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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30212/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26082-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - ~UV AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 3375/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26082 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- Premesso che:

1. il 21.4.2017, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica del 2010 a cui era sotteso un avviso di accertamento notificato il 16.12.2013;

2. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania, in riforma della sentenza di primo grado con cui la CTP aveva accolto il ricorso della Morra dichiarando il credito prescritto per essere decorsi più di tre anni tra la data di esecutività dell'avviso di accertamento e la data di notifica della cartella, ha ritenuto il credito non prescritto sul rilievo che doveva tenersi conto del periodo di sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623 della 1.147 del 2013 con la conseguenza che il termine prescrizionale "inizia[va] a decorrere dal 16.6.2014", era destinato a durare fino al 15.6.2017 ed era stato interrotto per tempo il 21.4.2017;

3. Marro ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando violazione o falsa applicazione dei commi 618 e 623 dell'art.1 della 1.147/2013 e violazione o falsa applicazione dell'art.5 del d.I.2/86 convertito con legge 60/86.

Sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere applicabile il comma 623 senza considerare che esso richiama il precedente comma 618 e che, dunque, la sospensione della prescrizione di cui al comma 623, riguardando, in forza del suddetto richiamo, i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, non riguardava il credito in questione per il quale il ruolo -come emergeva dalla cartella impugnata n.3149/2016- era stato affidato all'agente della riscossione nel 2016;

4. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; considerato che:

1. il ricorso, articolato in due motivi strettamente connessi, è fondato.

La tassa automobilistica è soggetta al termine triennale di prescrizione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, coriv., con modif., in I. n. 53 del 1983, decorrente dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento (Cass. 23261/2020).

L'art.1, comma 623, della 1.147/2013 stabilisce che "Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui ali comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014.

Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione".

Il comma 618 stabilisce che "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento ...".

Va aggiunto che il comma 624 stabilisce che "Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013".

La CTR ha errato nel trascurare che la sospensione riguarda tutti i ruoli (Cass., Sez.

VI, 28 gennaio 2020, n. 1893) e solo i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 e nel ritenere che si applicasse anche al caso di specie;

2. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendovi necessità di accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente;

3. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario; compensa le spese del merito; condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in E: 510,00, oltre spese forfetarie, accessori e €200,00 per esborsi, con distrazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26082-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - ~UV AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 3375/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26082 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Premesso che: 1. il 21.4.2017, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica del 2010 a cui era sotteso un avviso di accertamento notificato il 16.12.2013; 2. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania, in riforma della sentenza di primo grado con cui la CTP aveva accolto il ricorso della Morra dichiarando il credito prescritto per essere decorsi più di tre anni tra la data di esecutività dell'avviso di accertamento e la data di notifica della cartella, ha ritenuto il credito non prescritto sul rilievo che doveva tenersi conto del periodo di sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623 della 1.147 del 2013 con la conseguenza che il termine prescrizionale "inizia[va] a decorrere dal 16.6.2014", era destinato a durare fino al 15.6.2017 ed era stato interrotto per tempo il 21.4.2017; 3. Marro ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando violazione o falsa applicazione dei commi 618 e 623 dell'art.1 della 1.147/2013 e violazione o falsa applicazione dell'art.5 del d.I.2/86 convertito con legge 60/86. Sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere applicabile il comma 623 senza considerare che esso richiama il precedente comma 618 e che, dunque, la sospensione della prescrizione di cui al comma 623, riguardando, in forza del suddetto richiamo, i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, non riguardava il credito in questione per il quale il ruolo -come emergeva dalla cartella impugnata n.3149/2016- era stato affidato all'agente della riscossione nel 2016; 4. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; considerato che: 1. il ricorso, articolato in due motivi strettamente connessi, è fondato. La tassa automobilistica è soggetta al termine triennale di prescrizione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, coriv., con modif., in I. n. 53 del 1983, decorrente dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento (Cass. 23261/2020). L'art.1, comma 623, della 1.147/2013 stabilisce che "Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui ali comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione". Il comma 618 stabilisce che "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento ...". Va aggiunto che il comma 624 stabilisce che "Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013". La CTR ha errato nel trascurare che la sospensione riguarda tutti i ruoli (Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1893) e solo i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 e nel ritenere che si applicasse anche al caso di specie; 2. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendovi necessità di accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente; 3. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario; compensa le spese del merito; condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in E: 510,00, oltre spese forfetarie, accessori e €200,00 per esborsi, con distrazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma n