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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29875/2026

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IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ANGELUCCI Antonio - imputato del reato di realizzazione di una discarica abusiva - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11/09/2025, con cui la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Chieti; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, alla conferma della penale responsabilità, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria e all'omessa rilevazione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; rilevato, quanto alla prima questione, che il tenore del capo di accusa era assolutamente inequivoco nel far riferimento alla realizzazione di una discarica abusiva, e che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito, in proposito, che «ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata» (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, Caprino, Rv. 273918 - 01); ritenuto che, alla luce degli elementi valorizzati nelle sentenze di merito, nessun dubbio possa sussistere sul fatto che l'ANGELUCCI è stato condannato per il reato a lui contestato nel capo di imputazione, a nulla rilevando il fatto che, in quest'ultimo, sia stato richiamato il comma 2 dell'art. 256 anziché il comma 3, proprio perché l'assoluta eterogeneità della fattispecie descritta nel comma 2 del predetto articolo, anche quanto al soggetto attivo (si fa invero riferimento, in quelle disposizioni, a "titolari di imprese" e a "responsabili di enti", ovvero a qualifiche soggettive in alcun modo riferibili, a quanto consta, all'odierno ricorrente); ritenuto pertanto che debba trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa» (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01);k ritenuto, quanto al secondo ordine di censure, di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure dedotte non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi, anzitutto, in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - del tutto generica e comunque anch'essa preclusa in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale (la ricostruzione difensiva, secondo cui l'ANGELUCCI era esclusivamente intento a trasportare una lavatrice funzionante da un'abitazione ad un'altra, risulta del tutto incongrua rispetto a quanto valorizzato dalla Corte territoriale: né la difesa ha in alcun modo dedotto l'esistenza di travisamenti nella valutazione delle risultanze istruttorie); ritenuto altresì che, alla luce degli elementi posti a base della conferma della condanna, sia del tutto immune da censure il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, difettando il requisito della assoluta necessità (requisito evidentemente non rinvenibile nella mera possibilità di individuare altri responsabili oltre al ricorrente, comproprietario dell'area destinata a discarica abusiva); ritenuto infine che la residua censura sia manifestamente infondata, dal momento che la data del commesso reato rende applicabile il diverso istituto dell'improcedibilità, non ancora maturata alla data odierna; ritenuto che tali considerazioni impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Imnnende P.Q.MCANCOSITATA Sezione 1/11 Penale ELLERIA 6 - AGO 2026 I IL.

FuNzIONARIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ANGELUCCI Antonio - imputato del reato di realizzazione di una discarica abusiva - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11/09/2025, con cui la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Chieti; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, alla conferma della penale responsabilità, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria e all'omessa rilevazione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; rilevato, quanto alla prima questione, che il tenore del capo di accusa era assolutamente inequivoco nel far riferimento alla realizzazione di una discarica abusiva, e che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito, in proposito, che «ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata» (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, Caprino, Rv. 273918 - 01); ritenuto che, alla luce degli elementi valorizzati nelle sentenze di merito, nessun dubbio possa sussistere sul fatto che l'ANGELUCCI è stato condannato per il reato a lui contestato nel capo di imputazione, a nulla rilevando il fatto che, in quest'ultimo, sia stato richiamato il comma 2 dell'art. 256 anziché il comma 3, proprio perché l'assoluta eterogeneità della fattispecie descritta nel comma 2 del predetto articolo, anche quanto al soggetto attivo (si fa invero riferimento, in quelle disposizioni, a "titolari di imprese" e a "responsabili di enti", ovvero a qualifiche soggettive in alcun modo riferibili, a quanto consta, all'odierno ricorrente); ritenuto pertanto che debba trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa» (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01);k ritenuto, quanto al secondo ordine di censure, di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure dedotte non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi, anzitutto, in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - del tutto generica e comunque anch'essa preclusa in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale (la ricostruzione difensiva, secondo cui l'ANGELUCCI era esclusivamente intento a trasportare una lavatrice funzionante da un'abitazione ad un'altra, risulta del tutto incongrua rispetto a quanto valorizzato dalla Corte territoriale: né la difesa ha in alcun modo dedotto l'esistenza di travisamenti nella valutazione delle risultanze istruttorie); ritenuto altresì che, alla luce degli elementi posti a base della conferma della condanna, sia del tutto immune da censure il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, difettando il requisito della assoluta necessità (requisito evidentemente non rinvenibile nella mera possibilità di individuare altri responsabili oltre al ricorrente, comproprietario dell'area destinata a discarica abusiva); ritenuto infine che la residua censura sia manifestamente infondata, dal momento che la data del commesso reato rende applicabile il diverso istituto dell'improcedibilità, non ancora maturata alla data odierna; ritenuto che tali considerazioni impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Imnnende P.Q.MCANCOSITATA Sezione 1/11 Penale ELLERIA 6 - AGO 2026 I IL. FuNzIONARIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](
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