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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 06202/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso 19886-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto R.G.N.19886/2020 Cron.

Rep.

Ud.27/01/2026 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 5768/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 1171/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19886/120 Rilevato che: Con sentenza del giorno 21.02.2020 n. 5768, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda di questi ultimi, volta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa e del Fondo di Previdenza complementare del Banco di Napoli al pagamento delle differenze maturate sul trattamento pensionistico percepito per il periodo dal luglio 2006 al giugno 2013, in quanto il diritto a tali differenze pensionistiche era già stato riconosciuto con sentenza del Pretore di Napoli n. 17809/94, che aveva accertato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, così come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/92.

Da parte loro, [OSCURATO:PERSONA] e il Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli invocavano, in via preliminare, lo ius superveniens costituito dall’art. 1 comma 55, della legge n. 243/04 (che eliminava l’istituto della perequazione) e negavano, inoltre, che il precedente giudicato sul riconoscimento della perequazione per il periodo 1994-1996 potesse fondare le pretese di controparte.

Il tribunale rigettava la domanda dei pensionati e loro aventi causa, sul presupposto che l’avvenuta adesione alla capitalizzazione della pensione aveva “novato” il titolo della pretesa pensionistica che essendosi estinto con l’accettazione transattiva della predetta capitalizzazione del trattamento, non poteva più dar luogo ad alcuna pretesa perequativa (che era un mero istituto integrativo del trattamento base).

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dei pensionati e loro aventi causa, ha ritenuto che l’accertamento giudiziale definitivo del diritto al trattamento perequativo integrativo, per il periodo gennaio ’94-luglio ’96, giustificasse il pagamento, per il periodo successivo, delle eventuali differenze relative ai ratei maturati in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, sul presupposto del cd.

“trascinamento” dello scatto perequativo maturato, come detto, fino al luglio ’96.

Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre i pensionati e i loro aventi causa hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1197 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva riconosciuto ai pensionati e loro aventi causa il diritto all’erogazione dei ratei di perequazione che costituisce pur sempre una integrazione del trattamento pensionistico, e ciò anche successivamente alla scelta degli stessi pensionati per la capitalizzazione del predetto trattamento pensionistico, ex art. 47 dello Statuto dell’ex Banco di Napoli; tale capitalizzazione costituendo una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica – erogata in un’unica soluzione in somma capitale -estingue l’originaria obbligazione, così che non esiste più il titolo (pensione integrativa) per continuare ad erogare la perequazione (che ne costituisce una mera integrazione): pertanto, l’adesione all’opzione di capitalizzazione, di cui al citato art. 47 dello Statuto, esprime il consenso dei pensionati all’adempimento della prestazione pensionistica periodica (mensile), mediante l’erogazione di un importo in somma capitale una tantum.

Con il secondo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva considerato che l’accordo delle parti di sostituire l’originaria prestazione pensionistica mensile con una nuova obbligazione avente ad oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale (cd. zainetto) aveva l’intento di estinguere la prestazione pensionistica medesima, avendo una portata novativa e la prestazione pensionistica mensile doveva ritenersi estinta, ai sensi dell’art. 1230 c.c., con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria, esercitata successivamente alla novazionemedesima.

Con il terzo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1304 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la limitazione dell’efficacia transattiva dell’opzione che avrebbe, in tesi, estinto il titolo solo nei confronti del Fondo e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, si poneva in violazione della norma di cui all’art. 1304 cc., che con riferimento alle obbligazioni solidali, prevede che “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”, ma nella specie, la Banca aveva eccepito l’efficacia estintiva della capitalizzazione sin dal giudizio di primo grado, pertanto, la banca aveva dichiarato di voler profittare della transazione.

Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.

Questa Corte, nell’ambito di contenzioso identico al presente, in cui è pacifico che la domanda azionata attiene al periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione, ha già avuto modo di respingere analoga pretesa in capo ai pensionati (Cass.18383/22, 18384/22, nonché Cass.29915/21).

In particolare, si è affermato in tali pronunce che: a) oggetto del giudicato invocato dagli odierni ricorrenti è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa; b) il giudicato riguarda quindi la sola quota di pensione integrativa, poi esternalizzata al Fondo di previdenza complementare; c) detta quota, nella forma della prestazione pensionistica integrativa periodica, si è estinta a seguito della liquidazione una tantum in forma capitalizzata.

Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, non presentando il ricorso argomenti decisivi di segno contrario, con la conseguenza che non vi era necessità di alcuna rinuncia espressa al diritto da parte dei danti causa dei ricorrenti, poiché l’estinzione ha operato per effetto della liquidazione, e ha riguardato tutte le componenti del trattamento pensionistico integrativo, compresa quella oggetto del giudicato che partecipa della natura di trattamento pensionistico integrativo.

Una volta assunto che la domanda ha ad oggetto una quota del trattamento pensionistico rientrante nel campo dell’art.47 Statuto il problema riguardava, semmai, la corretta quantificazione della somma da liquidare in sede di capitalizzazione, somma che doveva conteggiare il credito oggetto di giudicato.

Deve invece restare ferma la conclusione per cui l’obbligazione che si vuole periodica a cadenza mensile da parte dei ricorrenti non può proseguire oltre la data della avvenuta capitalizzazione, poiché questa ha estinto l’unico rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto l’unitaria prestazione – pensione integrativa a carico del Fondo (a cui è stata esternalizzata la prestazione pensionistica), nella sua quota per perequazione e in quella rimanente – pag ata una tantum.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 19886-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto R.G.N.19886/2020 Cron. Rep. Ud.27/01/2026 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 5768/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 1171/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19886/120 Rilevato che: Con sentenza del giorno 21.02.2020 n. 5768, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda di questi ultimi, volta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa e del Fondo di Previdenza complementare del Banco di Napoli al pagamento delle differenze maturate sul trattamento pensionistico percepito per il periodo dal luglio 2006 al giugno 2013, in quanto il diritto a tali differenze pensionistiche era già stato riconosciuto con sentenza del Pretore di Napoli n. 17809/94, che aveva accertato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, così come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/92. Da parte loro, [OSCURATO:PERSONA] e il Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli invocavano, in via preliminare, lo ius superveniens costituito dall’art. 1 comma 55, della legge n. 243/04 (che eliminava l’istituto della perequazione) e negavano, inoltre, che il precedente giudicato sul riconoscimento della perequazione per il periodo 1994-1996 potesse fondare le pretese di controparte. Il tribunale rigettava la domanda dei pensionati e loro aventi causa, sul presupposto che l’avvenuta adesione alla capitalizzazione della pensione aveva “novato” il titolo della pretesa pensionistica che essendosi estinto con l’accettazione transattiva della predetta capitalizzazione del trattamento, non poteva più dar luogo ad alcuna pretesa perequativa (che era un mero istituto integrativo del trattamento base). La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dei pensionati e loro aventi causa, ha ritenuto che l’accertamento giudiziale definitivo del diritto al trattamento perequativo integrativo, per il periodo gennaio ’94-luglio ’96, giustificasse il pagamento, per il periodo successivo, delle eventuali differenze relative ai ratei maturati in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, sul presupposto del cd. “trascinamento” dello scatto perequativo maturato, come detto, fino al luglio ’96. Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre i pensionati e i loro aventi causa hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1197 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva riconosciuto ai pensionati e loro aventi causa il diritto all’erogazione dei ratei di perequazione che costituisce pur sempre una integrazione del trattamento pensionistico, e ciò anche successivamente alla scelta degli stessi pensionati per la capitalizzazione del predetto trattamento pensionistico, ex art. 47 dello Statuto dell’ex Banco di Napoli; tale capitalizzazione costituendo una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica – erogata in un’unica soluzione in somma capitale -estingue l’originaria obbligazione, così che non esiste più il titolo (pensione integrativa) per continuare ad erogare la perequazione (che ne costituisce una mera integrazione): pertanto, l’adesione all’opzione di capitalizzazione, di cui al citato art. 47 dello Statuto, esprime il consenso dei pensionati all’adempimento della prestazione pensionistica periodica (mensile), mediante l’erogazione di un importo in somma capitale una tantum. Con il secondo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva considerato che l’accordo delle parti di sostituire l’originaria prestazione pensionistica mensile con una nuova obbligazione avente ad oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale (cd. zainetto) aveva l’intento di estinguere la prestazione pensionistica medesima, avendo una portata novativa e la prestazione pensionistica mensile doveva ritenersi estinta, ai sensi dell’art. 1230 c.c., con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria, esercitata successivamente alla novazionemedesima. Con il terzo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1304 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la limitazione dell’efficacia transattiva dell’opzione che avrebbe, in tesi, estinto il titolo solo nei confronti del Fondo e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, si poneva in violazione della norma di cui all’art. 1304 cc., che con riferimento alle obbligazioni solidali, prevede che “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”, ma nella specie, la Banca aveva eccepito l’efficacia estintiva della capitalizzazione sin dal giudizio di primo grado, pertanto, la banca aveva dichiarato di voler profittare della transazione. Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati. Questa Corte, nell’ambito di contenzioso identico al presente, in cui è pacifico che la domanda azionata attiene al periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione, ha già avuto modo di respingere analoga pretesa in capo ai pensionati (Cass.18383/22, 18384/22, nonché Cass.29915/21). In particolare, si è affermato in tali pronunce che: a) oggetto del giudicato invocato dagli odierni ricorrenti è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa; b) il giudicato riguarda quindi la sola quota di pensione integrativa, poi esternalizzata al Fondo di previdenza complementare; c) detta quota, nella forma della prestazione pensionistica integrativa periodica, si è estinta a seguito della liquidazione una tantum in forma capitalizzata. Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, non presentando il ricorso argomenti decisivi di segno contrario, con la conseguenza che non vi era necessità di alcuna rinuncia espressa al diritto da parte dei danti causa dei ricorrenti, poiché l’estinzione ha operato per effetto della liquidazione, e ha riguardato tutte le componenti del trattamento pensionistico integrativo, compresa quella oggetto del giudicato che partecipa della natura di trattamento pensionistico integrativo. Una volta assunto che la domanda ha ad oggetto una quota del trattamento pensionistico rientrante nel campo dell’art.47 Statuto il problema riguardava, semmai, la corretta quantificazione della somma da liquidare in sede di capitalizzazione, somma che doveva conteggiare il credito oggetto di giudicato. Deve invece restare ferma la conclusione per cui l’obbligazione che si vuole periodica a cadenza mensile da parte dei ricorrenti non può proseguire oltre la data della avvenuta capitalizzazione, poiché questa ha estinto l’unico rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto l’unitaria prestazione – pensione integrativa a carico del Fondo (a cui è stata esternalizzata la prestazione pensionistica), nella sua quota per perequazione e in quella rimanente – pag ata una tantum. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e ri
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