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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16889/2026

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za impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 26 febbraio 2026 il Tribunale di Catanzaro, adito dalpubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., applicava nei confronti dicautelare degli arresti domiciliari.In particolare, il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, avevaconvalidato l’arresto del [OSCURATO:PERSONA], ma aveva rigettato la richiesta di misura cautelare,non ritenendo sussistenti le esigenze cautelari.2.

Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione FattyHamme, tramite il suo difensore di fiducia, prospettando due motivi, che siriassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alle ritenutesussistenti esigenze cautelari di cui alle lett. b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.Il Tribunale non avrebbe considerato le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] si eraallontanato dall’abitazione, e cioè la necessità di avere soccorso, non potendo farvifronte in maniera diversa, tenuto conto dell’inusuale sequestro del telefonocellulare ad un soggetto posto agli arresti domiciliari.

Quanto al rischio direiterazione del reato, non si sarebbe tenuto conto dell’incensuratezzadell’imputato, assolto, peraltro, anche da quel reato risultante dalla banca datiSDI.

Con riguardo al pericolo di fuga, si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA], che non si sottraevaall’interrogatorio di garanzia, risultava presente all’udienza dinanzi al Tribunale delriesame, ad oltre tre mesi dai fatti.

Inoltre, l’imputato risulta avere un valido titolodi soggiorno, avendo presentato ricorso avverso il provvedimento di rigettodell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, che ha effettosospensivo rispetto all’espulsione.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 275 cod. proc. pen.Il Tribunale non avrebbe considerato che, dopo oltre tre mesi dai fatti, il Fattysi presentava regolarmente in udienza, a dimostrazione di quanto non fosseproporzionata la misura applicata.

Del resto, il Tribunale non considerava chel’imputato non aveva mai violato la misura cautelare dell’obbligo di dimora che gliera stata applicata in precedenza e non motivava in alcun modo circa la prognosinegativa di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della penain caso di condanna, nonostante l’incensuratezza del ricorrente.3.

Sono stati presentati motivi aggiunti con i quali si è dedotta la violazionedell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. in relazione all’art. 273 cod. proc.pen. per mancanza, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione inpunto di gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto che per l’evasione sussisterebbeuna causa di giustificazione determinata dalla necessità di chiedere aiuto inconseguenza di una crisi epilettica, mentre per la resistenza non vi sarebbe stataalcuna condotta violenta o minacciosa, essendosi limitato il ricorrente ad avereuna discussione con un contenitore in mano; la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.,ribadendosi la mancanza di esigenze cautelari e la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] diottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena avendo, peraltro,optato per il giudizio abbreviato.3.

Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti hanno conclusocome in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso inammissibile.2.

Preliminarmente, si rileva l’inammissibilità del primo motivo aggiunto,riguardante la motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione alla sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza, doglianza che non risulta essere stata prospettatacon i motivi principali.3.

Quanto, invece, ai motivi che attengono alle esigenze cautelari,contrariamente alla prospettazione difensiva, il Tribunale del riesame diCatanzaro, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha applicato la misuracautelare degli arresti domiciliari al [OSCURATO:PERSONA] con motivazione congrua, completa enon manifestamente illogica, basando le prospettate esigenze cautelari suelementi di fatto chiari e non equivocabili, deducendo il pericolo di reiterazionedalla circostanza che l’imputato, tratto in arresto in flagranza di reato per spacciodi sostanze stupefacenti, dopo essersi reso irreperibile per alcune ore,allontanandosi dal luogo del fatto, e posto agli arresti domiciliari, in attesadell’udienza di convalida, si allontanava arbitrariamente dal domicilio, portandosida Badolato a Soverato, dove, peraltro, in stato di agitazione, si dava acomportamenti minacciosi verso il personale che interveniva.

La reiterataviolazione delle restrizioni e prescrizioni impostegli dall’Autorità, peraltro, in uncosì breve lasso di tempo, è stata ritenuta, con motivazione puntuale, sintomaticadi un rischio attuale e concreto di ricaduta in condotte della stessa specie.Riscontrava, inoltre, il pericolo di fuga non solo dai su esposti elementi, maanche dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], extracomunitario, si trovava in Italia privo dipermesso di soggiorno.

Sotto questo profilo, la pendenza di un ricorso avverso ilprovvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionaleavvalora l’assunto, poiché, se è vero che, nelle more della pendenza del ricorso, ilricorrente non può essere espulso, è anche vero che, allo stato, l’imputato non haalcun valido titolo di soggiorno nello Stato.Quanto alla mancata prognosi circa la possibilità di usufruire di sospensionecondizionale della pena, deve osservarsi che la ritenuta sussistenza del pericolo direiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime ilgiudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione dellasospensione condizionale della pena (Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011,Giordano, Rv. 248866-01).3.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26 febbraio 2026 il Tribunale di Catanzaro, adito dalpubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., applicava nei confronti dicautelare degli arresti domiciliari.In particolare, il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, avevaconvalidato l’arresto del [OSCURATO:PERSONA], ma aveva rigettato la richiesta di misura cautelare,non ritenendo sussistenti le esigenze cautelari.2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione FattyHamme, tramite il suo difensore di fiducia, prospettando due motivi, che siriassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alle ritenutesussistenti esigenze cautelari di cui alle lett. b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.Il Tribunale non avrebbe considerato le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] si eraallontanato dall’abitazione, e cioè la necessità di avere soccorso, non potendo farvifronte in maniera diversa, tenuto conto dell’inusuale sequestro del telefonocellulare ad un soggetto posto agli arresti domiciliari. Quanto al rischio direiterazione del reato, non si sarebbe tenuto conto dell’incensuratezzadell’imputato, assolto, peraltro, anche da quel reato risultante dalla banca datiSDI. Con riguardo al pericolo di fuga, si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA], che non si sottraevaall’interrogatorio di garanzia, risultava presente all’udienza dinanzi al Tribunale delriesame, ad oltre tre mesi dai fatti. Inoltre, l’imputato risulta avere un valido titolodi soggiorno, avendo presentato ricorso avverso il provvedimento di rigettodell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, che ha effettosospensivo rispetto all’espulsione.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 275 cod. proc. pen.Il Tribunale non avrebbe considerato che, dopo oltre tre mesi dai fatti, il Fattysi presentava regolarmente in udienza, a dimostrazione di quanto non fosseproporzionata la misura applicata. Del resto, il Tribunale non considerava chel’imputato non aveva mai violato la misura cautelare dell’obbligo di dimora che gliera stata applicata in precedenza e non motivava in alcun modo circa la prognosinegativa di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della penain caso di condanna, nonostante l’incensuratezza del ricorrente.3. Sono stati presentati motivi aggiunti con i quali si è dedotta la violazionedell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. in relazione all’art. 273 cod. proc.pen. per mancanza, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione inpunto di gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto che per l’evasione sussisterebbeuna causa di giustificazione determinata dalla necessità di chiedere aiuto inconseguenza di una crisi epilettica, mentre per la resistenza non vi sarebbe stataalcuna condotta violenta o minacciosa, essendosi limitato il ricorrente ad avereuna discussione con un contenitore in mano; la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.,ribadendosi la mancanza di esigenze cautelari e la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] diottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena avendo, peraltro,optato per il giudizio abbreviato.3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti hanno conclusocome in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso inammissibile.2. Preliminarmente, si rileva l’inammissibilità del primo motivo aggiunto,riguardante la motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione alla sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza, doglianza che non risulta essere stata prospettatacon i motivi principali.3. Quanto, invece, ai motivi che attengono alle esigenze cautelari,contrariamente alla prospettazione difensiva, il Tribunale del riesame diCatanzaro, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha applicato la misuracautelare degli arresti domiciliari al [OSCURATO:PERSONA] con motivazione congrua, completa enon manifestamente illogica, basando le prospettate esigenze cautelari suelementi di fatto chiari e non equivocabili, deducendo il pericolo di reiterazionedalla circostanza che l’imputato, tratto in arresto in flagranza di reato per spacciodi sostanze stupefacenti, dopo essersi reso irreperibile per alcune ore,allontanandosi dal luogo del fatto, e posto agli arresti domiciliari, in attesadell’udienza di convalida, si allontanava arbitrariamente dal domicilio, portandosida Badolato a Soverato, dove, peraltro, in stato di agitazione, si dava acomportamenti minacciosi verso il personale che interveniva. La reiterataviolazione delle restrizioni e prescrizioni impostegli dall’Autorità, peraltro, in uncosì breve lasso di tempo, è stata ritenuta, con motivazione puntuale, sintomaticadi un rischio attuale e concreto di ricaduta in condotte della stessa specie.Riscontrava, inoltre, il pericolo di fuga non solo dai su esposti elementi, maanche dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], extracomunitario, si trovava in Italia privo dipermesso di soggiorno. Sotto questo profilo, la pendenza di un ricorso avverso ilprovvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionaleavvalora l’assunto, poiché, se è vero che, nelle more della pendenza del ricorso, ilricorrente non può essere espulso, è anche vero che, allo stato, l’imputato non haalcun valido titolo di soggiorno nello Stato.Quanto alla mancata prognosi circa la possibilità di usufruire di sospensionecondizionale della pena, deve osservarsi che la ritenuta sussistenza del pericolo direiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime ilgiudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione dellasospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011,Giordano, Rv. 248866-01).3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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