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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 23760/2023

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17796/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2 , domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 115, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - controricorrente nonché ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 19/2022depositata il 19/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 19/2022 del 3.6.2022, ha accolto il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 18/2021 del 29.4.2021 con cui il Tribunale di Lecce ne ha dichiarato il fallimento.

Il giudice d’appello, dopo aver osservato che il giudice di primo grado aveva omesso la delibazione incidentale circa la sussistenza del credito vantato dall’ASL Lecce e fatto valere con l’istanza di fallimento, ha ritenuto che le critiche rivolte dalla reclamante [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 99/2019 che aveva accertato l’esistenza di tale credito “ sono niente affatto pretestuose, e, ovviamente sulla base di un giudizio necessariamente sommario, non appaiono manifestamente infondate e prive di pregio”.

In sostanza, il giudice del reclamo ha ritenuto insussistente la legittimazione del creditore istante.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso principale per cassazione l’ASL Lecce e la [OSCURATO:PERSONA] ex USL Lecce 2, affidandolo ad un unico articolato motivo.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, ricorso incidentale.

Anche il [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituito in giudizio con controricorso (a sostegno del ricorso principale) ed ha proposto ricorso incidentale, affidandolo a sette motivi.

ASL Lecce l’ASL e [OSCURATO:PERSONA] ex USL Lecce 2 hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:SOCIETA]. e fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. hanno deposito le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione falsa applicazione dell’art. 6 legge fall..

Ad avviso della ricorrente, il Tribunale fallimentare non è tenuto a valutare nel merito la fondatezza delle contestazioni mosse dal debitore alla ragioni del proprio creditore, dovendo provvedere unicamente ad una delibazione formale in ordine all’esistenza e validità del titolo fatto valere dal creditore istante (nel caso di specie si trattava di un titolo giudiziale, munito di esecutività, e, segnatamente, della sentenza n. 99/2019 della Corte d’Appello di Lecce, a nulla rilevando che l’efficacia esecutiva di tale sentenza fosse stata sospesa).

Ad avviso, della odierna ricorrente, la valutazione espressa dal giudice del reclamo in ordine alla non manifesta infondatezza delle censure con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato in cassazione la predetta sentenza della Corte d’Appello di Lecce, costituente titolo esecutivo, era totalmente errata.

Infatti, la sentenza n. 99/2019 della Corte d’Appello di Lecce è fondata sulle univoche e non contestate risultanze della CTU espletata in tale grado, che avevano confermato che l’esecuzione del contratto d’appalto era stata resa impossibile non già a causa della condotta della Stazione appaltante (ASL Lecce), bensì a causa della non conformità dell’impianto progettato da [OSCURATO:SOCIETA]. ai requisiti di legge.

Dunque, in base alle predette risultanze peritali, nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla stazione appaltante.

Lamenta la ricorrente che il giudice del reclamo, nella ricostruzione della vicenda processuale, aveva omesso qualsiasi riferimento alla perizia in oggetto, nonostante costituisse un elemento decisivo su cui si era fondato il convincimento della Corte d’Appello nella sentenza n. 99/19.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli artt.6 e 15 L. F. , sul rilievo il creditore sarebbe legittimato a proporre istanza di fallimento anche in virtù di un credito contestato ovvero non definitivo in quanto oggetto di giudizio pendente.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli artt.6 e 15 L. F. sul rilievo che il Giudice, in sede di verifica dei presupposti del fallimento, non avrebbe il potere di accertare, ai fini della legittimità del creditore istante, la fondatezza del diritto di credito, non ancora definitivo in quanto oggetto di giudizio pendente.

4. Con il terzo motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli artt. 6 e 15 L. F. sul rilievo che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che erano emersi nella fase prefallimentare altri ingenti debiti tributari di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che legittimavano autonomamente la dichiarazione di fallimento.

5. Con il quarto motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli art.112 cpc, artt.6, 15 e 18 L. F. sul rilievo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sulle eccezioni e circostanze portate alla sua attenzione dalla curatela costituita ai fini dell’esame dei presupposti del fallimento.

6. Con il quinto motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione degli art.112 cpc, artt.6, 15 e 18 L. F. sul rilievo che la sentenza della Corte d’Appello sarebbe venuta meno all’obbligo di verificare nel suo complesso la solvibilità della società, a maggior ragione nel caso in cui il debitore vìola l’art.15 L. F. che obbliga il debitore alla produzione degli ultimi bilanci societari.

7. Con il sesto motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli art.112 cpc, 6, 15 e 18 L. F. in relazione all’art.360 n.5 cpc.

La Corte d’Appello ha reso la sentenza impugnata senza aver esaminato tutti i presupposti decisivi per il fallimento, per come sono stati oggetto di discussione in sede di reclamo, in violazione dell’art.112 cpc e del combinato disposto dell’art.15 co.4 e 18 L. F..

8. Con il settimo motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli artt.2697 c. c., 6, 15, e 18 legge fall. sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe vìolato il principio secondo cui grava sul debitore l’onere della prova dell’insussistenza dei presupposti del fallimento, ovvero dell’infondatezza delle circostanze emerse nel procedimento, anche di reclamo, per la dichiarazione di fallimento.

9. L’unico motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale della curatela, da esaminare unitariamente avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, presentano profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 23494/2020; vedi anche Cass. n. 16852/2022) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento.

In tale ambito, il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante, ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.

E’ in tale prospettiva che, nella fattispecie esaminata dalla sentenza sopra citata n. 23494/2020, questa Corte ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, aveva ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante, l'esistenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, omettendo però di accertare la reale sussistenza del credito alla luce delle deduzioni di ambedue le parti.

Dunque, se, ai fini della legittimazione a presentare l’istanza di fallimento non è richiesto un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, è, tuttavia, non solo sufficiente, ma, comunque, sempre necessaria un’autonoma valutazione del giudice in via incidentale all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (vedi anche Cass. Sez.

U, 1521/2013; Cass. 17105/2019; Cass. 30827/2018; Cass.11421/2014).

La Corte d’Appello ha fatto buon governo del principio sopra enunciato, esaminando, ai fini della propria delibazione incidentale, i fatti rappresentati e le eccezioni sollevate dal debitore e svolgendo, quindi un’autonoma valutazione sulla sussistenza del credito, a nulla rilevando che la stessa fosse stata accertata in un provvedimento giurisdizionale, non essendo lo stesso definitivo (pendendo giudizio in cassazione).

Va, inoltre, osservato che la parte ricorrente principale, con l’apparente doglianza della violazione dell’art. 6 legge fall, non ha fatto altro che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

Infine, inammissibile è la censura della parte ricorrente principale secondo cui il giudice del reclamo non avrebbe tenuto conto delle risultanze peritali: tale doglianza si appalesa inammissibile non solo perché, parimenti, di merito, ma anche perché, anche a volerla qualificare giuridicamente quale omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione delle parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., in realtà, da un attento esame della sentenza impugnata emerge che il giudice del reclamo ha considerato le risultanze peritali esaminate nel giudizio d’appello sfociato nella predetta sentenza n. 99/19, ma non le ha ritenute decisive, avendo ritenuto che “le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione abbiano integrato, per un verso un’eccezione propria mai formulata da ASL –sia in primo che in secondo grado – di eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, atta a paralizzare la iniziativa risolutoria-risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. , per altro verso, la formulazione di un autonomo motivo di impugnazione avverso la statuizione del Tribunale, che aveva pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente pubblico….”.

10. Il terzo motivo del ricorso incidentale della curatela presenta profili di infondatezzae inammissibilità.

Va osservato che se è pur vero che è orientamento costante di questa Corte (vedi Cass. n. 26926/2017) che, per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila, tuttavia, tale profilo è del tutto irrilevante ove, non essendoci un creditore istante legittimato a presentare l’istanza di fallimento, gli altri crediti non possono essere autonomamente considerati ai fini della dichiarazione di fallimento, dato che, a seguito della riforma della legge fallimentare del 2006, il fallimento, a norma dell’art. 6 legge fall. novellato, può essere dichiarato solo su istanza di uno o più creditori, ma non d’ufficio.

In ogni caso, la curatela invoca inammissibilmente un accertamento di fatto (verifica sussistenza dei debiti tributari) non consentito in sede di legittimità.

11. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso incidentale della curatela sono assorbiti per effetto dell’infondatezza del ricorso principale e dei primi tre motivi del ricorso incidentale della stessa curatela, essendo evidente che, non essendo possibile la declaratoria di fallimento d’ufficio, la mancata legittimazione del creditore istante non consente la valutazione dei presupposti del fallimento di cui la curatela chiede l’accertamento.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Deduce la ricorrente che alla prima pagina del reclamo, al rigo 13, aveva espressamente richiesto la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni cagionati dalla illegittima richiesta di fallimento, poi accolta dal Tribunale.

Inoltre, a pag. 48 del reclamo, rigo 3 e ss., aveva illustrato le ragioni della richiesta di risarcimento, in ragione della grave responsabilità di ASL nell’aver proposto ricorso per dichiarazione di fallimento.

Il silenzio serbato dal giudice del reclamo sulla domanda di risarcimento non può essere valutato rigetto implicito di tale domanda, bensì come omissione di pronuncia.

4. Il motivo èfondato.

Non vi è dubbio che [OSCURATO:SOCIETA]., in ossequio al principio di autosufficienza, abbia allegato e documentato, nel proprio ricorso incidentale, che nelle conclusioni dell’atto di reclamo essa aveva richiesto la condanna dell’ASL Lecce al risarcimento del danno per aver illegittimamente domandato la declaratoria di fallimento, giustificandola a pag. 48 con l’illustrazione delle sottostanti ragioni.

Sul punto, la Corte d’Appello è effettivamente incorsa in un’omessa pronuncia, non avendo detto alcunché su tale domand a, neppure per escluderla.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame, e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 cod. proc. civ. è assorbito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]..

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17796/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2 , domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 115, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - controricorrente nonché ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 19/2022depositata il 19/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 19/2022 del 3.6.2022, ha accolto il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 18/2021 del 29.4.2021 con cui il Tribunale di Lecce ne ha dichiarato il fallimento. Il giudice d’appello, dopo aver osservato che il giudice di primo grado aveva omesso la delibazione incidentale circa la sussistenza del credito vantato dall’ASL Lecce e fatto valere con l’istanza di fallimento, ha ritenuto che le critiche rivolte dalla reclamante [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 99/2019 che aveva accertato l’esistenza di tale credito “ sono niente affatto pretestuose, e, ovviamente sulla base di un giudizio necessariamente sommario, non appaiono manifestamente infondate e prive di pregio”. In sostanza, il giudice del reclamo ha ritenuto insussistente la legittimazione del creditore istante. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso principale per cassazione l’ASL Lecce e la [OSCURATO:PERSONA] ex USL Lecce 2, affidandolo ad un unico articolato motivo. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, ricorso incidentale. Anche il [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituito in giudizio con controricorso (a sostegno del ricorso principale) ed ha proposto ricorso incidentale, affidandolo a sette motivi. ASL Lecce l’ASL e [OSCURATO:PERSONA] ex USL Lecce 2 hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:SOCIETA]. e fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. hanno deposito le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione falsa applicazione dell’art. 6 legge fall.. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale fallimentare non è tenuto a valutare nel merito la fondatezza delle contestazioni mosse dal debitore alla ragioni del proprio creditore, dovendo provvedere unicamente ad una delibazione formale in ordine all’esistenza e validità del titolo fatto valere dal creditore istante (nel caso di specie si trattava di un titolo giudiziale, munito di esecutività, e, segnatamente, della sentenza n. 99/2019 della Corte d’Appello di Lecce, a nulla rilevando che l’efficacia esecutiva di tale sentenza fosse stata sospesa). Ad avviso, della odierna ricorrente, la valutazione espressa dal giudice del reclamo in ordine alla non manifesta infondatezza delle censure con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato in cassazione la predetta sentenza della Corte d’Appello di Lecce, costituente titolo esecutivo, era totalmente errata. Infatti, la sentenza n. 99/2019 della Corte d’Appello di Lecce è fondata sulle univoche e non contestate risultanze della CTU espletata in tale grado, che avevano confermato che l’esecuzione del contratto d’appalto era stata resa impossibile non già a causa della condotta della Stazione appaltante (ASL Lecce), bensì a causa della non conformità dell’impianto progettato da [OSCURATO:SOCIETA]. ai requisiti di legge. Dunque, in base alle predette risultanze peritali, nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla stazione appaltante. Lamenta la ricorrente che il giudice del reclamo, nella ricostruzione della vicenda processuale, aveva omesso qualsiasi riferimento alla perizia in oggetto, nonostante costituisse un elemento decisivo su cui si era fondato il convincimento della Corte d’Appello nella sentenza n. 99/19. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli artt.6 e 15 L. F. , sul rilievo il creditore sarebbe legittimato a proporre istanza di fallimento anche in virtù di un credito contestato ovvero non definitivo in quanto oggetto di giudizio pendente. 3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli artt.6 e 15 L. F. sul rilievo che il Giudice, in sede di verifica dei presupposti del fallimento, non avrebbe il potere di accertare, ai fini della legittimità del creditore istante, la fondatezza del diritto di credito, non ancora definitivo in quanto oggetto di giudizio pendente. 4. Con il terzo motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli artt. 6 e 15 L. F. sul rilievo che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che erano emersi nella fase prefallimentare altri ingenti debiti tributari di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che legittimavano autonomamente la dichiarazione di fallimento. 5. Con il quarto motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli art.112 cpc, artt.6, 15 e 18 L. F. sul rilievo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sulle eccezioni e circostanze portate alla sua attenzione dalla curatela costituita ai fini dell’esame dei presupposti del fallimento. 6. Con il quinto motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione degli art.112 cpc, artt.6, 15 e 18 L. F. sul rilievo che la sentenza della Corte d’Appello sarebbe venuta meno all’obbligo di verificare nel suo complesso la solvibilità della società, a maggior ragione nel caso in cui il debitore vìola l’art.15 L. F. che obbliga il debitore alla produzione degli ultimi bilanci societari. 7. Con il sesto motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli art.112 cpc, 6, 15 e 18 L. F. in relazione all’art.360 n.5 cpc. La Corte d’Appello ha reso la sentenza impugnata senza aver esaminato tutti i presupposti decisivi per il fallimento, per come sono stati oggetto di discussione in sede di reclamo, in violazione dell’art.112 cpc e del combinato disposto dell’art.15 co.4 e 18 L. F.. 8. Con il settimo motivo del ricorso incidentale della curatela è stata dedotta la violazione degli artt.2697 c. c., 6, 15, e 18 legge fall. sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe vìolato il principio secondo cui grava sul debitore l’onere della prova dell’insussistenza dei presupposti del fallimento, ovvero dell’infondatezza delle circostanze emerse nel procedimento, anche di reclamo, per la dichiarazione di fallimento. 9. L’unico motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale della curatela, da esaminare unitariamente avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, presentano profili di infondatezza ed inammissibilità. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 23494/2020; vedi anche Cass. n. 16852/2022) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito, il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante, ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. E’ in tale prospettiva che, nella fattispecie esaminata dalla sentenza sopra citata n. 23494/2020, questa Corte ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, aveva ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante, l'esistenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, omettendo però di accertare la reale sussistenza del credito alla luce delle deduzioni di ambedue le parti. Dunque, se, ai fini della legittimazione a presentare l’istanza di fallimento non è richiesto un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, è, tuttavia, non solo sufficiente, ma, comunque, sempre necessaria un’autonoma valutazione del giudice in via incidentale all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (vedi anche Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass. 17105/2019; Cass. 30827/2018; Cass.11421/2014). La Corte d’Appello ha fatto buon governo del principio sopra enunciato, esaminando, ai fini della propria delibazione incidentale, i fatti rappresentati e le eccezioni sollevate dal debitore e svolgendo, quindi un’autonoma valutazione sulla sussistenza del credito, a nulla rilevando che la stessa fosse stata accertata in un provvedimento giurisdizionale, non essendo lo stesso definitivo (pendendo giudizio in cassazione). Va, inoltre, osservato che la parte ricorrente principale, con l’apparente doglianza della violazione dell’art. 6 legge fall, non ha fatto altro che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello. Infine, inammissibile è la censura della parte ricorrente principale secondo cui il giudice del reclamo non avrebbe tenuto conto delle risultanze peritali: tale doglianza si appalesa inammissibile non solo perché, parimenti, di merito, ma anche perché, anche a volerla qualificare giuridicamente quale omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione delle parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., in realtà, da un attento esame della sentenza impugnata emerge che il giudice del reclamo ha considerato le risultanze peritali esaminate nel giudizio d’appello sfociato nella predetta sentenza n. 99/19, ma non le ha ritenute decisive, avendo ritenuto che “le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione abbiano integrato, per un verso un’eccezione propria mai formulata da ASL –sia in primo che in secondo grado – di eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, atta a paralizzare la iniziativa risolutoria-risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. , per altro verso, la formulazione di un autonomo motivo di impugnazione avverso la statuizione del Tribunale, che aveva pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente pubblico….”. 10. Il terzo motivo del ricorso incidentale della curatela presenta profili di infondatezzae inammissibilità. Va osservato che se è pur vero che è orientamento costante di questa Corte (vedi Cass. n. 26926/2017) che, per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila, tuttavia, tale profilo è del tutto irrilevante ove, non essendoci un creditore istante legittimato a presentare l’istanza di fallimento, gli altri crediti non possono essere autonomamente considerati ai fini della dichiarazione di fallimento, dato che, a seguito della riforma della legge fallimentare del 2006, il fallimento, a norma dell’art. 6 legge fall. novellato, può essere dichiarato solo su istanza di uno o più creditori, ma non d’ufficio. In ogni caso, la curatela invoca inammissibilmente un accertamento di fatto (verifica sussistenza dei debiti tributari) non consentito in sede di legittimità. 11. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso incidentale della curatela sono assorbiti per effetto dell’infondatezza del ricorso principale e dei primi tre motivi del ricorso incidentale della stessa curatela, essendo evidente che, non essendo possibile la declaratoria di fallimento d’ufficio, la mancata legittimazione del creditore istante non consente la valutazione dei presupposti del fallimento di cui la curatela chiede l’accertamento. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente che alla prima pagina del reclamo, al rigo 13, aveva espressamente richiesto la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni cagionati dalla illegittima richiesta di fallimento, poi accolta dal Tribunale. Inoltre, a pag. 48 del reclamo, rigo 3 e ss., aveva illustrato le ragioni della richiesta di risarcimento, in ragione della grave responsabilità di ASL nell’aver proposto ricorso per dichiarazione di fallimento. Il silenzio serbato dal giudice del reclamo sulla domanda di risarcimento non può essere valutato rigetto implicito di tale domanda, bensì come omissione di pronuncia. 4. Il motivo èfondato. Non vi è dubbio che [OSCURATO:SOCIETA]., in ossequio al principio di autosufficienza, abbia allegato e documentato, nel proprio ricorso incidentale, che nelle conclusioni dell’atto di reclamo essa aveva richiesto la condanna dell’ASL Lecce al risarcimento del danno per aver illegittimamente domandato la declaratoria di fallimento, giustificandola a pag. 48 con l’illustrazione delle sottostanti ragioni. Sul punto, la Corte d’Appello è effettivamente incorsa in un’omessa pronuncia, non avendo detto alcunché su tale domand a, neppure per escluderla. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame, e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. 5. Il secondo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 cod. proc. civ. è assorbito. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r