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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31413/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 648 bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti in questa sede poiché, da un lato, si prospettano doglianze di fatto tese ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione delle risultanze processuali, estranee al di sindacato di legittimità e, dall'altro, si riproducono, pedissequamente, profili già dedotti e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione lineare e immune da vizi logici (pagg. da 2 a 5 della sentenza impugnata); che, invero, la Corte di appello ha ricostruito la vicenda sul piano fattuale evidenziando come l'imputato aveva apposto sul ciclomotore, trovato nella sua disponibilità, una targa di provenienza furtiva ed aveva altresì riverniciato il mezzo con un colore diverso da quello originario; ha valutato tale operazioni idonee a rendere più difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa del bene, così ritenendo integrato il contestato delitto di riciclaggio ( e non la diversa fattispecie di ricettazione) conformemente ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 648 bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti in questa sede poiché, da un lato, si prospettano doglianze di fatto tese ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione delle risultanze processuali, estranee al di sindacato di legittimità e, dall'altro, si riproducono, pedissequamente, profili già dedotti e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione lineare e immune da vizi logici (pagg. da 2 a 5 della sentenza impugnata); che, invero, la Corte di appello ha ricostruito la vicenda sul piano fattuale evidenziando come l'imputato aveva apposto sul ciclomotore, trovato nella sua disponibilità, una targa di provenienza furtiva ed aveva altresì riverniciato il mezzo con un colore diverso da quello originario; ha valutato tale operazioni idonee a rendere più difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa del bene, così ritenendo integrato il contestato delitto di riciclaggio ( e non la diversa fattispecie di ricettazione) conformemente ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 20
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