CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] il difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 10 settembre 2021 la Corte di appello di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Taranto alla pena di sei mesi di reclusione per il reato ex art. 10-ter d.lgs. n.74 del 2000 perché, in qualità di rappresentante legale della società C.I.E.M. s.r.I., nonché firmatario della modello unico SC/2015 per l'anno di imposta 2014, pur essendovi obbligato, omise di versare l'I.V.A. per un importo complessivo di C 262.452,00. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e l'omessa e/o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe negato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. facendo unicamente riferimento all'elemento oggettivo, rappresentato dal superamento della soglia di punibilità in una percentuale pari tra il 4 ed il 5% rispetto alla soglia di punibilità. La previsione di una soglia di punibilità, che è sintomatica di una valutazione di offensività operata dal legislatore, non escluderebbe l'applicazione della speciale causa di non punibilità a tale tipologia di reati. La Corte di appello, limitandosi a valutare solo il quantum superiore alla soglia di punibilità, avrebbe violato i principi giurisprudenziali che impongono di valorizzare tutti gli elementi contemplati dall'art. 131-bis cod. pen., quali la natura isolata o continuativa della condotta, laddove il superamento della soglia di punibilità sia inferiore al 10%, come nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. stabilisce che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». 1.2. I presupposti applicativi della norma sono plurimi; se il comportamento abituale esclude l'applicabilità dell'istituto, la condotta posta in essere in una sola occasione può determinare l'applicazione della causa di non punibilità solo se, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, comma 1, cod. pen., l'offesa è di particolare tenuità. 2 961- 1.3. La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto prendendo in esame non tanto la percentuale di superamento della soglia di punibilità ma l'entità dell'imposta evasa e del superamento della soglia di punibilità; ha ritenuto, con un giudizio di merito qui non rivalutabile, che l'Iva non versata, di C 261.452, superiore di C 11.452 alla soglia di punibilità, non costituisca un'offesa di particolare tenuità. La Corte di appello ha valutato dunque la gravità del reato, in base ad uno degli elementi ex art. 133, comma 1, cod. pen. 1.4. Va ribadito il principio per cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). 1.5. Rispetto alla valutazione della Corte di appello, relativa all'entità dell'imposta evasa, anche oltre la soglia, il ricorso non propone specifiche deduzioni. Anzi, il ricorrente ha estrapolato solo un passo della motivazione della sentenza n. 3256 del 2021 della Corte di cassazione; tale sentenza non afferma in alcun modo che il mancato superamento della soglia di punibilità del 10% imponga l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il caso esaminato dalla Corte di cassazione concerneva, infatti, la riforma della sentenza di primo grado, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con condanna in appello e la sussistenza del vizio della motivazione della sentenza impugnata per il mancato superamento delle argomentazioni della sentenza di primo grado, fra cui quello della percentuale di superamento della soglia di punibilità. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a