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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06061/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9150/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 2503/09/17 depositata il 14/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2503/09/17 del 14/09/2017, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 326/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito Spring) avverso un avviso di accertamento per IRPES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato notificato alla società contribuente in relazione all’indeducibilità di costi ritenuti non inerenti. 1.2.La CTR ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) i maggiori costi di euro 380.000,00 sostenuti dalla società contribuente in relazione al contratto di appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non potevano dirsi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, in quanto l’Ufficio non aveva svolto nessuna indagine «sulla effettiva consistenza delle forniture effettuate e sulla posizione della Pontecorvo», risultando invece la regolarità delle partite incrociate; b) analogamente, i costi concernenti il contratto di subappalto stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. non potevano dirsi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti. 2.AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3.Spring resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che, come evincibile dall’atto impositivo, la contestazione di indeducibilità dei costi relativamente ai rapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. riguarderebbe esclusivamente l’assenza di inerenza e certezza di detti costi, non anche la inesistenza (oggettiva o soggettiva) delle operazioni. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.La CTR ha ritenuto che l’eccedenza di euro 380.000,00 concernente i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stata recuperata a tassazione in ragione della (parziale) inesistenza oggettiva della prestazione, con l’utilizzazione di una presunzione semplice non accompagnata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. 1.2.1.Analogamente, con riferimento alla ripresa a tassazione riguardante i costi derivanti dalla fattura di [OSCURATO:SOCIETA]., il costo avrebbe riguardato un’operazione erroneamente ritenuta soggettivamente inesistente. 1.3.In realtà, come si evince dall’avviso di accertamento, trascritto in parte qua dalla ricorrente ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, le riprese prescindono del tutto dalle questioni concernenti le operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, ma riguardano, essenzialmente, la certezza ed inerenza dei costi, con conseguente indetraibilità della relativa IVA. 1.4.La CTR non solo non si è soffermata sulle questioni sottoposte alla sua attenzione, ma ha indebitamente invertito l’onere probatorio: invero, a fronte della contestazione di certezza ed inerenza del costo, grava sul contribuente e non già sull’Amministrazione finanziaria la prova della effettiva esistenza di detti requisiti. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9150/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 2503/09/17 depositata il 14/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2503/09/17 del 14/09/2017, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 326/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito Spring) avverso un avviso di accertamento per IRPES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato notificato alla società contribuente in relazione all’indeducibilità di costi ritenuti non inerenti. 1.2.La CTR ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) i maggiori costi di euro 380.000,00 sostenuti dalla società contribuente in relazione al contratto di appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non potevano dirsi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, in quanto l’Ufficio non aveva svolto nessuna indagine «sulla effettiva consistenza delle forniture effettuate e sulla posizione della Pontecorvo», risultando invece la regolarità delle partite incrociate; b) analogamente, i costi concernenti il contratto di subappalto stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. non potevano dirsi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti. 2.AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3.Spring resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che, come evincibile dall’atto impositivo, la contestazione di indeducibilità dei costi relativamente ai rapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. riguarderebbe esclusivamente l’assenza di inerenza e certezza di detti costi, non anche la inesistenza (oggettiva o soggettiva) delle operazioni. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.La CTR ha ritenuto che l’eccedenza di euro 380.000,00 concernente i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stata recuperata a tassazione in ragione della (parziale) inesistenza oggettiva della prestazione, con l’utilizzazione di una presunzione semplice non accompagnata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. 1.2.1.Analogamente, con riferimento alla ripresa a tassazione riguardante i costi derivanti dalla fattura di [OSCURATO:SOCIETA]., il costo avrebbe riguardato un’operazione erroneamente ritenuta soggettivamente inesistente. 1.3.In realtà, come si evince dall’avviso di accertamento, trascritto in parte qua dalla ricorrente ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, le riprese prescindono del tutto dalle questioni concernenti le operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, ma riguardano, essenzialmente, la certezza ed inerenza dei costi, con conseguente indetraibilità della relativa IVA. 1.4.La CTR non solo non si è soffermata sulle questioni sottoposte alla sua attenzione, ma ha indebitamente invertito l’onere probatorio: invero, a fronte della contestazione di certezza ed inerenza del costo, grava sul contribuente e non già sull’Amministrazione finanziaria la prova della effettiva esistenza di detti requisiti. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA]
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