Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:526
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑396/09 R)
«Procedimento sommario – Obbligo degli Stati membri di tutelare e migliorare la qualità dell’aria ambiente – Deroga concessa ad uno Stato membro – Rifiuto di riesame da parte della Commissione – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Irricevibilità»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Interesse del ricorrente a ottenere
la sospensione – Decisione amministrativa negativa – Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente – Esclusione
(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 34‑35)
2.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Nesso tra il provvedimento richiesto e la domanda proposta dal richiedente
nel giudizio di merito – Natura provvisoria e non definitiva (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale,
art. 104, n. 2) (v. punti 36‑39)
3.
Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Provvedimenti incompatibili con la ripartizione delle competenze tra istituzioni
– [OSCURATO:PERSONA] diretta a fare ordinare alla Commissione di applicare in un certo modo un’eventuale sentenza di annullamento pronunciata
sul ricorso di merito – Irricevibilità (Artt. 266 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 41‑42)
[OSCURATO:PERSONA], da un lato, di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 28 luglio 2009, C (2009) 6121, con cui
è stata dichiarata irricevibile la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere il riesame da parte della Commissione della
sua decisione 7 aprile 2009, C (2009) 2560 def., con cui si accordava al Regno dei [OSCURATO:PERSONA] una deroga temporanea agli
obblighi di quest’ultimo in materia di lotta all’inquinamento dell’aria ambiente e, dall’altro, di provvedimenti provvisori
che avrebbero dovuto condurre il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ad osservare detti obblighi nel termine più breve possibile.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.