Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:526
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑396/09 R) «Procedimento sommario – Obbligo degli Stati membri di tutelare e migliorare la qualità dell’aria ambiente – Deroga concessa ad uno Stato membro – Rifiuto di riesame da parte della Commissione – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Irricevibilità»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Interesse del ricorrente a ottenere la sospensione – Decisione amministrativa negativa – Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente – Esclusione (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 34‑35)

2. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Nesso tra il provvedimento richiesto e la domanda proposta dal richiedente nel giudizio di merito – Natura provvisoria e non definitiva (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 36‑39)

3. Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Provvedimenti incompatibili con la ripartizione delle competenze tra istituzioni – [OSCURATO:PERSONA] diretta a fare ordinare alla Commissione di applicare in un certo modo un’eventuale sentenza di annullamento pronunciata sul ricorso di merito – Irricevibilità (Artt. 266 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 41‑42) [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 28 luglio 2009, C (2009) 6121, con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere il riesame da parte della Commissione della sua decisione 7 aprile 2009, C (2009) 2560 def., con cui si accordava al Regno dei [OSCURATO:PERSONA] una deroga temporanea agli obblighi di quest’ultimo in materia di lotta all’inquinamento dell’aria ambiente e, dall’altro, di provvedimenti provvisori che avrebbero dovuto condurre il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ad osservare detti obblighi nel termine più breve possibile.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑396/09 R) «Procedimento sommario – Obbligo degli Stati membri di tutelare e migliorare la qualità dell’aria ambiente – Deroga concessa ad uno Stato membro – Rifiuto di riesame da parte della Commissione – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Irricevibilità» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Interesse del ricorrente a ottenere la sospensione – Decisione amministrativa negativa – Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente – Esclusione (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 34‑35) 2. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Nesso tra il provvedimento richiesto e la domanda proposta dal richiedente nel giudizio di merito – Natura provvisoria e non definitiva (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 36‑39) 3. Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Provvedimenti incompatibili con la ripartizione delle competenze tra istituzioni – [OSCURATO:PERSONA] diretta a fare ordinare alla Commissione di applicare in un certo modo un’eventuale sentenza di annullamento pronunciata sul ricorso di merito – Irricevibilità (Artt. 266 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 41‑42) [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 28 luglio 2009, C (2009) 6121, con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere il riesame da parte della Commissione della sua decisione 7 aprile 2009, C (2009) 2560 def., con cui si accordava al Regno dei [OSCURATO:PERSONA] una deroga temporanea agli obblighi di quest’ultimo in materia di lotta all’inquinamento dell’aria ambiente e, dall’altro, di provvedimenti provvisori che avrebbero dovuto condurre il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ad osservare detti obblighi nel termine più breve possibile. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris