CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 26941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32344/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 15, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1571 VIA A. GABAGLIO,15 ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] D ’ APPELLO ROMA n. 2139/2018 depositata il05/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal ConsigliereMAURO MOCCI. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma respingeva le distinte domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, da [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, nonché da [OSCURATO:PERSONA] ed infine da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Roma, tutte volte ad ottenere la declaratoria di usucapione delle aree rispettivamente occupate. Respingeva altresì la domanda dell’intervenuto Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 15, per ottenere l’accertamento della proprietà condominiale del viale di accesso allo stabile e delle aree contigue. Accoglieva invece la domanda riconvenzionale dell’Ente convenuto, ordinando il rilascio delle aree, ma rigettando la richiesta di risarcimento del danno. Su separato gravame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché incidentale del Comune di Roma, della Mattioli e del Condominio, con sentenza n. 2139 del 5 aprile 2018 la Corte d’appello di Roma accoglieva le impugnazioni della Mattioli e dell’Allegrucci, dichiarando l’acquisto per intervenuta usucapione delle aree di rispettiva occupazione, nonché del Comune di Roma, di cui era accolta la richiesta di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 180.000 e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 18.000. Il giudice di seconde cure rilevava che, non avendo l’appellante Celsi specificamente contestato l’idoneità di una lettera del 1982 a costituire il Comune come possessore nei confronti del dante causa del Celsi medesimo, la predetta missiva avrebbe interrotto la prescrizione acquisitiva prima del decorso del ventennio di cui all’art.1158 c.c. Riteneva fondate le ragione dell’Allegrucci e della Mattioli, che avevano iniziato il possesso successivamente all’emanazione del decreto di esproprio inattuato, aggiungendo che dal momento dell’espropriazione e per i successiva 47 anni, le aree non erano mai state effettivamente ed attualmente destinate al pubblico servizio, sicché il periodo utile all’usucapione era già maturato all’epoca della delibera comunale del 1997, che aveva disposto il ripristino della destinazione dell’area a servizi pubblici di quartiere. Quanto all’impugnazione incidentale del Comune di Roma, la Corte d’appello affermava che, in materia di occupazione senza titolo, il danno sarebbe stato in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura sarebbe normalmente fruttifera, e dall’impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di cinque motivi. A sua volta, ha proposto controricorso con ricorso incidentale, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito ad entrambi, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) La Corte deve previamente delibare l’eccezione di inammissibilità o tardività del ricorso incidentale del Colambumbo, come sollevata da [OSCURATO:PERSONA], la quale sostiene che, per un verso, sui motivi proposti ex adverso sarebbe maturato il giudicato, non essendo stata dal Colambumbo impugnatala sentenza di primo grado (essendo anzi egli rimasto contumace) e che, per altro verso, il ricorso incidentale – notificato il 20 dicembre 2018, a fronte della pubblicazione della decisione il precedente 5 aprile – avrebbe riguardato profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli del ricorso principale. L’eccezione è fondata. 1.a) La sentenza di appello è stata pubblicata il 5 aprile 2018 e non è stata notificata: pertanto, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., il termine sarebbe scaduto il 20 novembre 2018. Il ricorrente principale ha notificato il suo ricorso il 5 novembre 2018, mentre il Colambumbo ha notificato il ricorso incidentale il 20 dicembre 2018. Nella specie, i motivi del ricorso incidentale non sono collegati alle doglianze del ricorso principale (relativo al rapporto processuale fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma hanno esclusivamente riguardo alla posizione personale del Colambumbo, nel rapporto di quest’ultimo col Comune di Roma sia rispetto alla lamentata differente valutazione del giudice di merito rispetto all’asserita analoga situazione dell’Allegrucci e della Mattioli, sia rispetto alla parziale nullità della sentenza con riguardo al suo acquisto per usucapione. 1.b) Trova dunque applicazione il principio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile a prescindere dal capo di sentenza impugnato o dal soggetto contro cui è rivolta, a condizione che l’interesse a proporla sia innescato dall’impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest’ultima, nel senso che la posizione dell’impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e non venga in alcun modo rimessa in discussione dall’impugnazione principale (Sez. 3, n. 23584 del 28 luglio 2022). Infatti, le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art.334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto differente rispetto al ricorso principale, che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (Sez. 2, n. 41254 del 22 dicembre 2021). 2) Con la prima doglianza del ricorso principale, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il Celsi assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare il fatto che il provvedimento ablatorio del 1971 non era stato portato a conoscenza degli attori - i quali si sarebbero trovati in relazione di fatto con la cosa - ma solo dei soggetti risultanti proprietari del fondo in contestazione. Il motivo è inammissibile. 2.a) Come è noto, il nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – fra le altre innovazioni – ha altresì introdotto nell ’ ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014). 2.b) Nella specie, la sentenza ha affrontato il problema, riportando la doglianza del Celsi (pag. 6), ma lo ha ritenuto implicitamente irrilevante, a fronte della constatazione, ripresa dalla decisione di primo grado che “in ogni caso, nel 1982 il Comune di Roma contestò a [OSCURATO:PERSONA] l’occupazione dell’area…..risulta dimostrato dunque che da quella data il dante causa degli attori aveva la piena consapevolezza di non poter possedere con l’animus rem sibi habendi”. 3) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il Celsi deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.823 e 1145 c.c. in relazione agli artt. 822 e 826 c.c., per aver i giudici di secondo grado mancato di considerare che, non essendo stata realizzata l’opera pubblica programmata con il decreto di esproprio del 1971, una volta decorso il termine di legge, i beni avrebbero subito la traslazione nel patrimonio disponibile, divenendo così usucapibili. In altri termini, tra gli effetti automatici di un decreto di esproprio non avrebbero potuto ricomprendersi né il venir meno del possesso del bene né il mutamento in detenzione dell’eventuale protrazione del godimento del bene stesso, in mancanza di un atto di immissione da parte dell’espropriante. Il motivo è inammissibile. Esso non coglie infatti la ratio della decisione di appello (Sez. 1, n. 15952 del 17 luglio 2007), che s’impernia sulla circostanza che “l’appellante avrebbe dovuto specificamente contestare l’idoneità della lettera di intimazione del 1982 a costituire il Comune di Roma come possessore nei confronti del dante causa degli attori e a tramutarlo in mero detentore dell’area e a onerarlo del compimento di atto d’interversione nel possesso”. 4) Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1146, 1158 e 1165 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe arbitrariamente attribuito efficacia interruttiva alla nota del Comune di Roma del 1982 –che conteneva la diffida al Celsi a mostrare i titoli legittimanti la sua proprietà – giacché, con la stessa, non sarebbe stato compiuto alcun atto suscettibile di comportare, per il possessore, la perdita materiale del potere di disposizione sulla cosa. In altri termini, alla missiva sarebbe stato attribuito una conseguenza non consentita. Il motivo è inammissibile. 4.a) Come si apprende dalla sentenza impugnata, il Tribunale aveva affermato che la contestazione del Comune di Roma ad [OSCURATO:PERSONA] nel 1982, relativa all’occupazione dell’area, era valsa ad attribuire allo stesso la consapevolezza di non poter possedere con l’animus rem sibi habendi. Questo punto della sentenza di primo grado non è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di appello, sicché la questione in sede di legittimità risulta sollevata per la prima volta, così da essere inammissibile. 5) La quarta lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero contraddittoriamente affermato, da un lato, che la domanda di danni di [OSCURATO:PERSONA] non potesse trovare accoglimento nei confronti del Condominio, mancando la prova del pregiudizio - economicamente valutabile - alla facoltà di godimento del condominio e, dall ’ altro, avrebbe ritenuto fondata la medesima domanda risarcitoria, rispetto agli altri appellanti. Il rilievo è inammissibile. 5.a) La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). L’aporia lamentata dal ricorrente è solo apparente, perché la Corte d’appello ha spiegato, con una plausibile valutazione in fatto, la diversa posizione delle controparti del Comune di Roma, argomentando – in particolare - la ragione del rigetto della domanda nei confronti del Condominio. 6) La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe violato i principi in tema di onere della prova, liquidando in via equitativa un danno che non era stato dimostrato nei suoi presupposti essenziali. Il motivo è inammissibile. 6.a) La sentenza impugnata ha spiegato che “la possibilità di godimento profittevole dell’area è confermata dall’utilizzo a scopo edificatorio fattone dal Celsi” ed ha quantificato il danno sulla scorta di valori oggettivi, in relazione all’area occupata ed al numero degli anni. 6.b) Tale valutazione è dunque in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la liquidazione invia equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta deldanno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità (Sez. 3, n. 9744 del 12 aprile 2023; Sez. 3, n. 4534 del 22 febbraio 2017). In definitiva, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso del Colambumbo, sia il ricorso del Celsi. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione in solido delle spese di lite di [OSCURATO:PERSONA], come liquidate in dispositivo. Va dato atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che entrambi i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibili il ricorso principale nonché il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna entrambi , in solido, al pagamento delle spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 7.000 (settemila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che sia il Celsi che il C