CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10497/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4292/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40454/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pavia del 19 novembre 2024 che ha respinto il rimedio risarcitorio in relazione alle detenzioni successive al 1° gennaio 2016 e dichiarato inammissibile con riferimento ai restanti periodi; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa circondariale di Augusta; che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23 giugno 2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che, pertanto, il ricorso è inammissibile; che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10497/2026 Roma, lì, 18/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]