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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 40159/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG r [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza della Corte di Appello di Torino, emessa in data 9 .0 5 . 2 O 2 4 in sede di giudizio di rinvio, a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione (Sez.3 n. 18915 del 2.02.2024 ), veniva integralmente confermata, nei limiti del devoluto, la sentenza del Tribunale di Vercelli del 19.05.2021, quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Cassazione Sezione 3 aveva dichiarato la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs n.74 del 2000 per aver omesso quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]" di presentare la relativa dichiarazione fiscale con riferimento all'anno 2017 con evasione di imposta IRES 580.842,00.

Aveva invece annullato la sentenza impugnata rilevando l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per la quale non vi erano, almeno in astratto ragioni ostative, effettuato il giudizio prognostico ex art. 164 cod.pen..

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando il seguente motivo.

2.1. Deduce il vizio di inosservanza delle norme penali ritenendo, in particolare, errata la pronuncia circa la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La ricorrente sostiene che la Corte di Appello, in qualità di giudice del rinvio, stante la piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, avrebbe potuto e dovuto procedere a valutare che il procedimento penale 10835/2019 RGNR della Procura della Repubblica del Tribunale di Genova, conclusosi con la sentenza di condanna a mesi 9 di reclusione e 240.00 di multa, risultante dal certificato penale preso in considerazione dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, in quanto celebrato in assenza, a seguito di incidente di esecuzione è stata revocata con ordinanza della Corte di appello di Genova del 15.09.2023, depositata il 19.09.2023 e il giudizio di merito era ancora in corso essendo stato rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attesa la maturanda prescrizione.

Nel caso di specie pertanto ricorrevano i presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena in quanto la pena da infliggere, cumulata con quella già irrogata e definitiva del Tribunale di Vercelli del 23.01.2020 di condanna a mesi 6 di reclusione e 150 euro di multa, non superava i limiti di cui all'art. 163 cod.pen..

3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Va evidenziato come la giurisprudenza di legittimità, in tema di annullamento per vizio di motivazione, abbia riconosciuto come il giudice di rinvio mantenga, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella .ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi probatori prima trascurati, il proprio libero convincimento.

Non si rileva la violazionre di legge addotta dalla difesa, in quanto la Corte di Appello ha motivato in maniera logica e non contraddittoria sul punto controverso oggetto di annullamento, sulla base degli atti processuali e del certificato penale acquisito e del motivo dedotto in appello.

Nè d'altro canto la situazione nuova prospettata nel ricorso riguardante l'esito dell'incidente di esecuzione è stata prospettata nemmeno in sede di conclusioni da parte della difesa, nonostante la revoca della sentenza del Tribunale di Genova, pronunciata in assenza dell'imputato, sia stata depositata il 19.09.2023, cioè prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi in Corte di appello e finalizzata al giudizio di rinvio.

Va richiamato il principio già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge laddove la doglianza non sia stata proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 - dep. 28/06/2017, Ciccarelli ed altri, Rv.270627 — 01).. 1.2.Tale principio può essere mutuato, per identità di ratio, nel caso in esame, in cui intervenga condanna in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della precedente sentenza assolutoria di appello da parte della Corte di Cassazione e il potere-dovere di verifica del Giudice in relazione alla nuova situazione processuale attinente ai precedentu;ienali di non sia stato sollecitato dall'imputato nemmeno con le conclusioni proposte nel giudizio di rinvio.

Va ribadito che non è consentita la censura in punto di omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non risultando che sia richiesto con le conclusione rassegnate dalla difesa dell' imputato nel giudizio di appello: il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (argomenta ex Sez.

U n. 22533 del 25/10/2018 - dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376, così Sez.

V, n.13827 del 5.03.2020).

La questione potrà eventualmente essere proposta al Giudice dell'esecuzione.

2. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG r [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza della Corte di Appello di Torino, emessa in data 9 .0 5 . 2 O 2 4 in sede di giudizio di rinvio, a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione (Sez.3 n. 18915 del 2.02.2024 ), veniva integralmente confermata, nei limiti del devoluto, la sentenza del Tribunale di Vercelli del 19.05.2021, quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Cassazione Sezione 3 aveva dichiarato la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs n.74 del 2000 per aver omesso quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]" di presentare la relativa dichiarazione fiscale con riferimento all'anno 2017 con evasione di imposta IRES 580.842,00. Aveva invece annullato la sentenza impugnata rilevando l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per la quale non vi erano, almeno in astratto ragioni ostative, effettuato il giudizio prognostico ex art. 164 cod.pen.. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando il seguente motivo. 2.1. Deduce il vizio di inosservanza delle norme penali ritenendo, in particolare, errata la pronuncia circa la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena. La ricorrente sostiene che la Corte di Appello, in qualità di giudice del rinvio, stante la piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, avrebbe potuto e dovuto procedere a valutare che il procedimento penale 10835/2019 RGNR della Procura della Repubblica del Tribunale di Genova, conclusosi con la sentenza di condanna a mesi 9 di reclusione e 240.00 di multa, risultante dal certificato penale preso in considerazione dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, in quanto celebrato in assenza, a seguito di incidente di esecuzione è stata revocata con ordinanza della Corte di appello di Genova del 15.09.2023, depositata il 19.09.2023 e il giudizio di merito era ancora in corso essendo stato rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attesa la maturanda prescrizione. Nel caso di specie pertanto ricorrevano i presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena in quanto la pena da infliggere, cumulata con quella già irrogata e definitiva del Tribunale di Vercelli del 23.01.2020 di condanna a mesi 6 di reclusione e 150 euro di multa, non superava i limiti di cui all'art. 163 cod.pen.. 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Va evidenziato come la giurisprudenza di legittimità, in tema di annullamento per vizio di motivazione, abbia riconosciuto come il giudice di rinvio mantenga, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella .ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi probatori prima trascurati, il proprio libero convincimento. Non si rileva la violazionre di legge addotta dalla difesa, in quanto la Corte di Appello ha motivato in maniera logica e non contraddittoria sul punto controverso oggetto di annullamento, sulla base degli atti processuali e del certificato penale acquisito e del motivo dedotto in appello. Nè d'altro canto la situazione nuova prospettata nel ricorso riguardante l'esito dell'incidente di esecuzione è stata prospettata nemmeno in sede di conclusioni da parte della difesa, nonostante la revoca della sentenza del Tribunale di Genova, pronunciata in assenza dell'imputato, sia stata depositata il 19.09.2023, cioè prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi in Corte di appello e finalizzata al giudizio di rinvio. Va richiamato il principio già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge laddove la doglianza non sia stata proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 - dep. 28/06/2017, Ciccarelli ed altri, Rv.270627 — 01).. 1.2.Tale principio può essere mutuato, per identità di ratio, nel caso in esame, in cui intervenga condanna in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della precedente sentenza assolutoria di appello da parte della Corte di Cassazione e il potere-dovere di verifica del Giudice in relazione alla nuova situazione processuale attinente ai precedentu;ienali di non sia stato sollecitato dall'imputato nemmeno con le conclusioni proposte nel giudizio di rinvio. Va ribadito che non è consentita la censura in punto di omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non risultando che sia richiesto con le conclusione rassegnate dalla difesa dell' imputato nel giudizio di appello: il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (argomenta ex Sez. U n. 22533 del 25/10/2018 - dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376, così Sez. V, n.13827 del 5.03.2020). La questione potrà eventualmente essere proposta al Giudice dell'esecuzione. 2. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al