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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03376/2023

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20736/2017, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 46 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E SVILUPPO D'IM- PRESA -[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- monte 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rap- presenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 798/2017 , depositata il6/2/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2022dal con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto la restituzione di rate di un finanzia- mento agevolato, chiesto da [OSCURATO:PERSONA] per realizzare un pro- getto di allevamento di cavalli rustici e concesso ai sensi del d.lgs. 185/2000, diretto ad agevolarel’au toimprenditorialità e l’autoimpiego. [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione la sentenza della Corte d’ap- pello di Roma di rigetto del suo appello contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione avverso l’ingiunzione ex art. 2 r.d. 639/1910, con cui [OSCURATO:SOCIETA]., attuale controricorrente, le aveva intimato il pagamento di 8.538,320Euro.

Il ricorso in cassazione è affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 1, co. 3 e 4; 3 co. 1 e 2 d . l g s . 1/1999 di riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società SviluppoItalia, per avere la Corte di appello rigettato l’ec- cezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare la parte ricorrente denuncia tale difetto, per avere lei stipulato il contratto di finanziamento con la [OSCURATO:SOCIETA], mentre - a norma del d.lgs. 1/1999 -la [OSCURATO:SOCIETA], poi denominata [OSCURATO:SOCIETA], sarebbe succeduta unicamente nei rapporti della Società per Impren- ditorialità Giovanile, non in quelli della [OSCURATO:SOCIETA], che non è men- zionata dalla predetta disposizione.

2. -Il motivo non è fondato.

Occorre ricostruire l’evoluzione del qua- dro normativo nei dettagli rilevanti.

Il d.l. 331 /1994 , reiterato e con- vertito inl. 95/1995, dispose un nuovo regi me di incentivi alla nuova imprenditorialità giovanile.

Per l'attuazionevenne costituita la Società 3di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. per l'imprenditorialità giovanile ([OSCURATO:SOCIETA].), che alla fine del 1994 su- bentrò nelle funzioni già esercitate da un apposito comitato istituito dalla l. 44/1986.

Nel1995 venne stipulata una convenzione tra il Mini- stero del Tesoro e la [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale furono disciplinate le mo- dalità di gestione da parte della società dei fondi stanziati dallo Stato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Nel 1999 - ai sensi del d.lgs. 1/1999 , già citato, integrato poi dal d.lgs. 3/2000 - fu istituita la società [OSCURATO:SOCIETA] , con il più ampio compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e con- trollo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occu- pazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli inve- stimenti.

A tal fine, si dispose che [OSCURATO:SOCIETA] provvedesse al riordino e accorpamento di un serie disocietà, tra le quali la Soci età per l’impren- ditorialitàgiovanile.

Secondo il disegno iniziale, le operazioni dovettero svolgersi per via di ricollocazione in una o più società operative diret- tamente o indirettamente controllateda [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, il d.lgs. 1/1999disposeche tale società delineasse una struttura bipar- tita, articolata in due società operative, rispettivamente specializzate in materia di servizi allo sviluppo e di servizi finanziari.

Pertanto, nel giugno 1999,vennero costituite la [OSCURATO:SOCIETA]., operativa per i servizi allo sviluppo, e la [OSCURATO:PERSONA].p.a., operativa per i servizi finanziari.

A decorrere dal 1/7/1999, la [OSCURATO:SOCIETA] -controllata appunto da [OSCURATO:SOCIETA] - sube ntrò così nelle funzioni attribuite dalla legge alla Società per l'[OSCURATO:PERSONA].

Successivamente, il d.lgs. 3/2000, cit., dispose la possibilità per Svi- luppo Italia di operaredirettamente tramite propri rami di azienda.

A tal fine,il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA], nel gennaio 4di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. 2000, decisedi procedere alla fusione per incorporazione di una serie di società, tra le quali [OSCURATO:PERSONA] (nonché la stessa Società per l’imprenditorialità giovanile, che –come detto –era rimasta sostanzialmente priva di funzioni già dalla metà del 1999).

Al fine di accelerare l’operazione di fusione, [OSCURATO:SOCIETA] acquisì dapprima il controllo totalitario di tutte le Società destinate a fondersi.

L’operazione fu completata nel maggio/giugno 2000.

A seguito dellafusione, [OSCURATO:SOCIETA] subentrò nella gestione de gl i interventi che primaerano di competenza delle varie società poi con- fluitein essa, tra le quali l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti «autoimpiego»e «autoimprenditorialità») della Società per l’imprenditorialità giovanile.

Non è del tutto privo di rilevanza - per rendersi conto delle dimensioni dell’operazione a guida legislativa - il menzionare che nel 2006la [OSCURATO:SOCIETA] deteneva un portafoglio d i partecipazioni in 177 società, in parte ereditate dalle singole società confluite nella società, in parte acquisite successivamente alle fusioni.

Ai sensi dell’art. 1, co. 460 l. 296/2006, la [OSCURATO:SOCIETA] fu chiamata ad assumere la denominazione di Ag enzia nazionale per l’ attrazion e degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (in breve [OSCURATO:SOCIETA]) , che è l’attrice in causa.

3. –Entro il quadro delineato nel paragrafo precedente si colloca la vicenda sostanziale oggetto della controversia giudiziaria de qua.

Ri- sulta infatti dall’esposizione contenuta nella sentenza impugnata (in passi non contestati dalla ricorrente) che il finanziamento fu originaria- mente chiesto alla Società per l’imprenditorialità giovanile, al fine di giovarsi di agevolazioni previste dal d.lgs. 185/2000.

Il relativo con- tratto fu stipulato poi il 22/5/2000 con la [OSCURATO:SOCIETA], poiché quest’ultima nel frattempo(a decorrere come detto dal 1/7/1999) era 5di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. subentrata nelle funzioni attribuite dalla legge alla prima.Solo di qual- che giorno dopo, cioè della fine di maggio, è l’operazione di fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA](cfr. indietro, pa- ragrafo n. 2).

4. - Con il primo motivo, la parte ricorrente s’insinua sagacemente in qualche abbreviazione ricostruttiva compiuta da lla Corte d’appello, come si può constatare dalla lettura del seguente brano (ricorso, p. 5 s.): «I l contratto prodotto in primo grado dall'odierna resistente […] risultava stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] . , soggetto giuridico ben diverso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il contratto de quorisultava essere stato sottoscritto in data 22 maggio 2000, ossia dopo la nascita della società [OSCURATO:SOCIETA]., che era nata nell'anno 1999.

Quindi il contratto di finanziamento posto a base della opposta pretesa sarebbe stato stipulato quando già era nata la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( ora denominata [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . secondo le argo- mentazioni di controparte), ma nonostante ciò, lo stesso sarebbe stato siglato da altro soggetto:la [OSCURATO:SOCIETA].

P ertanto , a lla l uce di tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] evidenziava nel grado di appello che la [OSCURATO:SOCIETA]., nel giudizio di primo grado, non aveva fornito alcuna prova della sua legittimazione attiva, atteso che- vale ribadire -il contratto di finanziamento per cui è causa era stato stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] con laProgetto Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e che non era stato dimo- strato alcun collegamento tra quest'ultima è la [OSCURATO:SOCIETA].».

Alla luce della ricostruzione già svolta (cfr. par. n. 2), si può agevol- mente concludereche: il quadro di fatti delineato dalla ricorrente ade- risce perfettamente all’intreccio normativo che si èdipanato in prece- denza.

E tuttavia,proprio per questo motivo, la deduzione in punto di difetto di legittimazione attiva èinfondata.

Il contratto di finanziamento 6di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. è stato stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA], poiché era la società -control- lata dalla [OSCURATO:SOCIETA] - chiamata a queste funzioni nel periodo in- termedio tra la perdita di attribuzioni in capo alla Società per l’impren- ditorialità giovanile (cui si riferisce il d.lgs. 1/1999), alla quale era stato chiesto il finanziamento, da un lato, e, dall’altro lato, la fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA] nella [OSCURATO:SOCIETA].

Il tutto è avvenuto entro un quadro di ricollocazioni e ristrutturazioni societarie certamente complesso, ma integralmente sorretto dalla di- namica degli strumenti normativi a ciò predisposti.

Alla luce di ciò è irrilevante l’errore materiale -segnalato dalla ricor- rente - che la Corte d’appello abbia riferito in narrativ a la sigla SPI, contenuta nell’art. 1, co. 3 d. lgs. 1/1999, alla società [OSCURATO:SOCIETA].

Decisivo per il caso di specie è invece che la predetta disposizione si riferisca alla «IG-Società per l'imprenditoria giovanile», poiché ciò con- sente di conferire una solida base legislativa- come si è già dimostrato indietro (cfr. par. n. 2)- alla catena legittimante che dalla società con- cedenteil finanziamento conduce alla società che ne richiede la resti- tuzione.

In conclusione, il primo motivo è rigettato.

5. –Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si de- duce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c. e 2967 c.c. per avere la Corte di appello mancato di rilevare la tardività della produzione in giudizio del titolo di legittimazione attiva di Invita- lia, cioè l’atto di fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. - originario ente finanziatore della Tambasco - in [OSCURATO:SOCIETA]. , poi [OSCURATO:SOCIETA].

In altri termini, secondo la prospettazione della ri- corrente, poiché il subentro di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] ha base legislativa, l’unico titolo dellalegittimazione attiva sarebbe l’atto di fu- sione del 30 maggio 2000 (cfr. indietro, par. n. 2) che tuttavia è stato 7di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. prodotto tardivamente,dopo la scadenza dei termini assegnati ex art.183, co. 6, n. 2 c.p.c.

6. - Il secondo motivo è infondato.

Ai fini dell’attestazione della le- gittimazione attiva dell’attrice, la produzione in giudizio dell’atto di fu- sione è irrilevante, poiché non si tratta diuna fusione tipica, bensì di un atto esecutivo di una precisa disposizione legislativa di carattere imperativo, in particolare dell’art. 1, co. 4 d.lgs. 1/1999cit., così come sostituito dall’art. 1, co. 1, lett. c) d. lgs. 3/2000, cit.

Nella parte qui rilevante, tale disposizione prevede che la società [OSCURATO:SOCIETA]: «provvede al riordino ed all’accorpamento delle partecipazioni, delle attivitàe delle strutture delle società di cui al comma 3 [tra cui appunto la società per l'imprenditorialità giovanile, [OSCURATO:SOCIETA].] in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente do- tati di contabilità separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari».

È questa la base legislativa che, per quanto qui interessa, ha sorretto l’ulteriore operazione di fu- sione de qua - della [OSCURATO:SOCIETA] nella [OSCURATO:SOCIETA], dopo che la primanel frattempo (a decorrere come detto dal 1 /7/1999, cfr. par. n. 2) era già subentrata nelle funzioni attribuite alla Società per l'[OSCURATO:PERSONA].

Ed è parimenti questa la base legislativa che sorregge -al netto delle abbreviazioniricostruttive che così si correggono – la seguente r atio decidendidella sentenza impugnata: «In ogni caso, va decisivamente osservato, il subentro dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli in- vestimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. nelle funzioni di [OSCURATO:SOCIETA] e della Società per l’[OSCURATO:PERSONA] era avvenuto per legge, così come per legge era stata disposta la loro unificazione in un unico 8di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. soggetto, per cui l’atto di fusione non rappresenta altro che mera ot- temperanza ad una specifica norma di legge» (cfr. sentenza, p. 4).

In conclusione, il secondo motivo è rigettato.

7. –L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso è fondato deter- mina l’infondatezza del ricorso nel suo complesso.Peraltro, il Collegio, considerata anche la novità della questione,reputa che sussistano con- grui motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20736/2017, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 46 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E SVILUPPO D'IM- PRESA -[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- monte 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rap- presenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 798/2017 , depositata il6/2/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2022dal con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto la restituzione di rate di un finanzia- mento agevolato, chiesto da [OSCURATO:PERSONA] per realizzare un pro- getto di allevamento di cavalli rustici e concesso ai sensi del d.lgs. 185/2000, diretto ad agevolarel’au toimprenditorialità e l’autoimpiego. [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione la sentenza della Corte d’ap- pello di Roma di rigetto del suo appello contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione avverso l’ingiunzione ex art. 2 r.d. 639/1910, con cui [OSCURATO:SOCIETA]., attuale controricorrente, le aveva intimato il pagamento di 8.538,320Euro. Il ricorso in cassazione è affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 1, co. 3 e 4; 3 co. 1 e 2 d . l g s . 1/1999 di riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società SviluppoItalia, per avere la Corte di appello rigettato l’ec- cezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare la parte ricorrente denuncia tale difetto, per avere lei stipulato il contratto di finanziamento con la [OSCURATO:SOCIETA], mentre - a norma del d.lgs. 1/1999 -la [OSCURATO:SOCIETA], poi denominata [OSCURATO:SOCIETA], sarebbe succeduta unicamente nei rapporti della Società per Impren- ditorialità Giovanile, non in quelli della [OSCURATO:SOCIETA], che non è men- zionata dalla predetta disposizione. 2. -Il motivo non è fondato. Occorre ricostruire l’evoluzione del qua- dro normativo nei dettagli rilevanti. Il d.l. 331 /1994 , reiterato e con- vertito inl. 95/1995, dispose un nuovo regi me di incentivi alla nuova imprenditorialità giovanile. Per l'attuazionevenne costituita la Società 3di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. per l'imprenditorialità giovanile ([OSCURATO:SOCIETA].), che alla fine del 1994 su- bentrò nelle funzioni già esercitate da un apposito comitato istituito dalla l. 44/1986. Nel1995 venne stipulata una convenzione tra il Mini- stero del Tesoro e la [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale furono disciplinate le mo- dalità di gestione da parte della società dei fondi stanziati dallo Stato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile. Nel 1999 - ai sensi del d.lgs. 1/1999 , già citato, integrato poi dal d.lgs. 3/2000 - fu istituita la società [OSCURATO:SOCIETA] , con il più ampio compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e con- trollo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occu- pazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli inve- stimenti. A tal fine, si dispose che [OSCURATO:SOCIETA] provvedesse al riordino e accorpamento di un serie disocietà, tra le quali la Soci età per l’impren- ditorialitàgiovanile. Secondo il disegno iniziale, le operazioni dovettero svolgersi per via di ricollocazione in una o più società operative diret- tamente o indirettamente controllateda [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, il d.lgs. 1/1999disposeche tale società delineasse una struttura bipar- tita, articolata in due società operative, rispettivamente specializzate in materia di servizi allo sviluppo e di servizi finanziari. Pertanto, nel giugno 1999,vennero costituite la [OSCURATO:SOCIETA]., operativa per i servizi allo sviluppo, e la [OSCURATO:PERSONA].p.a., operativa per i servizi finanziari. A decorrere dal 1/7/1999, la [OSCURATO:SOCIETA] -controllata appunto da [OSCURATO:SOCIETA] - sube ntrò così nelle funzioni attribuite dalla legge alla Società per l'[OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, il d.lgs. 3/2000, cit., dispose la possibilità per Svi- luppo Italia di operaredirettamente tramite propri rami di azienda. A tal fine,il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA], nel gennaio 4di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. 2000, decisedi procedere alla fusione per incorporazione di una serie di società, tra le quali [OSCURATO:PERSONA] (nonché la stessa Società per l’imprenditorialità giovanile, che –come detto –era rimasta sostanzialmente priva di funzioni già dalla metà del 1999). Al fine di accelerare l’operazione di fusione, [OSCURATO:SOCIETA] acquisì dapprima il controllo totalitario di tutte le Società destinate a fondersi. L’operazione fu completata nel maggio/giugno 2000. A seguito dellafusione, [OSCURATO:SOCIETA] subentrò nella gestione de gl i interventi che primaerano di competenza delle varie società poi con- fluitein essa, tra le quali l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti «autoimpiego»e «autoimprenditorialità») della Società per l’imprenditorialità giovanile. Non è del tutto privo di rilevanza - per rendersi conto delle dimensioni dell’operazione a guida legislativa - il menzionare che nel 2006la [OSCURATO:SOCIETA] deteneva un portafoglio d i partecipazioni in 177 società, in parte ereditate dalle singole società confluite nella società, in parte acquisite successivamente alle fusioni. Ai sensi dell’art. 1, co. 460 l. 296/2006, la [OSCURATO:SOCIETA] fu chiamata ad assumere la denominazione di Ag enzia nazionale per l’ attrazion e degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (in breve [OSCURATO:SOCIETA]) , che è l’attrice in causa. 3. –Entro il quadro delineato nel paragrafo precedente si colloca la vicenda sostanziale oggetto della controversia giudiziaria de qua. Ri- sulta infatti dall’esposizione contenuta nella sentenza impugnata (in passi non contestati dalla ricorrente) che il finanziamento fu originaria- mente chiesto alla Società per l’imprenditorialità giovanile, al fine di giovarsi di agevolazioni previste dal d.lgs. 185/2000. Il relativo con- tratto fu stipulato poi il 22/5/2000 con la [OSCURATO:SOCIETA], poiché quest’ultima nel frattempo(a decorrere come detto dal 1/7/1999) era 5di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. subentrata nelle funzioni attribuite dalla legge alla prima.Solo di qual- che giorno dopo, cioè della fine di maggio, è l’operazione di fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA](cfr. indietro, pa- ragrafo n. 2). 4. - Con il primo motivo, la parte ricorrente s’insinua sagacemente in qualche abbreviazione ricostruttiva compiuta da lla Corte d’appello, come si può constatare dalla lettura del seguente brano (ricorso, p. 5 s.): «I l contratto prodotto in primo grado dall'odierna resistente […] risultava stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] . , soggetto giuridico ben diverso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il contratto de quorisultava essere stato sottoscritto in data 22 maggio 2000, ossia dopo la nascita della società [OSCURATO:SOCIETA]., che era nata nell'anno 1999. Quindi il contratto di finanziamento posto a base della opposta pretesa sarebbe stato stipulato quando già era nata la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( ora denominata [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . secondo le argo- mentazioni di controparte), ma nonostante ciò, lo stesso sarebbe stato siglato da altro soggetto:la [OSCURATO:SOCIETA]. P ertanto , a lla l uce di tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] evidenziava nel grado di appello che la [OSCURATO:SOCIETA]., nel giudizio di primo grado, non aveva fornito alcuna prova della sua legittimazione attiva, atteso che- vale ribadire -il contratto di finanziamento per cui è causa era stato stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] con laProgetto Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e che non era stato dimo- strato alcun collegamento tra quest'ultima è la [OSCURATO:SOCIETA].». Alla luce della ricostruzione già svolta (cfr. par. n. 2), si può agevol- mente concludereche: il quadro di fatti delineato dalla ricorrente ade- risce perfettamente all’intreccio normativo che si èdipanato in prece- denza. E tuttavia,proprio per questo motivo, la deduzione in punto di difetto di legittimazione attiva èinfondata. Il contratto di finanziamento 6di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. è stato stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA], poiché era la società -control- lata dalla [OSCURATO:SOCIETA] - chiamata a queste funzioni nel periodo in- termedio tra la perdita di attribuzioni in capo alla Società per l’impren- ditorialità giovanile (cui si riferisce il d.lgs. 1/1999), alla quale era stato chiesto il finanziamento, da un lato, e, dall’altro lato, la fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. Il tutto è avvenuto entro un quadro di ricollocazioni e ristrutturazioni societarie certamente complesso, ma integralmente sorretto dalla di- namica degli strumenti normativi a ciò predisposti. Alla luce di ciò è irrilevante l’errore materiale -segnalato dalla ricor- rente - che la Corte d’appello abbia riferito in narrativ a la sigla SPI, contenuta nell’art. 1, co. 3 d. lgs. 1/1999, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Decisivo per il caso di specie è invece che la predetta disposizione si riferisca alla «IG-Società per l'imprenditoria giovanile», poiché ciò con- sente di conferire una solida base legislativa- come si è già dimostrato indietro (cfr. par. n. 2)- alla catena legittimante che dalla società con- cedenteil finanziamento conduce alla società che ne richiede la resti- tuzione. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 5. –Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si de- duce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c. e 2967 c.c. per avere la Corte di appello mancato di rilevare la tardività della produzione in giudizio del titolo di legittimazione attiva di Invita- lia, cioè l’atto di fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. - originario ente finanziatore della Tambasco - in [OSCURATO:SOCIETA]. , poi [OSCURATO:SOCIETA]. In altri termini, secondo la prospettazione della ri- corrente, poiché il subentro di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] ha base legislativa, l’unico titolo dellalegittimazione attiva sarebbe l’atto di fu- sione del 30 maggio 2000 (cfr. indietro, par. n. 2) che tuttavia è stato 7di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. prodotto tardivamente,dopo la scadenza dei termini assegnati ex art.183, co. 6, n. 2 c.p.c. 6. - Il secondo motivo è infondato. Ai fini dell’attestazione della le- gittimazione attiva dell’attrice, la produzione in giudizio dell’atto di fu- sione è irrilevante, poiché non si tratta diuna fusione tipica, bensì di un atto esecutivo di una precisa disposizione legislativa di carattere imperativo, in particolare dell’art. 1, co. 4 d.lgs. 1/1999cit., così come sostituito dall’art. 1, co. 1, lett. c) d. lgs. 3/2000, cit. Nella parte qui rilevante, tale disposizione prevede che la società [OSCURATO:SOCIETA]: «provvede al riordino ed all’accorpamento delle partecipazioni, delle attivitàe delle strutture delle società di cui al comma 3 [tra cui appunto la società per l'imprenditorialità giovanile, [OSCURATO:SOCIETA].] in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente do- tati di contabilità separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari». È questa la base legislativa che, per quanto qui interessa, ha sorretto l’ulteriore operazione di fu- sione de qua - della [OSCURATO:SOCIETA] nella [OSCURATO:SOCIETA], dopo che la primanel frattempo (a decorrere come detto dal 1 /7/1999, cfr. par. n. 2) era già subentrata nelle funzioni attribuite alla Società per l'[OSCURATO:PERSONA]. Ed è parimenti questa la base legislativa che sorregge -al netto delle abbreviazioniricostruttive che così si correggono – la seguente r atio decidendidella sentenza impugnata: «In ogni caso, va decisivamente osservato, il subentro dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli in- vestimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. nelle funzioni di [OSCURATO:SOCIETA] e della Società per l’[OSCURATO:PERSONA] era avvenuto per legge, così come per legge era stata disposta la loro unificazione in un unico 8di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. soggetto, per cui l’atto di fusione non rappresenta altro che mera ot- temperanza ad una specifica norma di legge» (cfr. sentenza, p. 4). In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 7. –L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso è fondato deter- mina l’infondatezza del ricorso nel suo complesso.Peraltro, il Collegio, considerata anche la novità della questione,reputa che sussistano con- grui motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupp
Sentenza Cassazione n. 03376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris