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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 35665/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n.

R.G. 9765/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi entrambi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore ambedue rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]: revocazione sentenza Corte di cassazione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrenti - avverso l’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 29600/2021 depositata il 22/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - i ricorrenti impugnavano l’estratto di ruolo riguardante la cartella di pagamento notificata loro per tributi relativi agli anni 2003 e 2004; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; i contribuenti appellavano la pronuncia di primo grado; la CTR accoglieva l’appello; - ricorreva al giudice della Legittimità l’[OSCURATO:PERSONA]; con atto affidato a due motivi; questa Corte accoglieva il secondo motivo e cassava la pronuncia impugnata; - la società ed il Bisceglie in proprio ricorr ono a questa Corte con ricorso per revocazione articolato in più censure, ulteriormente illustrato da memoria; resistono con unico controricorso congiunto l’Agenzia delle Entrate e il Riscossore; Considerato che: - il primo motivo si duole dell’errata attribuzione della cartolina di ritorno relativa alla notifica dell’intimazione di pagamento del 22 maggio 2013 alla cartella emessa fronte dei tre ruoli in contestazione; attribuzione che si assume esser stata operata senza riscontro ai fini della identificazione della connessione tra c.d.

“cartolina” di ritorno comprovante la notifica e le cartelle contestate, non avendo la Corte spiegato perché tale documento andava collegato con le cartelle notificate; - il motivo è inammissibile; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - esso invero nel suo contenuto propone una censura motivazionale non ammessa di fronte a questa Corte di Legittimità (Cass.

SS.

UU. sent. n. 8043/2014) e che in ogni caso non costituisce denuncia di vizio revocatorio; - in argomento, questa Corte è ferma nel precisare (tra molte, si vedano Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 11202 del 08/05/2017; Cass. Sez.6 – L. , Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018 ) che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati; - anche a voler ritenere sussistente l’erronea correlazione di cui si narra in ricorso, ciò non costituisce un vizio revocatorio poiché esso dipende da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (quale potrebbe esser il diverso caso di omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività(Cass. 23173/2016 e negli stessi termini Cass.

S.U. n. 15227/2009; Cass. 28143/2018); Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - nessuna di queste circostanze è presente nel caso che ci occupa, avendo la Corte operato qui una mera valutazione di ordine giuridico della situazione processuale prospettata; - il secondo motivo si incentra sul difetto di motiva zione dell’ordinanza revocanda, che si tradurrebbe per parte ricorrente in un errore di fatto, in ordine alle ragioni per le quali è stata ritenuta regolare la notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta il 22 maggio 2013; - il motivo è in primo luogo in ammissibile in quanto proposto in modo dubitativo, quindi generico, a pag. 5 del ricorso (“…agli atti non risulterebbe acquisito il provvedimento di intimazione…) e comunque, in secondo luogo, è del tutto infondato (in argomento si veda Cass. Sez.6 - 1,Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022) in quanto l’errore dedotto cade su un punto controverso e attiene a quella che potrebbe al più costituire un'errata valutazione delle risultanze processuali; esso quindi non costituisce vizio revocatorio; - va ricordato infatti che per costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte vedasi la pronuncia resa da Cass. Sez.5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021 ) è la ben diversa affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti che non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo direvocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso percassazione; - pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente, che liquida in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. R.G. 9765/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi entrambi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore ambedue rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]: revocazione sentenza Corte di cassazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrenti - avverso l’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 29600/2021 depositata il 22/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - i ricorrenti impugnavano l’estratto di ruolo riguardante la cartella di pagamento notificata loro per tributi relativi agli anni 2003 e 2004; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; i contribuenti appellavano la pronuncia di primo grado; la CTR accoglieva l’appello; - ricorreva al giudice della Legittimità l’[OSCURATO:PERSONA]; con atto affidato a due motivi; questa Corte accoglieva il secondo motivo e cassava la pronuncia impugnata; - la società ed il Bisceglie in proprio ricorr ono a questa Corte con ricorso per revocazione articolato in più censure, ulteriormente illustrato da memoria; resistono con unico controricorso congiunto l’Agenzia delle Entrate e il Riscossore; Considerato che: - il primo motivo si duole dell’errata attribuzione della cartolina di ritorno relativa alla notifica dell’intimazione di pagamento del 22 maggio 2013 alla cartella emessa fronte dei tre ruoli in contestazione; attribuzione che si assume esser stata operata senza riscontro ai fini della identificazione della connessione tra c.d. “cartolina” di ritorno comprovante la notifica e le cartelle contestate, non avendo la Corte spiegato perché tale documento andava collegato con le cartelle notificate; - il motivo è inammissibile; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - esso invero nel suo contenuto propone una censura motivazionale non ammessa di fronte a questa Corte di Legittimità (Cass. SS. UU. sent. n. 8043/2014) e che in ogni caso non costituisce denuncia di vizio revocatorio; - in argomento, questa Corte è ferma nel precisare (tra molte, si vedano Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 11202 del 08/05/2017; Cass. Sez.6 – L. , Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018 ) che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati; - anche a voler ritenere sussistente l’erronea correlazione di cui si narra in ricorso, ciò non costituisce un vizio revocatorio poiché esso dipende da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (quale potrebbe esser il diverso caso di omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività(Cass. 23173/2016 e negli stessi termini Cass. S.U. n. 15227/2009; Cass. 28143/2018); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - nessuna di queste circostanze è presente nel caso che ci occupa, avendo la Corte operato qui una mera valutazione di ordine giuridico della situazione processuale prospettata; - il secondo motivo si incentra sul difetto di motiva zione dell’ordinanza revocanda, che si tradurrebbe per parte ricorrente in un errore di fatto, in ordine alle ragioni per le quali è stata ritenuta regolare la notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta il 22 maggio 2013; - il motivo è in primo luogo in ammissibile in quanto proposto in modo dubitativo, quindi generico, a pag. 5 del ricorso (“…agli atti non risulterebbe acquisito il provvedimento di intimazione…) e comunque, in secondo luogo, è del tutto infondato (in argomento si veda Cass. Sez.6 - 1,Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022) in quanto l’errore dedotto cade su un punto controverso e attiene a quella che potrebbe al più costituire un'errata valutazione delle risultanze processuali; esso quindi non costituisce vizio revocatorio; - va ricordato infatti che per costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte vedasi la pronuncia resa da Cass. Sez.5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021 ) è la ben diversa affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti che non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo direvocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso percassazione; - pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente, che liquida in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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