della cd. prima casa, è consentito il mantenimento dell'agevola- zione ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubi- cato l'immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non im- putabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Cass. n. 26328 del 19/10/2018, n. 1588 del 23/01/2018). La CTR, in base a tale principio avrebbe dovuto accertare la eventuale ricorrenza nella fattispecie della denunciata inevitabilità e imprevedibi- lità del ritardo, dovuto all'inerzia dell'amministrazione pubblica al rila- scio delle certificazioni per il conseguimento della residenza (cfr. Cass.20 gennaio 2016, n. 912), tenendo conto delle prove offerte dal con- tribuente 3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio per un nuovo esame, e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio. Roma, 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. A7t nirriarpqes DEPOSITATO I
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