CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2021
Cassazione n. 24728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAflato avviso alle parti:\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 10 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta, condannandoli alla pena di giustizia; - che hanno proposto personalmente ricorso entrambi gli imputati, con il medesimo atto, con il quale si dolgono della violazione di legge e della illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che i ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti personalmente dagli imputati, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che i ricorsi sono inammissibili anche perché tardivi, atteso che la sentenza è stata pronunciata il 18 marzo 2021 e, essendo stato indicato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, scadente il 16 giugno 2021, la sentenza è stata depositata tempestivamente il 7 giugno 2021; dal 16 giugno iniziava a decorrere il termine di giorni quarantacinque per proporre il ricorso per cassazione, avente scadenza il 31 luglio 2021, mentre il ricorso è stato depositato il 4 settembre 2021; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così