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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44025/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di REGGIO di CALABRIA, con sentenza in data 21/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di REGGIO di CALABRIA il 28/1/2020 nei V confronti di [OSCURATO:PERSONA] e BEVILACQUA(IOLANDA per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi: a) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] - violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica attribuita al fatto; - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena; b) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Viola nda Bevilacqua - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. 2.

I ricorsi sono inammissibili.

2.1. Ricorso presentato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita al fatto.

Nella prospettazione del ricorrente, infatti, la violenza sarebbe stata rivolta esclusivamente verso del portafoglio e non nei confronti della persona offesa, elemento questo che imporrebbe di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen.

La doglianza, reiterativa dell'analoga censura già proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

Come evidenziato dalla sentenza impugnata, infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la persona offesa è stata spintonata e strattonata al fine di vincerne la resistenza.

A fronte di tale conforme ricostruzione in fatto contenuta nelle sentenze di merito ogni ulteriore censura sul punto è inconferente e, in quanto tesa nella sostanza a sollecitare una diversa valutazione delle prove, non è consentita.

2.1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne.

Le censure mosse a tale percorso argonnentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

2.2. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, considerata la specifica situazione della ricorrente, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti e ha determinato la pena base in misura prossima ai minimi edittali.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di REGGIO di CALABRIA, con sentenza in data 21/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di REGGIO di CALABRIA il 28/1/2020 nei V confronti di [OSCURATO:PERSONA] e BEVILACQUA(IOLANDA per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi: a) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] - violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica attribuita al fatto; - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena; b) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Viola nda Bevilacqua - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Ricorso presentato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. Nella prospettazione del ricorrente, infatti, la violenza sarebbe stata rivolta esclusivamente verso del portafoglio e non nei confronti della persona offesa, elemento questo che imporrebbe di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. La doglianza, reiterativa dell'analoga censura già proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. Come evidenziato dalla sentenza impugnata, infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la persona offesa è stata spintonata e strattonata al fine di vincerne la resistenza. A fronte di tale conforme ricostruzione in fatto contenuta nelle sentenze di merito ogni ulteriore censura sul punto è inconferente e, in quanto tesa nella sostanza a sollecitare una diversa valutazione delle prove, non è consentita. 2.1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne. Le censure mosse a tale percorso argonnentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 2.2. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, considerata la specifica situazione della ricorrente, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti e ha determinato la pena base in misura prossima ai minimi edittali. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] Il P
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