CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 27974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6105/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in MILANO, [OSCURATO:PERSONA], 4, e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche domiciliatario, in Roma, via Gozzoli 60. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; –controricorrente – avverso la sentenzadella Corte d’appello di Trieste del14.2.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la corte d'appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso l'ordinanza ingiunzione con cui l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli le aveva irrogato una sanzione amministrativa di Euro 20.000 per la violazione delR.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9, lett. f) bis (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguitoT.U.L.P.S.), che sanziona, tra l'altro, chi installa apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo in luoghi aperti al pubblico non muniti delle prescritte autorizzazioni. La violazione contestata alla [OSCURATO:SOCIETA] consisteva nell'aver installato presso il locale pubblico denominato [OSCURATO:PERSONA], sito in Monfalcone, quattro apparecchiature di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) delT.U.L.P.S. (slot-machines) nonostante che l'esercente di tale locale esercitasse, senza la licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., la raccolta di scommesse sportive (tramite connessione telematica), quale centro di trasmissione dati per la società sportiva di diritto maltese [OSCURATO:PERSONA]., non titolare di concessione da parte dello Stato italiano. La corte territoriale ha disatteso le difese dell'opponente, secondo la quale nulla poteva esserle addebitato, giacchè essa, per un verso, aveva verificato, al momento della consegna delle apparecchiature (febbraio 2011), che l'esercente del locale [OSCURATO:PERSONA] fosse iscritto nell'elenco degli operatori di gioco e fosse munito dell'autorizzazioneex art. 86 T.U.L.P.S., per l'esercizio di giochi leciti e, per altro verso, non poteva sapere che in detto locale fosse esercitata anche, senza l'autorizzazioneex art. 88 T.U.L.P.S., l'attività di raccolta di scommesse. L'Agenzia delle dogane ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con i primi tre motivi di ricorso, tutti riferiti all'art. 360 c.p.c., n. 4, la società [OSCURATO:SOCIETA] denuncia, sotto vari profili, la nullità della sentenza in quanto sorretta da motivazione meramente apparente, in violazione all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. I motivi, da esaminare congiuntamente,sono fondati. Le questioni di diritto sottoposte dalla società ricorrente sono state decise con ordinanza della Sesta Sezione Civile del 03/10/2019, n.24751. Ai principi di diritto affermati nella citata decisione, il collegio intende dare continuità. La ricorrente è stata sanzionata per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis) delT.U.L.P.S. per aver installato nei locali dell'esercizio "[OSCURATO:PERSONA]" apparecchiature di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) delT.U.L.P.S. (slot-machines), benché detto esercizio esercitasse l'attività di raccolta delle scommesse, per conto della società privata di diritto maltese [OSCURATO:PERSONA]., senza la licenza per l'esercizio delle scommesse prescritta dall'art. 88 T.U.L.P.S. A fronte del rilievo dell'odierna ricorrente concernente la sua mancata conoscenza del fatto che nei locali dell'esercizio "[OSCURATO:PERSONA]" si svolgesse attività di raccolta scommesse (che peraltro nell'atto di opposizione si assumeva essere iniziata in epoca successiva all'installazione delle slot-machines) - il primo giudice rigettava l'opposizione sul presupposto di fatto che la raccolta delle scommesse avvenisse attraverso le slot-machines, identificando in tali macchine il terminale telematico della raccolta delle scommesse. Con il proprio atto di appello l'odierna ricorrente censurò tale accertamento di fatto, sottolineando come le slot-machines non potessero essere utilizzate per la raccolta delle scommesse, la quale avveniva attraverso terminali appositamente forniti all'esercizio "[OSCURATO:PERSONA]" dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nell'appello si deduceva, quindi, come -una volta rimosso l'equivoco sull'utilizzo delle slot-machines per la raccolta delle scommesse - nulla consentisse di ritenere che la Friuligames potesse sapere che nei locali della "[OSCURATO:PERSONA]", dove essa aveva installato dette slot-machines, si svolgesse (anche) un'attività di raccolta di scommesse. Al riguardo l'appellante contestava la tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui detta conoscenza doveva discendere dalla presenza della vetrofania del marchio Stanleybet sulle vetrine dei locali della "[OSCURATO:PERSONA]" e dalla conseguente possibilità che tale vetrofania fosse vista dal personale della Friuligames quando il medesimo si recava in detti locali per la manutenzione delle macchine e il ritiro del denaro nelle stesse immesso dalli scommettitori. Tale il motivo d'appello, la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto eccentrica. La corte d'appello di Trieste, nel rigettare il gravame della Friuligames, ha dato apoditticamente per scontato che con le apparecchiature per la cui installazione l'appellante è stato sanzionato "venivano raccolte, tramite connessione alla rete telematica, scommesse sportive da parte dell'esercente" (pag. 3, primo rigo della sentenza) e poscia ha affermato che "la licenza di cui al succitato art. 88, non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l'attività demandata al Questore è vincolata" ed ha concluso nel senso che "non ha errato il Tribunale laddove ha accertato che gli apparecchi erano effettivamente installati nei locali dell'appellante, che ne era proprietaria e ne aveva la piena gestione. Donde la responsabilità e l'onere in capo ad essa di controllare le necessarie autorizzazioni amministrative" (pagina 7 della sentenza impugnata). I suddetti rilievi risultano tutt'affatto inconferenti rispetto alle doglianze svolte nell'appello della Friuligames -il cui nucleo centrale si risolveva nella deduzione della inutilizzabilità, ai fini della raccolta delle scommesse, delle macchine dalla stessa installate nel locale [OSCURATO:PERSONA] cosicchéla motivazione dell'impugnata sentenza si palesa, in definitiva, meramente apparente. I primi tre motivi di gravame vanno pertanto accolti; in considerazione della nullità della sentenza impugnata, per difetto del requisito della motivazione, restano assorbiti gli altri motivi, rispettivamente concernenti, il quarto, la statuizione sull'elemento psicologico della violazione amministrativa e, il quinto, il contrasto con il diritto dell'Unione Europea della disciplina della gara per il rilascio della concessione (di cui la società [OSCURATO:PERSONA]. era priva) per l'organizzazione e gestione delle scommesse. Il ricorso va quindi accolto in relazione ai primi tre mezzi, assorbiti gli altri, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla C orte di appello di Trieste, in diversa composizione. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e